•  
  • Web Radio
  • Società consortile fonografici, studiamo il contratto per web radio amatoriale

Società consortile fonografici, studiamo il contratto per web radio amatoriale

Categorie: Web Radio
Tag: Nessun tag
Commenti: 7 commenti
Pubblicato il: 24 giugno 2008

Sessantaquattresimo articolo dedicato alle web radio.

Cominciamo da questo articolo il commento dei contratti standard realizzati dalla Società Consortile Fonografici, esattamente come abbiamo fatto per il contratto AWR, della siae.
Partiamo esaminando, in questo articolo specifico, gli articoli comuni alle tre tipologie di contratto, per soffermarci nei prossimi articoli, sulle differenze reciproche.

CONTRATTO DI LICENZA NAZIONALE PER L’UTILIZZAZIONE DI REGISTRAZIONI FONOGRAFICHE MEDIANTE WEB RADIO AMATORIALE

tra

SCF Società Consortile Fonografici per azioni., con sede in Via Leone XIII, 14, 20145 Milano, capitale sociale pari a Euro 500.000 (cinquecentomila) iscritta al Registro delle Imprese presso la camera di commercio di Milano al n. 6812/2000, Codice fiscale e Partita IVA n. 12925820156 in persona del suo presidente Gianluigi Chiodaroli (nel seguito “SCF”)

e

Signor_________________, residente in ___________________, Via ____________________, Codice fiscale e Partita IVA n. ____________________ (nel seguito “il Licenziatario”)

Parte introduttiva. Definisce le parti del contratto. Ovvero una società, ed una persona fisica. Occorre compilare le parti che permettono di identificare il licenziatario.

PREMESSO CHE

A. SCF è una società consortile istituita al fine di esercitare in modo collettivo i diritti di utilizzazione relativi alle Registrazioni Fonografiche (come infra definite) di titolarità di ogni casa discografica, persona fisica o giuridica, pubblica o privata che le abbia conferito, o le conferisca in futuro, apposito mandato (nel seguito i “Mandanti”); SCF agisce pertanto in nome proprio e per conto dei propri Mandanti (come infra definiti).

Definizione della natura di SCF. Si esprime in questa parte, cosa sia SCF e per chi lavori. Da notare che SCF ha un ordinamento giuridico TOTALMENTE DIFFERENTE dalla siae, che non è certo una società consortile, ma un ente di diritto pubblico, a gestione privata.

B Il Licenziatario è una persona fisica (così come in appresso meglio definita) titolare del sito web www._____________ (nel seguito “il Sito”), tramite il quale, sotto la forma della web radio denominata “________________”, mette a disposizione del pubblico contenuti musicali; il Licenziatario è pertanto responsabile editoriale dell’organizzazione e della creazione di tutti i contenuti del Sito.

Definizione di licenziatario. E’ definito licenziatario ovviamente la persona che sottoscrive il contratto con scf, è una persona fisica, titolare di un sito internet, che rappresenta la sede di trasmissione della radio stessa. Corretta l’attribuzione di una web radio ad un sito internet, ma ricordiamo che non è sempre cosi.

C Al fine di consentire al pubblico l’accesso alla suddetta web radio, il Licenziatario ha stipulato separato contratto di servizio con l’Internet Service Provider ______________.

Premessa alquanto controversa.

Ragioniamo: Perchè scf ci chiede con quale ISP abbiamo un contratto? Soprattutto, in che senso lo intende? Dobbiamo intendere chi offre hosting al sito? Chi hosta il server di streaming? L’isp del computer o dei computer che effettuano la trasmissione dei contenuti?

D SCF intende concedere in licenza al Licenziatario, che intende acquisirli, alcuni diritti di utilizzazione delle Registrazioni Fonografiche di titolarità dei Mandanti, per consentire al Licenziatario di metterle a disposizione del pubblico tramite il Sito ed entro i limiti del territorio (come infra definito).

Definizione di oggetto del contratto. Per chi non ha chiaro il concetto di limite del territorio, verrà spiegato subito dopo.

Passiamo adesso agli articoli del contratto.

ART. 1 – DEFINIZIONI
Nel presente contratto (nel seguito “Contratto”) le espressioni che seguono avranno il significato qui di seguito loro attribuito:
“Ascolto”
indica l’attività di fruizione delle Registrazioni Fonografiche effettuata, tramite il Sito, in modalità Streaming.
“Legge sul Diritto d’Autore”
indica la Legge 22 aprile 1941 n. 633 ed ogni sua successiva modificazione e integrazione (nel seguito L.d.A.).
“Mandanti”
indica i titolari, in via originaria o derivata, dei diritti di utilizzazione delle Registrazioni Fonografiche concessi in licenza, che abbiano conferito a SCF apposito mandato per la gestione e l’esercizio dei medesimi diritti. L’elenco aggiornato dei Mandanti è pubblicato sul sito www.scfitalia.it.
“Persona Fisica”
indica qualsiasi soggetto, persona fisica, che utilizzi il Sito, e conseguentemente la web radio, esclusivamente con finalità di carattere amatoriale, senza che tale utilizzo generi alcun introito o beneficio di tipo economico e/o commerciale, sia diretto che indiretto; l’utilizzo del Sito, e conseguentemente della web radio, si intende inoltre di carattere amatoriale, con la conseguenza di farne rientrare il titolare nella presente categoria, quando, in aggiunta a quanto dianzi meglio specificato, all’interno del Sito medesimo non compaia alcuna forma di pubblicità e/o sponsorizzazione.
“Registrazione Fonografica”
indica qualsivoglia registrazione originale di un’opera musicale – per tale intendendosi il singolo brano musicale nonché le singole parti di composizioni di musica classica o di esecuzioni jazz – fissata su qualsiasi supporto fonografico, oggi conosciuto od inventato in futuro (es. compact disc, musicassetta, mini disc, ecc.), regolarmente pubblicata dai produttori fonografici Mandanti e da essi posta in commercio.
“Repertorio”
indica l’insieme delle Registrazioni Fonografiche i cui diritti di utilizzazione siano di spettanza dei Mandanti e debbano essere gestiti da SCF in forza del mandato conferitole da questi ultimi.
“Streaming”
indica la ricezione di dati audio, messi a disposizione via Internet, in modo tale che l’utente possa ascoltare una determinata Registrazione Fonografica, in tempo reale e solo temporaneamente, sotto forma di flusso continuo e senza possibilità di riprodurre, registrare o comunque memorizzare il relativo file audio.
“Territorio”
indica il territorio di Italia, San Marino e Città del Vaticano.
Ai fini del Contratto un sito web s’intende situato sul Territorio quando il server è installato sul Territorio, o quando il Licenziatario ha il proprio domicilio nel Territorio, o ancora, quando la programmazione del Sito e le principali decisioni economiche sono attuate dal Licenziatario nel Territorio.

Defiizioni Lessicali. Sono proprie di molti contratti e testi di legge. Esaminiamole.

* Ascolto: La definizione è chiara.
* Legge sul diritto d’autore: La conosciamo bene.
* Mandanti: La Definizione è molto chiara, non necessita commenti.
* Persona fisica: Esattamente come per la siae, è fatto divieto CATEGORICO di QUALSIASI forma pubblicitaria diretta (all’interno del flusso audio) che indiretta (all’interno del sito) pena l’inadempienza contrattuale.
* Registrazione fonografica: Per essere diretti, è l’attuazione dell’idea. La siae tutela l’idea di un brano, mentre scf dovrebbe tutelarne la sua realizzazione fisica.
* Repertorio: La definizione è chiara.
* Streaming: In base a questa definizione, lo streaming non esiste. Finora, ho sempre trovato un modo (a volte penando non poco, lo confesso) per memorizzare lo streaming. Se SCF è intelligente, capirà che può solo imporre che il sito non dia APERTAMENTE la possibilità di memorizzare lo streaming. Saranno a conoscenza di streamripper?
* Territorio: Invito tutti a riflettere sulla potenza del concetto di territorio. Secondo scf, la giurisdizione non è soltanto attuata sui server localizzati in italia, ma anche sui licenziatari residenti in italia, e per le web radio a contesto linguistico italiano.

Art. 2 – OGGETTO
2.1 Con il Contratto, SCF, ai sensi dell’art. 72, lett. a) e lett. d) L.d.A. ed a fronte del pagamento dei corrispettivi meglio indicati al successivo articolo 4, concede in licenza al Licenziatario, che li acquisisce, i diritti, non esclusivi e non trasferibili, a qualsiasi titolo, a terzi, che seguono:

Stiamo per verificare quali diritti intrasferibili vengono concessi alla stipula del contratto.

(a) il diritto di riprodurre, tramite caricamento dei relativi file nel proprio server, le Registrazioni Fonografiche facenti parte del Repertorio, all’esclusivo scopo di esercitare il diritto di cui alla successiva lettera (b) del presente articolo;

Con questo contratto puoi utilizzare i brani tutelati dalla società consortile.

(b) il diritto di mettere a disposizione del pubblico, attraverso il Sito, le Registrazioni Fonografiche facenti parte del Repertorio, in maniera tale che ciascuno possa fruirne tramite il Sito – solamente in modalità streaming ed esclusivamente per uso personale – dal luogo e nel momento scelti individualmente, e senza alcuna possibilità di riprodurre, registrare o comunque memorizzare i relativi file.

Cominciano le assurdità e le frasi vaghe. “Attraverso il sito“, ma scf è a conoscenza dell’esistenza dei web stereo? Credo di no, esattamente come non è a conoscenza di StreamRipper, altrimenti non scriverebbe la fesseria de “alcune possibilità di registrare o comunque memorizzare”.

Piccolo monito:

2.2 Ogni altro diritto o modalità di utilizzazione del Repertorio, diverso da quelli indicati, è espressamente escluso dalla licenza conferita con il Contratto.

No comment, del resto è pure normale.

Veniamo al terzo articolo:

ART. 3 – MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI FONOGRAFICHE
Il Licenziatario si obbliga a:

E consideramo i punti:

a) non rendere noto anticipatamente il momento nel quale verranno messe a disposizione del pubblico determinate Registrazioni Fonografiche, indicandone il titolo, o l’album di appartenenza o il nome dell’artista. La presente clausola non esclude peraltro la possibilità di segnalare al pubblico che, in un periodo di tempo futuro ma non specificato, verranno messe a disposizione le registrazioni di un determinato artista;

Ma è un delirio! E’ di una ambiguità paurosa! Ovviamente in base a questa clausola, diventa impossibile implementare su un sito la funzionalità di Sam Broadcaster che indica qual è il brano sucessivo. SAREBBE impossibile per uno speaker dire quale brano stiamo per ascoltare, o creare un programma incentrato su un artista.

b) non mettere a disposizione del pubblico in ciascun arco temporale di 3 (tre) ore:
- più di 3 (tre) differenti Registrazioni Fonografiche facenti parte di un unico album, e più di 2 (due) di esse consecutivamente;
- più di 4 (quattro) differenti Registrazioni Fonografiche appartenenti ad un determinato artista, o facenti parte di una qualsiasi compilation di brani, e più di 3 (tre) di esse consecutivamente;

Questa norma è davvero assurda. Per colpa di questa norma, sommata alla precedente, ho dovuto escludere dal palinsesto un programma che si occupava, nell’arco temporale di due ore, di trasmettere informazioni e notizie, oltre che più di quattro brani, di un singolo artista.

c) non predisporre le sequenze di Registrazioni Fonografiche in modo tale che esse siano parte:
- di una sequenza già registrata e archiviata di durata inferiore a 5 (cinque) ore;
- o di una sequenza già registrata e archiviata di durata pari o superiore a 5 (cinque) ore, che sia messa a disposizione del pubblico per più di 2 (due) settimane;
- o di una sequenza, messa a disposizione del pubblico in modalità continua (looped), di durata inferiore a 3 (tre) ore;

Continuano le imposizioni di struttura. In questo caso, non si deve creare una registrazione che sia parte di una sequenza già registrata che duri meno di 5 ore, oppure se maggiore di cinque, non deve essere messa a disposizione per più di 2 settimane. Si deve anche evitare, (ovviamente l’ O è un vel, non un aut)di mettere in loop, sequenze di durata inferiore a 3 ore.

Ma dannazione, è un contratto per una web radio amatoriale! Come fa scf a non capire che la maggior parte dei gruppi amatoriali non hanno a disposizione brani e organizzazioni tali da potere rispettare tali regole?

d) non predisporre le sequenze di Registrazioni Fonografiche in modo tale che esse siano parte di un programma, identificabile, nel quale le Registrazioni Fonografiche siano proposte in un ordine predeterminato, a meno che non si tratti di una sequenza già registrata e archiviata, o di una sequenza in modalità continua (looped) che sia messa a disposizione del pubblico:
- più di 3 (tre) volte per un periodo – preannunciato al pubblico – di 2 (due) settimane [nel caso di sequenze di durata inferiore ad 1 (una) ora];
più di 4 (quattro) volte per un periodo – preannunciato al pubblico – di 2 (due) settimane [nel caso di sequenze di durata pari o superiore ad 1 (una) ora];

Occorre impedire che il pubblico sappia a priori che brani ascolterà, a meno che non si tratti di una sequenza predeterminata. Questa frase ha un senso, ma capirlo è complicato. In ogni caso, se la sequenza dura meno di un ora, massimo 3 volte in 2 settimane, se dura più di un ora, ti rendo degno di farlo anche 4 volte.

e) non utilizzare le Registrazioni Fonografiche, sia da sole che abbinate a immagini visive, in modo tale da provocare confusione, incertezza, errore o comunque indurre il pubblico ad associare stabilmente gli artisti, o i titolari dei diritti d’autore, o i titolari dei diritti connessi con il Licenziatario, o un particolare prodotto o servizio pubblicizzato dal Licenziatario; ovvero ancora in modo tale da indurre il pubblico a ritenere che le attività svolte dal Licenziatario, diverse dalla mera messa a disposizione delle Registrazioni Fonografiche, siano state sponsorizzate o approvate dagli artisti, dai titolari dei diritti d’autore, o dai titolari dei diritti connessi al diritto d’autore relativi alle Registrazioni Fonografiche medesime (c.d. diritto di sincronizzazione);

Supponiamo che una radio, abbia un jingle, o uno stacchetto, o chiamatelo come volete, di lunghezza arbitrariia, che contraddistingue la stazione. Supponiamo inoltre che tale jingle, sia stato ricavato da una canzone molto famosa. Questa lettera dell’articolo, impedisce o impone ai licenziatari che si eviti in ogni modo possibile che un brano, o meglio “un opera dei mandanti” sia associata al licenziatario piuttosto che all’artista. Bisogna evitare di generare confusione, Manteniamo le distanze per cortesia! Non pensiamo minimamente che ci possa essere nient’altro mai che la mera possibilità di trasmettere dei brani su internet (a 350 euro all’anno + iva)

f) adottare ogni più opportuna misura tecnologica – che sia disponibile sul mercato e non comporti costi irragionevoli – idonea a impedire che:
- l’utente, o ogni altro individuo o entità, possa effettuare la scansione automatica delle sequenze musicali messe a disposizione dal Licenziatario, sia da sole che insieme a sequenze di altre entità emittenti, al fine di selezionare, perché venga messa a sua disposizione, una determinata Registrazione Fonografica e
che l’utente possa realizzare riproduzioni delle Registrazioni Fonografiche che non siano strettamente temporanee e strumentali alla loro fruizione in modalità streaming.

Non dovete permettere il ripping. Uccidete i creatori e gli sviluppatori di streamripper.

g) conformarsi alle misure tecnologiche adottate dai titolari dei diritti sulle Registrazioni Fonografiche per identificare o proteggere le opere in esse contenute e che siano tecnicamente adottabili dal Licenziatario senza comportare costi eccessivi o la compromissione della qualità sonora;

Cercate di salvaguardare le opere, sempre che non vi costi troppo.

h) salvo quanto previsto alla precedente lettera a), fornire al pubblico – in formato di testo, e durante ma non prima della messa a disposizione di ciascuna Registrazione Fonografica – le seguenti informazioni: titolo della Registrazione Fonografica, titolo del disco incorporante la Registrazione Fonografica e nome dell’artista, in modo tale che le informazioni medesime appaiano sull’apparecchio che si sia collegato al Sito. Ove tecnicamente possibile, il Licenziatario sarà inoltre tenuto a rendere disponibili, unitamente alle Registrazioni Fonografiche, le informazioni, del genere ora descritto, che i titolari dei diritti d’autore o dei diritti connessi al diritto d’autore abbiano codificato e inserito nelle Registrazioni Fonografiche medesime;

E’ possibile fare visualizzare sull’ “apparecchio che si collega al sito” (frase che non signiica nulla, scf non sa che una web radio, non è un sito?) dei dati (i cosidetti metadati, magari) inerenti il brano attualmente in trasmissione.

i) non mettere a disposizione mediante il Sito registrazioni illegali, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, bootlegs o Registrazioni Fonografiche la cui utilizzazione in modalità streaming ovvero in qualunque altra modalità a mezzo Internet non sia ancora stata autorizzata dai Mandanti nel territorio ove il Licenziatario ha sede;

Precisiamo. Sono d’accordo sul non modificare brani di altri, ma un bootleg, può essere un opera creativa, io stesso ne ho fatti, remixando più canzoni di uno stesso autore.

l)non modificare, effettuare il re-mix, adattare, rimasterizzare, restaurare le Registrazioni Fonografiche facenti parte del Repertorio o altrimenti manipolarne in qualsivoglia forma o modo la fissazione dei suoni;

Discorso simile al punto precedente.

m) non consentire al pubblico che acceda al Sito di programmare le sequenze di Registrazioni Fonografiche. Il Licenziatario, inoltre, non avrà la facoltà di inserire nel Sito alcun comando che consenta un ascolto interattivo delle Registrazioni Fonografiche (quale, ad esempio, il comando del tipo “Skip”, “Pause” o “Back”), né di installare alcuna funzione che consenta al pubblico di personalizzare le sequenze di Registrazioni Fonografiche, o di votare queste ultime mentre vengono messe a disposizione.

Impossibile creare web radio on demand (dovrebbe esserci una licenza d’altro tipo). Tuttavia, quello che mi fa impazzire non è questo. Come si può vietare la presenza del tasto SKIP, PAUSE o BACK, non ne ho proprio idea. Peccato che la maggior parte dei player embedded, anche quelli nati appositamente per streaming audio online, abbiano questi pulsanti. Si vede che non li sviluppano in italia.

Andiamo al compenso…

ART. 4 – COMPENSO
4.1 Compenso Annuo: A fronte della concessione in licenza, da parte di SCF, dei diritti indicati al precedente articolo 2.1, per il periodo di Durata del Contratto e per l’eventuale ulteriore periodo di rinnovo ai sensi del successivo Art. 9, il Licenziatario verserà ad SCF un compenso annuale pari a € 350,00 (trecentocinquanta/00 Euro).

Non che ci sia molto da dire, 350 Euro l’anno, più Iva. Sono 420 euro totali, se l’iva è al 20%.

4.2 Il compenso di cui sopra si intende IVA esclusa ed al netto di qualunque altra imposta, tassa o contributo anche di futura istituzione. Esso sarà inoltre soggetto a rivalutazione di anno in anno, in conformità alle variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dall’anno 2008.

Come dicevo prima, il prezzo del punto 4.1 è da intendersi senza iva e tasse di ogni tipo. Il costo che vedete scritto, verrà valutato con la classica scala mobile inflazionistica.

Veniamo al COME si deve pagare.

ART. 5 – TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Al momento della sottoscrizione del Contratto, SCF provvederà ad emettere la fattura relativa al Compenso Annuo, di cui al precedente art. 4.1, che il Licenziatario si impegna a corrispondere entro 30 giorni dalla ricezione della fattura medesima inviata da SCF.
Ben s’intenda che, con riferimento al primo anno di durata del Contratto e qualora la stipula dello stesso sia avvenuta in corso d’anno, il Compenso Annuo dovuto dal Licenziatario sarà pari alla quota (in dodicesimi) di Compenso Annuo corrispondente ai mesi di effettiva attività.
Per gli anni successivi al primo, in caso di rinnovo del Contratto ai sensi del successivo art. 10, il Licenziatario corrisponderà a SCF il Compenso Annuo entro il 31 marzo di ciascun anno, previo ricevimento della relativa fattura emessa da SCF.

SCF invia una fattura, che va pagata entro 30 giorni. E’ possibile avere un compenso pro mese nel caso in cui il contratto venga stipulato ad anno inoltrato. Per gli anni successivi al primo, la fattura va pagata entro il 31 marzo dell’anno corrente.

ART. 6 – CONTROLLI
In virtù della circostanza che il Compenso, di cui al precedente art. 4, è stato determinato, nella misura ivi indicata, in ragione dell’appartenenza del Licenziatario alla categoria di Persona Fisica, SCF avrà facoltà di controllare periodicamente, per tutta la durata del Contratto, direttamente o tramite terzi, la sussistenza delle caratteristiche, tecniche e non tecniche, della web radio così come dichiarate da Licenziatario. Qualora SCF avesse a riscontrare differenze tra le effettive caratteristiche della web radio e le caratteristiche dichiarate dal Licenziatario, SCF avrà facoltà di risolvere il Contratto, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 10.

SCF ti controlla! Stai attento a non fare scemenze e a dichiarare cose vere.

Passiamo ad altri obblighi.

ART. 7 – ULTERIORI OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO
Il Licenziatario si obbliga:

a) ad acquisire esclusivamente supporti originali recanti le Registrazioni Fonografiche del Repertorio, o i relativi file, procurandosi i predetti materiali presso rivenditori autorizzati dai Mandanti di SCF ovvero, con particolare riferimento ai file, direttamente presso questi ultimi. SCF si riserva la facoltà di verificare tali circostanze in ogni momento, potendo richiedere l’esibizione dei supporti impiegati dal Licenziatario ovvero di poter accertare la provenienza dei file;

Scf non ha capito proprio nulla. SCF obbliga, tutti i licenziatari, ad avere supporti originali per ciascun brano trasmesso dalla web radio. Quindi una web radio dovrebbe dotarsi almeno di qualche migliaio di compact disk. Ma con particolare riferimento ai file, direttamente dai mandanti. Telefonerò a Gino Paoli, e se non è troppo impegnato a contare i soldi della siae, gli chiederò magari di indicarmi come procurarmi i suoi mp3.

b) a utilizzare il Repertorio, acquisito con le modalità di cui sopra, nel rispetto delle leggi vigenti e di quanto convenuto con il Contratto, e, comunque, in modo da preservarne l’integrità ed il valore artistico-culturale ed industriale e da rispettare i diritti morali degli autori ed artisti interpreti, nonché l’immagine e la reputazione commerciale dei Mandanti;

Sei invitato a preservare la rispettabilità dei mandanti.

c) ad ottenere le necessarie autorizzazioni, di cui alle vigenti norme in materia di diritto d’autore, dalle competenti società di gestione collettiva dei diritti degli autori e degli editori;

Come confermato anche nel modulo AWR, SCF e SIAE, si comportano come due corpi in mutua induzione, una richiama l’altra.

d) a non mettere a disposizione sul Sito, ovvero a rimuovere da esso, eventuali Registrazioni Fonografiche – di volta in volta specificamente indicate da SCF – di titolarità di Mandanti che abbiano espresso la loro volontà di non vedere utilizzate Registrazioni Fonografiche a mezzo webcasting;

Esattamente come per il modulo awr, sei obbligato a rimuovere dalla programmazione le opere che i mandanti decidono che non possano essere trasmesse in streaming su internet.

e) comunicare a SCF qualsiasi eventuale modifica afferente alla fornitura del servizio di web radio, con particolare riguardo alla capacità della banda utilizzata e all’eventuale sostituzione dell’Internet Service Provider.

Ma non avevano tolto il vincolo di banda passante? Questo punto richiede che comunichi ad scf eventuali cambiamenti inerenti la web radio.

ART. 8 – DICHIARAZIONI E MANLEVE
Il Licenziatario solleva SCF ed i suoi Mandanti da ogni eventuale pretesa di terzi aventi diritto e da ogni responsabilità verso terzi aventi diritto, derivanti da utilizzazioni diverse da quelle regolate dal Contratto.
Fermi restando gli impegni del Licenziatario di cui sopra, SCF solleva il Licenziatario stesso da ogni eventuale pretesa di terzi e da ogni responsabilità verso terzi aventi diritto relativamente a contestazioni concernenti i diritti di utilizzazione concessi in licenza con il Contratto.

Ci si sgrava reciprocamente di tutte le richieste da parte di terzi aventi diritto relativamente l’utilizzazione delle opere mandate in tutela dai mandanti.

ART. 9 – DURATA
La durata del Contratto decorre dall’1 gennaio 2008 sino al 31 dicembre 2008.
Il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato per successivi periodi di 1 (uno) anno ciascuno, a meno che non intervenga disdetta che ciascuna delle parti potrà comunicare all’altra, a mezzo di lettera raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi della prima o di ogni successiva scadenza.

Il contratto ha durata annuale, e si rinnova tacitamente, a meno che non si invii una raccomandata A.R tre mesi prima di ogni scadenza.

ART. 10 – RISOLUZIONE IN CASO DI INADEMPIMENTO
Senza pregiudizio di ogni diritto al risarcimento di eventuali danni o all’esperimento degli ulteriori rimedi previsti per legge, SCF avrà il diritto di risolvere anticipatamente il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., in caso di inadempimento, da parte del Licenziatario, alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (Oggetto), 5 (Termini e Modalità di Pagamento), 7 (Ulteriori Obblighi del Licenziatario) e 12 (Disposizioni Generali – Cessione del Contratto).
In tali casi, SCF comunicherà al Licenziatario, a mezzo di lettera raccomandata A.R., la propria decisione di risolvere il Contratto nonché la data dalla quale esso dovrà intendersi risolto.
Il Licenziatario avrà il diritto di risolvere anticipatamente il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. in caso di messa in liquidazione volontaria o assoggettamento a procedura concorsuale o fallimento di SCF.
In tale caso il Licenziatario comunicherà a SCF, a mezzo lettera raccomandata A.R., la propria decisione di risolvere il Contratto nonché la data dalla quale esso dovrà intendersi risolto.

In soldoni.. salvo altre normative legali, scf se qualcosa non è rispettato negli articoli precedenti, può comunicarvi che il contratto è risolto. Potete anche voi inviare una lettera in cui il contratto è risolto, ma solo nel caso in cui SCF sia messa in liquidazione volontaria o fallimento.

Art. 11. – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il Contratto è soggetto alla legge italiana. Ogni controversia che in relazione ad essa dovesse insorgere tra le parti sarà sottoposta alla competenza esclusiva del foro di Milano.

Il foro giuridico competetnte è quello di Milano.

ART. 12 – Disposizioni generali
Modifiche
Qualsiasi modifica al Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla parte nei cui confronti la stessa viene invocata.
Tolleranza
L’eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell’altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.
Cessione del Contratto
Il Licenziatario non potrà cedere, a qualsivoglia titolo il Contratto a terzi o concedere in sub-licenza o a qualsivoglia altro titolo a terzi, in tutto o in parte, i diritti concessi con il Contratto.

Ogni modifica al contratto deve essere costituita da un atto scritto effettuato senza interposizioni. (W le perifrasi). Scf può essere misericordiosa nei tuoi confronti, ma ricordati che essere buoni non significa essere fessi. Ricordiamo anche che è impossibile cedere il contratto a terzi.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Licenziatario dichiara e garantisce di avere preso visione dell’informativa per la tutela dei dati personali (Allegato A al presente contratto), fornita da SCF, Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), e di averla integralmente compresa ed accettata, in particolare per quanto riguarda i diritti riconosciuti dall’articolo 7 del Codice Privacy.
SCF garantisce il pieno rispetto delle prescrizioni di cui al Codice Privacy. In particolare, SCF si impegna a trattare i dati personali del Licenziatario in esecuzione dei diritti ed obblighi nascenti dal presente contratto e nel rispetto di quanto previsto nell’informativa allegata.

In questo articolo ti si ricorda che dovresti conoscere questa legge. Io stesso ne ho discusso un pò ma forse non a sufficienza.

Ricordatevi dell’articolo 7, che riguarda i diritti dell’interessato, cioè i vostri.

Terminiamo con l’appendice A.

ALLEGATO A
INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs. 196/2003), presente anche sul web all’indirizzo www.scfitalia.it .
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy, di seguito, CP), desideriamo informarLa circa le modalità di trattamento dei dati da noi effettuate e dei diritti che, in quanto soggetto interessato, Le spettano.
Titolare del Trattamento è SCF – Società Consortile Fonografici (di seguito, SCF), Via Leone XIII 14, 20145 Milano.
Tutti i dati personali da Lei forniti a SCF, ovvero altrimenti acquisiti preventivamente ed in costanza di rapporto contrattuale, sono trattati in forma elettronica e cartacea, tramite responsabili ed incaricati debitamente autorizzati, nei limiti necessari al servizio di amministrazione dei diritti connessi svolto da SCF e per i pagamenti dei compensi richiesti agli artt. 72, 73 e 73 bis della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941). Rientrano tra gli scopi del trattamento l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie (per cui il conferimento è obbligatorio) e lo svolgimento delle attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale (per cui il conferimento è facoltativo, ma necessario per la conclusione e prosecuzione del rapporto, che in caso di Suo rifiuto non potrà essere concluso o proseguito). I Suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione: – a soggetti cui la legge, regolamenti o normative comunitarie attribuiscano tale facoltà di accesso; – alle società che hanno affidato a SCF la gestione dei loro diritti, che potranno consultare i dati tramite accesso riservato al nostro sito internet (limitatamente a: ragione sociale; indirizzo; emittente; tipo di contratto); – a società, enti o consorzi che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto alla amministrazione dei diritti connessi da parte di SCF, quali ad esempio istituti di credito, società che svolgono servizi di consulenza, elaborazione o postalizzazione, società di recupero crediti, studi legali. Tali soggetti operano quali Responsabili o autonomi Titolari e un loro elenco aggiornato è a disposizione presso la nostra sede. Per garantirLe una adeguata visibilità, i dati relativi alla Sua attività (limitatamente a: ragione sociale o nome e cognome; link al Suo sito, ove presente) saranno resi disponibili senza restrizioni – salvo Suo dissenso – tramite il nostro sito www.scfitalia.it. Ove non desideri tale servizio, può segnalarlo in ogni momento: il riferimento sarà cancellato senza pregiudizio per il rapporto contrattuale con SCF. Rientrano fra i Suoi diritti (art. 7 CP) l’accesso, l’aggiornamento e l’integrazione dei Suoi dati, nonché la loro cancellazione o blocco, nel caso di trattamento effettuato in violazione di legge. Può in ogni momento opporsi: – per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano, pur pertinenti allo scopo della raccolta; – in ogni caso, nell’ipotesi di finalità di comunicazioni o ricerche di mercato. Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Responsabile del Trattamento, presso SCF – Società Consortile Fonografici, Via Leone XIII 14, 20145 Milano, telefonando allo 02-4654751, mandando un fax al n. 02-46547500 o inviando una mail a info@scfitalia.it (all’attenzione del Responsabile del Trattamento per i dati personali).

Sembra un testo lungo, ma in realtà dice cose molto scontate. Sostanzialmente SCF è il titolare dei dati personali comunicati, voi potete E DOVETE usufruire dei diritti di cui al prima menzionato articolo 7. Il resto riguarda le modalità di trattamento dei dati, la loro consistenza (cartacea e digitale) e il fatto che SCF possa permettere a determinate condizioni e solo in alcune parti, la visione dei vostri dati a terzi enti, e sul loro stesso sito scfitalia.it

Questo articolo in soldoni vuole dimostrare, come queste cose, in un mondo in cui la tecnologia si aggiorna più velocemente di una legge, di un contratto e in generale di una regola, siano un forte freno alla creatività.
Io non dico che chi lavora su delle opere dell’ingegno non meriti di essere pagato, ma stiamo esagerando.


Condividilo
7 commenti - Lascia un commento
  1. [...] 64° Articolo: Società consortile fonografici, studiamo il contratto per web radio amatoriale [...]

  2. [...] Potrai leggere la sessantaquattresima guida dedicata alle web radio cliccando QUI. [...]

  3. DJ SAM scrive:

    Ciao! Ma queste società sono veramente per i diritti e i doveri delle web radio? Ma il mondo delle web radio è totalmente diverso! Pongono molti limiti alcuni dei quali inutili e impossibili perché se streamripper esiste non è certo il titolare di un’emittente che può impedirne l’uso. Certamente limitano la creatività e fanno spendere un sacco di soldi. Però trovo SCF più accessibile e meno opprimente della SIAE.(si fa x dire)

  4. [...] Abbiamo precedentemente parlato del contratto per web radio personali. Quasi tutti gli articoli del contratto sono uguali, quello che varia tra il contratto per web radio personali e web radio istituzionali, riguarda la definizione di organo istituzionale e il prezzo dovuto. “Organismo Istituzionale”indica qualsiasi soggetto che abbia quale oggetto sociale una attività non commerciale, senza scopo di lucro, e che utilizzi il Sito, e conseguentemente la web radio, esclusivamente con la finalità di illustrare la propria attività istituzionale, senza che tale utilizzo generi alcun beneficio di tipo economico e commerciale sia diretto che indiretto (es: associazioni, fondazioni, enti locali, soggetti e istituzioni pubbliche, ONLUS, istituti scolastici ecc..). [...]

  5. Luigi scrive:

    Mi sembra che non far ascoltare una web radio fuori del territorio di Italia, RSM e CDV sia impossibile! Come si fa ad impedire ad un francese di “sintonizzarsi” su una web radio? Come posso impedirlo? Ricordiamoci comunque che questo della scf è un “contratto” e non una “normativa” come quella della SIAE. Il fatto che pretendano soldi anche da chi ha i server ubicati all’estero (dove già vengono pagati diritti d’autore e quant’altro in vigore nel Paese estero) non vuol dire che sia giusto. Anzi secondo me in alcuni punti si sono proprio arrampicati sugli specchi.

  6. Francesco scrive:

    Dove trovo questo contratto sul sito scf non l’ho visto

  7. Elisa scrive:

    Dove posso trovare la copia di contatto di licenza nazionale per web radio amatoriali?

Lascia un commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre lang="" line="" escaped="" highlight="">


Benvenuto , oggi è sabato, 11 febbraio 2012