Il Blog di Fabrizio Mondo

Normative SIAE per il podcasting radiofonico in Italia

agosto 20, 2007 7:58 pm


Quarantesimo articolo dedicato alle web radio.

E’ da un pò che mi fanno notare che il blog si è allontanato un pò da quello che era il suo filo conduttore dei primi mesi di vita, ovvero la web radio. Eccomi quindi di nuovo qui a parlare di web radio et similia.

L’articolo che più mi ha coperto di soddisfazioni tra i 39 precedentemente creati è stato quello dedicato alla normativa siae per la creazione di una web radio. Forse perchè questo ente è tutto meno che chiaro nelle sue normative e nelle parole che utilizza. Il seguente articolo vuole considerare le normative che questa società pubblica a gestione privata (…) adotta per l’utilizzo dei podcast. Si prega inorridire tramite commento.

Il modulo da utilizzare per la richiesta della licenza è questo, commentiamolo.

All’inizio del modulo, i podcast vengono suddivisi in tre categorie:

  • podcast di tipo amatoriale
  • podcast di Enti Pubblici o di organismi senza scopo di lucro
  • podcast di tipo commerciale

Esattamente come le webradio. Vedremo più avanti le caratteristiche che fanno appartenere un podcast a una delle tre categorie.

Partiamo dalle condizioni generali:

Art.1 – Diritti concessi

1.1. La SIAE autorizza il Titolare dell’Autorizzazione a:
a) registrare, direttamente o avvalendosi dell’attività di terzi, le opere appartenenti al repertorio musicale tutelato dalla
SIAE;
b) riprodurre all’interno di una banca dati digitale (c.d. uploading) una serie di file audio contenenti le registrazioni e le
riproduzioni delle opere di cui sopra;
c) mettere a disposizione del pubblico tali file audio in modalità podcasting, per il solo uso privato e personale, a partire
dal sito oggetto dell’Autorizzazione, in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente (diritto di comunicazione al pubblico);
d) consentire la riproduzione dei file audio di cui sopra (c.d. downloading), per il solo uso privato e personale, sui
Personal Computer degli utenti finali e il trasferimento sui loro lettori portatili ai fini dell’ascolto differito.

Queste parole ti permettono sostanzialmente di effettuare l’attività di podcast, ovvero registrare digitalmente il programma radiofonico, e permetterne il download all’utenza che deve avere cura di non utilizzarlo per fini di lucro.

1.2. Per podcasting si intende un sistema che consente la messa a disposizione sul web di contenuti audio in formato
digitale (c.d. podcast) scaricabili, a titolo gratuito o a pagamento, da parte degli utenti finali anche attraverso la
sottoscrizione di un feed effettuata mediante aggregatore.

Questo punto è abbastanza chiaro. E’ la definizione che da la SIAE di podcast.

1.3. Tutti i podcast oggetto di questa Autorizzazione
- non possono avere durata superiore ai 60 minuti primi;
- non devono contenere al loro interno opere musicali in numero superiore a 15 per ciascun file audio, o per una durata
superiore al 75% della durata dell’intero file;
- la successione delle opere musicali contenute nel file e riprodotte per intero deve essere interrotta da contenuti parlati
e/o da commenti; le opere musicali possono essere anche utilizzate come sottofondo o commento ad altri contenuti audio.
Il Titolare dell’Autorizzazione è tenuto ad adottare accorgimenti idonei ad impedire l’estrazione di singole opere musicali
ai fini del loro download e prende atto che l’autorizzazione non comprende il trasferimento o la cessione dei file audio a
terzi da parte degli utenti diretti abbonati.

Ecco il punto cardine. Secondo questo punto di quello che vi ricordo essere un contratto, i podcast non possono durare più di 60 minuti l’uno. Ditemi un pò che senso abbia, potere creare 100 podcast singoli da un minuto, e non poterne creare uno solo da 100. Una web radio che abbia un suo pubblico di ascoltatori di podcast, magari perchè ha un programma divertente e ilare, deve vedere frammentato il suo ascolto in più podcast, se tale programma dura 2 ore. Questa è una limitazione, che sembri o meno banale. Non possono essere inseriti più di 15 “opere musicali”. Quindi se fate un podcast della classifica dei primi 20 brani più ballati, ANCHE SE NON TRASMESSI PER INTERO, dovrete fare 2 podcast. Ma che bello. Terzo punto, il podcast non deve essere una mera sequenza di brani, ma i brani non devono potere essere estrapolati dal podcast, e per evitare ciò, la SIAE si è inventata la regola che obbliga i programmatori radiofonici a dovere necessariamente commentare o interrompere una sequenza di brani. E’ curioso il fatto che la SIAE non dica COME DEBBA AVVENIRE TALE INTERRUZIONE. Chi mi dice allora che se io da speaker non interrompo 3 canzoni di fila, la mia radio non entri in inadempienza contrattuale? Uno dei tanti motivi per cui reputo la SIAE alla stessa stregua dei rifiuti organici del mio cane (che non ne abbia a male tale povera creaturina).

1.4. La presente Autorizzazione non copre i servizi a richiesta che permettono all’utente di interagire con i contenuti
offerti, intervenendo sulla composizione dei file audio ai fini della loro modifica o personalizzazione. Per lo svolgimento
di questi servizi deve essere richiesto alla SIAE altro tipo di licenza, che sarà rilasciata a condizioni diverse da quelle
previste dalla presente Autorizzazione.

Attenzione: la SIAE comunica che la web radio non deve potere permettere libertà di scelta. Questo è il podcast e questo ti ascolti. Dice il duce fate il ferro.

1.5. La presente Autorizzazione è limitata al Sito indicato in premessa e non copre la messa a disposizione del pubblico
delle opere su server che non siano quelle del podcast di riferimento. Laddove su altro sito web sia presente
un’indicazione informativa a favore del podcast di riferimento il sito web non può ospitare fisicamente sui propri server i
contenuti audio cui si riferisce il podcast, ma deve indicare esclusivamente il sito contenente il feed ufficiale utile per
ascoltare la trasmissione attraverso aggregatore.

I podcast devono essere presenti solo ed esclusivamente sul sito di riferimento (UNICO) della licenza. Tutti gli altri siti non devono ospitare i files, ma devono rimandare al sito stesso. Questo viene probabilmente fatto per evitare prolificazioni di licenze uniche multisito, e quasi sicuramente per incentivare un unico punto di download, affinchè il numero di scaricamenti aumenti, con conseguente aumento della quota da pagare alla SIAE stessa.

Art.2 – Pagamento del compenso

2.2. In presenza di entrate relative all’attività di podcasting, per l’attività svolta dal Titolare dell’Autorizzazione viene determinata, in fase di prima applicazione sulla base dell’allegata dichiarazione in fede, la percentuale prevista nelle tabelle allegate, da calcolare sugli introiti annui lordi per pubblicità, sponsorizzazioni, abbonamenti, canoni, tariffe, carte a scalare e simili realizzati attraverso il Sito in relazione alla percentuale di musica utilizzata nel podcast commerciale. Dai soli introiti lordi per pubblicità e sponsorizzazioni saranno detratte le commissioni realmente trattenute dalle agenzie pubblicitarie per la loro acquisizione, fino ad un massimo del 15% delle stesse, purché si tratti di costi effettivamente
sostenuti (e documentabili) e la cui entità verrà dichiarata dal Titolare dell’Autorizzazione.
In attesa di poter effettuare, nei casi previsti dall’Autorizzazione, il calcolo del compenso sulla base degli introiti annui
lordi del Sito, il Titolare dell’Autorizzazione è tenuto a corrispondere trimestralmente alla SIAE i compensi mensili
anticipati indicati per la tipologia di appartenenza dichiarata, con valore di acconto sulle maggiori somme eventualmente
dovute e di compenso minimo garantito per l’utilizzo del repertorio SIAE. Il mese iniziato deve essere pagato per intero.
Il primo pagamento deve aver luogo contestualmente alla sottoscrizione della presente Autorizzazione, mentre i
pagamenti successivi devono essere effettuati entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
Il calcolo definitivo degli importi dovuti e le conseguenti operazioni di conguaglio devono essere effettuati in unica
soluzione, sulla base di apposita dichiarazione in fede relativa agli introiti annui lordi, effettuata dal Titolare dell’Autorizzazione entro il 28 febbraio di ciascun anno. A richiesta della SIAE il Titolare dell’Autorizzazione è tenuto a fornire copia dei suoi bilanci consuntivi o delle dichiarazioni IVA.

Questo paragrafo è utile principalmente ai podcaster commerciali. Per podcaster commerciali, non intendiamo chi lucra sul download dei suoi podcast ma chi ha del lucro sul contenuto del podcast. Del resto la frase “da calcolare sugli introiti annui lordi per pubblicità, sponsorizzazioni, abbonamenti, canoni, tariffe, carte a scalare e simili realizzati attraverso il Sito in relazione alla percentuale di musica utilizzata nel podcast commerciale” è auto esplicativa. Da ciò si denota che una web radio commerciale è intrinsecamente, ma anche per definizione contrattuale anche un podcaster commerciale, se realizza podcast. Il resto è normativa temporale per i pagamenti. Sono molto rigidi sui controlli, sulle date di pagamento e sulla documentazione da fornire.

2.3. Il primo pagamento per i podcast comunitari o di organismi pubblici deve aver luogo contestualmente alla
sottoscrizione della presente Autorizzazione, mentre i pagamenti successivi dovranno essere effettuati entro il giorno 20
dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

E’ una ripetizione di un concetto espresso in precedenza. Contestualizzato alla categoria Istituzionale comunitaria.

2.4. Il pagamento del compenso annuo previsto dall’allegata tabella per i podcast amatoriali deve essere effettuato in
unica soluzione, contestualmente alla sottoscrizione della presente Autorizzazione, e deve coprire il periodo fino al 31
dicembre dell’anno in corso, o un periodo inferiore qualora richiesto dal titolare dell’Autorizzazione ai sensi dell’Art.8.4.
Pertanto se l’Autorizzazione viene sottoscritta ad anno inoltrato, il compenso è dovuto pro quota mensile. Il mese iniziato
deve essere pagato per intero. E’ concessa, a richiesta del Titolare dell’Autorizzazione la possibilità di effettuare il
pagamento di un intero anno in due rate di eguale importo. La prima rata deve essere corrisposta contestualmente alla
sottoscrizione della presente Autorizzazione, la seconda entro il 20 luglio dell’anno di competenza. Per il rinnovo, il
compenso, o la prima rata di compenso, deve essere corrisposto entro il 31 gennaio dell’anno solare per il quale è
effettuato il rinnovo.

I podcaster amatoriali effettuano pagamenti in un unica soluzione, o, su richiesta, in due rate uguali. Il resto è normativa per la datazione dei pagamenti e dei rinnovi.

2.5. Per tutti i pagamenti effettuati oltre le scadenze sopra indicate sarà applicata una penale convenzionale, pari al 10%
dell’importo dovuto in caso di pagamento entro il 60° giorno dal termine previsto, e pari al 20% dell’importo dovuto in
caso di ritardo superiore al 60° giorno. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto della SIAE alla risoluzione per inadempimento
del contratto ai sensi dell’Art.1453 del Codice Civile.

Modalità di multaggio: Paghi il 10% in più se paghi entro due mesi dal termine di pagamento. Ne paghi il 20% oltre i 2 mesi.


Art.3 – Diritto morale.

E’ fatto salvo il diritto morale spettante agli autori ed ai loro aventi causa ai sensi degli articoli da 20 a 24 L.d.A.

Il diritto morale si suddivide in diritto morale degli autori e dei podcasters. Praticamente una censura delle bestemmie.


Art.4 – Riserva degli aventi diritto

Qualora intervenga una specifica richiesta da parte degli aventi diritto, la SIAE potrà inibire l’uso di alcune o di tutte le
opere ad essi appartenenti, in relazione al loro particolare utilizzo previsto della presente Autorizzazione. La notizia di
tale inibizione sarà data all’indirizzo e-mail comunicato dal Titolare dell’Autorizzazione che immediatamente, e
comunque non oltre 5 giorni dal ricevimento della e-mail, dovrà escludere dal servizio le opere inibite.

Se la SIAE decide che i brani di un Autore non devono più essere utilizzati, te lo comunica tramite MAIL e deve essere effettuata un evirazione di tutte le opere utilizzate dai podcast, non si sa se con effetto retroattivo. L’effetto retroattivo in potenza è devastante. Provate ad immaginare una web radio metal che fa dei podcast inerenti tale genere. Supponiamo pure che un gruppo di tale genere venga estromesso dall’inserimento nei podcast. Tale Web radio sarebbe costretta a cancellare i podcast in toto, perchè sarebbe presente tale gruppo non più trasmissibile.


Art.5 – Limiti dell’Autorizzazione

5.1. NON SONO COMPRESI nell’oggetto della presente Autorizzazione gli altri diritti amministrati dalla SIAE e non
espressamente indicati nel presente testo ed inoltre quelli spettanti:
a) agli autori e agli editori per l’abbinamento o l’associazione permanente tra opere musicali ed immagini fisse o in
movimento (cd diritto di sincronizzazione), nonché per la riproduzione dei testi letterari e degli spartiti delle opere
musicali;
b) agli autori e agli editori per l’utilizzazione specifica di opere musicali a fini pubblicitari, vale a dire nel caso in cui le
musiche siano inserite in spot pubblicitari e ripetutamente abbinate ad un determinato messaggio o campagna
pubblicitaria;
c) ai produttori di fonogrammi per l’utilizzazione del disco o di altri apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci
(articoli da 72 a 73 bis L.d.A.) e con riferimento alla riproduzione, totale o parziale, delle registrazioni e/o delle fissazioni;
d) agli artisti interpreti o esecutori per l’utilizzazione delle loro prestazioni artistiche, rese dal vivo o fissate su disco od
altri apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci (articoli 73, 73 bis e da 80 a 85 bis L.d.A.);
e) ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive per l’utilizzo, per intero o frammentario, delle loro opere (Art.
46 L.d.A), nonché alle imprese di diffusione televisiva e radiofonica per l’utilizzo delle loro emissioni (Art.79 L.d.A.).

Tutta una sfilza di cose che non puoi utilizzare e/o fare. Impossibile utilizzare testi e/o spartiti a corredo del podcast. Impossibile utilizzare brani per pubblicità, neanche della radio stessa. Obbligo di rendiconto ad SCF per i diritti connessi ai fonografici. Impossibile utilizzare opere che rientrano nella categoria audiovisive, televisive e cinematografiche. Chiariamo meglio l’ultimo concetto.

Supponiamo che il mio programma sia un programma satirico che prende per i fondelli dei programmi televisivi o radiofonici, tramite l’utilizzo di loro opere. Ad esempio, uso la canzoncina di “il pranzo è servito” facendo il verso o facendo parodia del programma, oppure utilizzo la sigla del tg5 per fare un tg che spara cazzate. Ecco, questi brani, che neanche possono essere chiamati tali, non vengono compresi in tale licenza e quindi non possono essere utilizzati nei podcast a meno che:

5.2. Ai fini delle utilizzazioni di cui al precedente punto 5.1. il Titolare dell’Autorizzazione deve ottenere preventivamente
l’autorizzazione dai rispettivi aventi diritto qui citati e da qualunque altro eventuale soggetto avente diritto.

…non richiedi autorizzazione diretta agli autori e connessi, ovviamente PAGANDO!

5.3. Resta esclusa dalla presente Autorizzazione la pubblica esecuzione a mezzo di apparecchi riceventi o diffusori
all’interno di esercizi commerciali, di locali o di ambienti aperti al pubblico o nel corso di pubbliche manifestazioni

Il podcast non va sfruttato in modi diversi dall’uso personale.

5.4. Nel caso in cui il Titolare dell’Autorizzazione intenda utilizzare anche opere appartenenti agli altri repertori tutelati
dalla SIAE (opere cinematografiche, teatrali, audiovisive, letterarie e delle arti visive, fotografie etc) dovrà comunicarlo
alla SIAE per ottenere l’eventuale autorizzazione e pagare i relativi compensi.

no comment.

Art.6 – Menzione obbligatoria

Il titolare dell’Autorizzazione si obbliga a riportare o far riportare in modo visibile gli estremi di questa Autorizzazione
(Aut. SIAE n. / ) nelle pagine dei siti Web attraverso cui il servizio di podcasting è offerto al pubblico.

Devi inserire nelle pagine del sito il numero di autorizzazione SIAE. Obbligatoriamente.

Art.7 – Report delle opere

Il Titolare dell’Autorizzazione è tenuto a fornire alla SIAE, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il report delle opere
utilizzate nell’anno precedente, con i seguenti dati: titoli delle opere, autori e, se disponibili, editori. Il report deve essere
inviato all’Ufficio Multimedialità della SIAE (programmi.multimedia@siae.it).

Praticamente la SIAE richiede che tu effettui un report completo e dettagliato delle opere utilizzate in tutto l’anno solare per il podcasting. Questo per dare una parvenza di verità alla teoria che vorrebbe che tali report venissero utilizzati per la distribuzione di denaro ad autori ed editori. In realtà, chi conosce la siae, o si è informato, sa che non è cosi.

Art.8 – Termini di validità

8.1. L’Autorizzazione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione da parte della SIAE, a seguito del pagamento del
compenso dovuto ed ha validità fino al 31 dicembre dell’anno in corso. Essa si rinnoverà tacitamente di anno in anno in
mancanza di disdetta data da una delle parti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30
novembre di ciascun anno.

Il contratto viene tacitamente rinnovato a meno che la SIAE non voglia diversamente o tu non li mandi cordialmente a quel paese.

8.2. Ciascun rinnovo annuale comporterà l’applicazione delle tariffe al momento vigenti. Le variazioni delle tariffe
saranno comunicate al Titolare dell’Autorizzazione entro il 15 novembre di ciascun anno ed avranno decorrenza dal 1°
gennaio dell’anno successivo. Qualora il Titolare dell’Autorizzazione non eserciti la facoltà di disdetta di cui all’Art.8.1 la
SIAE sarà autorizzata ad effettuare la fatturazione dei compensi sulla base delle nuove tariffe.

La SIAE si riserva di modificare (un sinonimo soft di aumentare) le tariffe in base al loro arbitrio. Se non ti stanno bene le nuove tariffe, chiudi i rapporti, altrimenti verranno applicati tacitamente tali nuovi prezzi.

8.3. In occasione di ciascun rinnovo il presente modulo potrà essere sostituito con un altro recante eventuali modifiche
alle condizioni di questa Autorizzazione.

Chiaro.

8.4. All’atto del rilascio dell’Autorizzazione il titolare dell’Autorizzazione potrà chiedere di limitarne la durata ad un
periodo inferiore.

Chiaro.

Art.9 – Controlli della SIAE

9.1. Fermo quanto previsto dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 per le ipotesi di violazioni della legge medesima, il Titolare
dell’Autorizzazione riconosce alla SIAE la piena facoltà di verificare l’esattezza delle dichiarazioni e di controllare tutti i
dati e tutte le operazioni riguardanti gli utilizzi che rientrano nell’oggetto della presente Autorizzazione, consentendo agli
incaricati da essa indicati l’accesso alle documentazioni contabili pertinenti, su qualunque supporto e in qualsiasi luogo
esse si trovino. Il Titolare dell’Autorizzazione consentirà agli incaricati della SIAE di fare estratti e trarre copia, anche
informatica, dei documenti e dati in questione.
9.2. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, la SIAE riscontri il mancato pagamento di importi dovuti da parte del
Titolare dell’Autorizzazione, questi potrà, nei 5 giorni successivi alla contestazione scritta di tale accertamento, replicare
per iscritto a tale contestazione al fine di motivare il mancato pagamento. Decorso infruttuosamente il termine dinanzi
menzionato, ovvero a seguito della comunicazione scritta della SIAE che comunichi la mancata accettazione dei motivi
illustrati dal Titolare dell’Autorizzazione, questi corrisponderà immediatamente alla SIAE l’importo corrispondente, del
quale, a seguito dei controlli effettuati, sia stato riscontrato il mancato pagamento da qualsiasi inadempimento
determinato.
9.3. Qualora i mancati pagamenti imputabili al Titolare dell’Autorizzazione siano superiori al 10% degli importi da lui
corrisposti per il periodo di conto preso in esame, le spese del controllo saranno poste a suo carico.

Questo articolo non merita di essere commentato. Quello che evince è questo: Paga, paga in tempo. Se non lo fai ti do 5 giorni per spiegarmi perchè. Se non è valido il motivo del tuo mancato pagamento (Sempre) allora devi risarcire la SIAE. Per capire se stai facendo tutto apposto farò controlli anche su quante volte fai sesso alla settimana e con chi. Se manchi di pagare una cifra superiore al 10%, allora ti faccio pure pagare le spese. W l’Italia.

Art.10 – Oneri di informativa

Il Titolare dell’Autorizzazione si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre i 30 giorni, alla
SIAE – a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento – ogni eventuale modifica e variazione sopravvenute in
corso di contratto riguardanti i dati relativi alla titolarità, alla ragione sociale e alla denominazione del sito, nonché ai
contenuti del sito rilevanti ai sensi della presente Autorizzazione, con espresso riferimento alle tipologie indicate in
premessa, che determinano le condizioni economiche dell’Autorizzazione.

Se cambi e-mail, comunicalo subito. Cosi come se cambi qualsiasi altra cosa dichiarata (e mi sembra pure normale).

Art.11 – Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il Titolare dell’Autorizzazione venga meno ad una delle obbligazioni relative agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 9 e
10 la SIAE ha facoltà di revocare la presente Autorizzazione anche prima della scadenza, previa notifica al titolare con
preavviso di 10 giorni, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso l’ulteriore utilizzazione del
repertorio SIAE sarà illecita agli effetti dell’Art.171 della Legge 22 aprile 1941 n. 633, in quanto effettuata in assenza di
autorizzazione.

Se c’è un inadempienza contrattuale di qualsivoglia genere, la SIAE ti toglie la licenza, ma non ti rimborsa i soldi. Di solito se qualcuno ti vende qualcosa, hai diritto al rimborso in caso di controversie. Qui, no.

Art.12 – Foro.

Per le controversie relative all’interpretazione e/o all’esecuzione della presente Autorizzazione è competente il Foro di
Roma.

Il foro competente è quello Romano.

Art. 13 – Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’Art.23 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto dell’Informativa allegata, fornita dalla SIAE- Titolare del trattamento dei dati- ai
sensi dell’Art.13 del D.Lgs.196/2003, e fornisce il libero ed espresso consenso al trattamento dei propri dati personali da
parte della SIAE per le finalità ivi indicate.

Sostanzialmente approvando tale contratto dai la possibilità alla SIAE di utilizzare i tuoi dati per i controlli inerenti le inadempienze dello stesso.

Alla luce di attività radiofoniche maturate dal 2005 ad ora, posso dirvi che l’unica soluzione per la creazione di podcast senza accendere un mutuo e senza farsi venire i capelli bianchi è quello di non interpellare la SIAE. Nel caso in cui questo sia necessario, è sempre meglio creare un associazione.

Altrimenti, potete fare una cosa ancora più bella.

La SIAE non ha scoperto StreamRipper, altrimenti avrebbe agito di conseguenza. Per questo motivo, non create dei podcast. Fate una cosa più semplice. Istruite la vostra utenza a farseli da soli tramite lo stesso Streamripper. Saranno i vostri utenti stessi a distribuirli tramite il P2P.

37 Responses to “Normative SIAE per il podcasting radiofonico in Italia”

Jamie wrote a comment on agosto 20, 2007

ma secondo te…
la gente si mette a leggere questa paccata di roba :S
ahaah! scherzo fabryolo! baciotti! ;)

<>

cikko wrote a comment on settembre 5, 2007

chi
e’ senza peccato scagli la prima pietra!!!
se tu non paghi subito scatta la mora!!!
giusto!!!
ma perche allora visto che sono un socio siae, loro l’assegno dei miei compensi lo mandano quando decidono loro?????
se dovessi applicare io la multa a loro per tutto il tempo che mi fanno aspettare, sarei diventato milionario solo con gli interessi!!!! vi voglio bene !!! caio

Breakheaven wrote a comment on novembre 5, 2007

Basta leggere l’art.12 (ER FORO DE ROMA) per capire quanto è obsoleto il sistema giuridico italiano. Non si è fatto altro che declinare a livello “digitale” quello che normalmente avviene per il “via etere” che nel caso dei podcasters diventa “via anale”. Ma se si pensa che il problema resta in Italia ci si sbaglia, provate a informarvi sull IFPI e la normativa applicata a livello internazionale.
Lancio un appello “creare un portale per la tutela dei podcast italiani” e poi muoverci a livello internazionale per fare altrettanto. E lo stesso vale per i blog.
Intanto continuate a leggere i blog, a commentarli, ad ascoltare le trasmissioni podcast e a recensirle nelle community, questo garantisce la loro vita.
Meditate…

necroclerico wrote a comment on febbraio 20, 2008

scusate, ma quest’obbligo di registrazione vale solo per podcaster che utilizzino brani di artisti e autori SIAE o collegate estere.

ma chi posta nel suo podcast solo musica rilasciata sotto licenza Common Creative (da interpreti e case) e di autori non iscritti SIAE o i cui diritti siano decaduti – cioé 70 anni dopo la morte – può anche ignorare bellamente la SIAE e sbattersene della licenza.

o sbaglio?

Fabrizio Mondo wrote a comment on febbraio 20, 2008

@necroclerico:

non sbagli, è vero quanto dici.

sampietrino wrote a comment on aprile 16, 2008

Caro Fabrizio, grazie mille per le informazioni che elargisci sul tuo blog, mi sono state di grande aiuto. Il mio sogno è aprire un podcast di argomento musicale.
Ti vorrei però sottoporre il vero problema contro cui mi sono scontrato. In fondo il regolamento Siae è duro, ma non è eccessivamente limitante. Poi si può discutere sul concetto di Siae, ma non è questa la mia intenzione qui e ora.
Il vero problema è la Scf, che accampa diritti e impone limitazioni grazie a un potere lobbista che in realtà non dovrebbe avere nessuna validità giuridica visto che si tratta di un ente privato.
Te la faccio breve: ho telefonato e poi scritto alla Scf chiedendo cosa dovessi fare per trasmettere un podcast contenente brani registrati. Ecco cos’hanno risposto:

SCF è in grado di fornire licenze per l’utilizzo di musica registrata attraverso podcast purchè tale attività rispetti le seguenti caratteristiche:

1) Si tratti di podcasting di una trasmissione già comunicata al pubblico attraverso canali “tradizionali” (radio, tv)

2) Il podcast deve essere fedele alla trasmissione originale (senza alcun “taglia e cuci”)

3) Ogni canzone presente nel podcast deve essere “sporcata” da un minimo di “parlato”

4) Non possono essere oggetto di podcasting più di 2 canzoni consecutive, le quali devono essere intervallate alle altre con almeno 3 minuti di “parlato”

5) In 1 ora di podcasting il limite massimo di contenuto musicale dev’essere di 30 minuti.

6) Qualora tutto ciò rispecchi le effettive caratteristiche del podcasting che intende effettuare, provvederemo a redigere la necessaria licenza.

—–

Sei sicuramente in grado di valutare da solo il significato di questi 6 comandamenti. Ma vorrei farti concentrare sul punto 1.
Significa che solo chi ha già una radio o una tv via etere può fare un podcast. Ovvero la Rai, Mediaset, Radio dj, 105 e tutta questa gente qui. Ovvero delle altre lobby. Alla faccia della democratizzazione della comunicazione portata dalle nuove tecnologie digitali.
Tutto questo significa che mi è impossibile aprire un podcast. Inutile dirti che sono molto frustrato, incazzato, depresso.
Ma a questo punto il mondo deve sapere.
Complimenti e grazie per il blog e un caro saluto,
S.

Fabrizio Mondo wrote a comment on aprile 16, 2008

@Sanpietrino:

Ciao a te e grazie per i complimenti

Ti vorrei però sottoporre il vero problema contro cui mi sono scontrato. In fondo il regolamento Siae è duro, ma non è eccessivamente limitante.

Per essere limitante, è limitante. Possiamo dire che non è cosi tanto limitante quanto quello scf.

Il vero problema è la Scf, che accampa diritti e impone limitazioni grazie a un potere lobbista che in realtà non dovrebbe avere nessuna validità giuridica visto che si tratta di un ente privato.

Anche la siae è gestita da privati. I campi d’azione sono diversi, e quindi i diritti richiesti non si intralciano.

Veniamo al dunque:

1) Si tratti di podcasting di una trasmissione già comunicata al pubblico attraverso canali “tradizionali” (radio, tv)

Questo implica che deve essere presente già un media registrato, che può ANCHE essere una web radio, non necessariamente un ente di proporzioni nazionali. Altrimenti è davvero il caso di ribellarsi, scf non è nuova a correggere in corsa i suoi contratti, magari lo farà di nuovo.

Gli altri punti sono auto esplicativi, e sono pesanti, purtroppo.

La battaglia contro l’informazione pilotata, deve riguardare NECESSARIAMENTE anche il concetto di diritto d’autore, che per ora vincola non poco il mondo della (web) radio e dei podcasting.

Cerca di non essere depresso, si può trovare una soluzione, che è la creative commons, o altro ;)

sampie wrote a comment on aprile 16, 2008

Caro Fabrizio, grazie mille per la risposta. Però riguardo al punto 1) non sarei così sicuro che le web radio appartengano ai “canali tradizionali”. Comunque ho chiesto lumi anche a loro, aspetto una risposta che spero arrivi presto (sulla prima, a parte i loro regolamenti che trovo assurdi, sono stati veloci e gentili).
Mi scuso con te e con gli altri lettori per i toni accesi, ma ho scritto sull’onda della rabbia.
Grazie mille ancora e un caro saluto.
S.

Ps. Tornerò qui a postare quando mi risponderanno.

Fabrizio Mondo wrote a comment on aprile 16, 2008

@sampie:

Considera però che io ragiono anche sulla base del buon senso… se la normativa fosse come dici tu, non potrebbe esistere una radio web only.

Fammi sapere…

sampie wrote a comment on aprile 18, 2008

Caro Fabrizio, rieccomi. Scf ha già risposto. Purtroppo è come dicevo io:

Domanda: tra i canali tradizionali di tv e radio, queste ultime includono anche le webradio o vale solo per le trasmissioni via etere?

Risposta: Solo per le trasmissioni via etere

Domanda: nel caso che invece il podcast sia la prima e unica modalità trasmissione al pubblico, che cosa bisogna fare per ottenere le licenze?

Risposta: Può regolarizzare con scf l’attività di web radio nonché il dowloading dei brani di titolarità dei produttori indipendenti. Al contrario con il contratto Scf è vietato l’uso di brani delle major, per i quali deve ottenere l’autorizzazione direttamente dalle major.

Ciao!
S.

Fabrizio Mondo wrote a comment on aprile 20, 2008

@Sampie:

Allora secondo quanto dici, tutte le web radio (anche quelle regolarizzate!) sono impossibilitate a creare podcast, ed è MOLTO ridicolo. Spero non sia davvero come dici.

sampie wrote a comment on aprile 21, 2008

@fabry

Questo è quello che mi hanno scritto e sì, è assolutamente ridicolo. Ma è assolutamente vero. Per esempio, se vai sul sito di Radio Alt (http://www.radioalt.it/), una webradio che ascolto spesso, e guardi la sezione podcast di musica, vedrai che ti si apre la finestra di streaming, ma non hai la possibilità di scaricare il file, quindi in realtà non è propriamente un podcast.
Tutto questo è in linea con la volontà delle case discografiche di boicottare in ogni modo il canale internet.

SEGUOradioISOLANO wrote a comment on maggio 24, 2008

Salve io seguo questo sito isolano http://digilander.libero.it/isolano.it da un po’ di tempo ed ho notato che ha un podcast web radio( si appoggia su gcast server americano) e’ chiamata radioisolano mi piace cosa fa’,pero’ ho notato che dopo le sue trasmissione lascia ascoltare brani per intero lo puo’ fare? Non fa’ pubblicita’ e cambia di tanto in tanto trasmissione,io vorrei avvisarlo se sta’ sbagliando e rischia qualche blocco dalla siae,perche’ mi piace vedo che e un sito amatoriale.Vi prego di rispondere grazie a tutti!

Fabrizio Mondo wrote a comment on maggio 24, 2008

@Seguoradioisolano:

Ammesso che abbiano la licenza siae, dovrebbero seguire in modo rigido tutti i loro punti, tra cui anche quello di “sporcare” ogni brano con il parlato.

SEGUOradioISOLANO wrote a comment on maggio 24, 2008

se non c’e’ l’ha rischia grosso?
a me dispiacerebbe se chiude che dici gli chiedo se ha la licenza e di sporcare tutti i brani? Ma se non ha la licenza e sporca i brani potrebbe essere in regola? Grazie Fabrizio!

Fabrizio Mondo wrote a comment on maggio 26, 2008

@SeguoRadioIsolano:

Se non ce l’hanno rischiano in proporzione alla visibilità della loro struttura internet, ovvero alla diffusione dei loro podcast e del loro sito.

Sporcare i brani senza avere la licenza non ha senso.

SEGUOradioISOLANO wrote a comment on maggio 26, 2008

SCUSA MA CHI LO FA PER GIOCO SENZA AVERE ENTRATE, PERCHE ‘ DEVE PAGARE QUESTA MALEDETTA LICENZA NON CAPISCO?

ALBERTO wrote a comment on maggio 26, 2008

MA SCUSATE QUESTO SITO CHE NE STATE PARLANDO … LUI USA GCAST E UN SEVER AMERICANO QUINDI LE TRASMISSIONI ARRIVANO DALL’AMERICA ANCHE SE SONO STATE CREATE IN ITALIA NON VEDO COSA CENTRA CON QUESTA SIAE CHE ESISTE SOLO IN ITALIA PURTROPPO.

ALBERTO wrote a comment on maggio 26, 2008

PERCHE’ NON PUO’ FARLO ANCHE SE NON HA LICENZA? IL SERVER GCAST PARTE DALL’AMERICA,QUINDI SE LA COSA E ILLEGALE SI DOVREBBE CHIUDERE IL SERVER NO IL SITO ITALIANO VOI CHE DITE?

ALBERTO wrote a comment on maggio 26, 2008

E POI NON E NEMMENO IN DIRETTA E IN PODCAST TUTTO REGISTRATO,ANZI COME STO’ ASCOLTANDO IN QUESTO MOMENTO LE MUSICHE LE HA SPORCATE TUTTE.QUINDI A MAGGIOR RAGIONE SIA SCF CHE SIAE NON DEVONO ROMPERE.IO PENSO CHE SIA UNA RADIO PER PURO DIVERTIMENTO E ANCEH IL SITO CHE HO MESSO COME PAGINA INIZIALE PERCHE’ HO TUTTO A PORTATA DI MANO.

Fabrizio Mondo wrote a comment on maggio 26, 2008

@SeguoRadioIsolano & Alberto:

CALMATEVI, o non avrete più il piacere di postare.

La siae non fa distinzione sul lucro o meno, o meglio, la fa in minima parte. Anche le web radio senza fini di lucro e i realizzatori di podcast senza pubblicità, devono pagare la licenza apposita.

Mi dispiace, ma è cosi.

Società consorelle della siae, sono presenti in tutte le nazioni (SGAE in soagna.. RIAA in america…) quindi il problema è diffuso a livello mondiale, anche se in modi diversi.

Purtroppo obiettivamente, i vostri podcast non sono legali, perchè usate brani coperti da diritti d’autore tutelati dalla siae. Dovresti lamentarti con loro, piuttosto che con me.

P.S il server può partire anche da timbuctu, la siae giustamente calcola il registro linguistico e il target di ascolto, piuttosto che la presenza fisica dei mezzi in Italia (ed ha ragione, purtroppo).

Ti prego di considerare i prossimi interventi a mente lucida.

Grazie

ALBERTO wrote a comment on maggio 26, 2008

cosa rischia Isolano?

Fabrizio Mondo wrote a comment on maggio 27, 2008

@Alberto:

Se la siae notifica che state effettuando podcasting di brani tutelati senza autorizzazione, può fare una multa.

Però obiettivamente NON so a chi sia intestabile la multa, ne tantomeno la sua entità.

Alberto wrote a comment on maggio 27, 2008

Vorrei sapere un ultima cosa, come fanno a beccare isolano? Tramite ip?
ma se è un podcast solitamente viene mandato al server gcast il file, quindi l’ip non e quello di isolano,ma quello di gcast. Oppure tramite gcast o digilander possono chiedere la chiusura degli stessi?

Fabrizio Mondo wrote a comment on maggio 27, 2008

@Alberto:

Questo purtroppo non posso saperlo.. non sono un agente siae, ne ho la minima idea di come effettuino i loro controlli e ispezioni

Alberto wrote a comment on maggio 27, 2008

UN ULTIMISSIMA COSA SE FANNO TRASMISSIONI IN PODCAST DI SOLO PARLATO SENZA MUSICA? LA SIAE ROMPE UGUALMENTE? COME SI FA’ A RICONOSCERE UN BRANO NON COPERTO DA COPYRIGHT? CIOE’ UN BRANO CHE LA SIAE NON PUO’ DIRE NULLA??

Fabrizio Mondo wrote a comment on maggio 27, 2008

@Alberto:

Se usate solo parlato la siae non può vantare diritti. Per quanto riguarda la seconda domanda, trovi molta musica libera su http://www.jamendo.com

Alberto wrote a comment on maggio 28, 2008

Bella notizia potresti indicarmi altri siti se li conosci oltre a quello che hai gia ‘ indicato ,dove c’e’ musica libera dalla siae. Grazie!

Fabrizio Mondo wrote a comment on maggio 28, 2008
Alberto wrote a comment on maggio 29, 2008

altri con musica italiana?

Fabrizio Mondo wrote a comment on maggio 29, 2008

@Alberto:

Esisterebbe anche google…

Isolano wrote a comment on luglio 12, 2009

Ciao Fabrizio, ho notato che qui si parla di me!
Ora sono io a chiederti un informazione: Vorrei creare una web radio come l’hai creata tu in questa pagina(che si apre mediaplayer in automatico).Devi obbligatoriamente tenere acceso il pc per mandare la musica? Io vorrei sapere se si puo’ creare una virtuale tipo l’ex mogulus tv oramai diventato livestream. Io pero’in versione radio, mi fai sapere se c’e’ in giro qualcosa possibilmente gratuita? Grazie!

fabrymondo wrote a comment on luglio 14, 2009

@Isolano: Purtroppo siamo off topic, ti devo chiedere di ricommentare in un altro articolo.

Isolano wrote a comment on luglio 14, 2009

come faccio a ricommentare in un altro articolo?

fabrymondo wrote a comment on luglio 14, 2009

@Isolano: Puoi commentare in un articolo tra questi: http://www.fabriziomondo.com/blog/indice-articoli-web-radio/ partendo magari a leggere dal primo

giorgio.cat wrote a comment on novembre 3, 2009

Minchia! Fino a qualche minuto fa volevo aprire una webradio per me e quatttro amici! Mi è passata la voglia!
Pazzesco!

fabrymondo wrote a comment on novembre 12, 2009

@Giorgio.Cat

Attenzione!

Queste ssono le normative per il podcasting, non per le web radio.

Care to comment?