I principi generali del decreto legislativo, che è stato introdotto in questo mio articolo, sono trattati all’interno degli articoli 1,2,3,4,5 e 6, contenuti tutti all’interno del primo titolo, chiamato appunto PRINCIPI GENERALI.
Di questi articoli, il primo, è una sorta di monito per coloro che utilizzano i dati personali, in qualsiasi modalità, occasione e per qualsiasi finalità:
Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano
L’articolo 2 invece denota come il testo posto in essere sia un testo unico creato ai fini di impostare una normativa rigida nell’uso dei dati personali.
L’articolo 3 richiede a coloro che effettuano il trattamento dei dati personali, di utilizzare la forma anonima, ogni qual volta questo è possibile.
L’articolo 4 è composto da un elenco di definizioni, che, nel resto del codice, vengono date per scontate. È quindi una sorta di glossario.
Nell’articolo 5, si parla di come questo codice sia applicato in tutti i luoghi soggetti alla sovranità italiana, e anche nel caso in cui dati personali elaborati all’estero attraversino il nostro paese non esclusivamente per fini di transito. Il terzo comma dell’articolo limita i vincoli che hanno le persone fisiche nel trattamento dei dati di terzi. La normativa è loro applicabile solo se diffondono o comunicano sistematicamente i dati da loro recepiti.
L’articolo 6 dice che tutti gli articoli precedenti sono applicati in qualsiasi caso di trattamento, salvo eccezioni contenute nella parte II.
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