
Terzo articolo sulle Web Radio.
In questa guida cercherò di illustrare quali siano le normative SIAE per le web radio del bel paese, ovvero come non avere paranoie legali per le trasmissioni radiofoniche per le radio WEB-ONLY.
Perchè, per chi non lo sapesse, trasmettere MP3 senza licenza in Italia è ILLEGALE, anche se gli MP3 sono in possesso certificato della persona giuridica proprietaria della radio.
A questo punto vediamo di affrontare l’argomento partendo proprio dal sito della società italiana autori ed editori. Alla domanda: “Qual è la normativa siae per l’apertura di una web radio” il sito risponde:
Per regolarizzare l’attività di webcasting (simile a quella delle tradizionali emittenti radiofoniche, per la presenza di un palinsesto e l’assenza di interattività) è necessario sottoscrivere la specifica Autorizzazione della SIAE, che prevede tariffe diversificate in relazione alla quantità di musica presente all’interno del palinsesto della web radio e a criteri soggettivi del soggetto titolare del sito.
La diffusione in simultanea attraverso le reti telematiche di programmi radiofonici (simulcasting) effettuata da imprese, che già svolgono l’attività di diffusione via etere, via cavo o via satellite, e per questo sono già in possesso di una specifica autorizzazione della SIAE, è disciplinata attraverso l’estensione degli accordi in materia di diffusione radiofonica e televisiva, da richiedere alla Sezione Musica Emittenza della SIAE.
Che a mio ultramodesto parere, non significa nulla. E’ una petizione di concetto! Per essere regolare devi avere la licenza siae.
Grazie, ma questo si sapeva.
Cominciamo da questa
pagina, dove vediamo una introduzione e una categorizzazione alquanto salomonica.
WebRadio
L’autorizzazione per le webradio è rivolta ai soggetti titolari di siti che hanno come unico contenuto musicale una programmazione predefinita in cui l’utente non può in alcun modo accedere a contenuti musicali on demand.
L’Autorizzazione prevede distinte tariffe per le seguenti categorie:
- web radio commerciali: sono tali quelle che danno luogo a introiti diretti o indiretti attraverso il sito o sono inserite in siti che promuovono attività commerciali o professionali, servizi, prodotti.
- web radio istituzionali o di organismi pubblici: sono tali se appartenenti a fondazioni, onlus, istituzioni, enti locali e non generano in capo ad essi alcun vantaggio commerciale diretto o indiretto.
- web radio personali: sono tali le web radio presenti su siti di persone fisiche, privi di introiti e di finalità commerciali, anche indirette.
Inutile commentare o spiegare, è molto chiara la suddivisione delle web radio possibili.
Cliccando su Autorizzazione in sintesi a sinistra, finiremo in quest’ altra pagina.
L’Autorizzazione non consente al sito di offrire:
- l’ascolto a scelta dell’utente di singole opere o frammenti di opere;
- la possibilità per l’utente di richiedere l’ascolto di una selezione di opere (cd playlist);
- la possibilità per l’utente di ricevere programmazioni personalizzate (cd radio customizzate);
- il downloading delle opere musicali.
Questo implica che la radio deve essere come quelle normali nell’etere, ovvero non ci deve essere possibilità di scelta. Questo trasmetto e questo devi ascoltare. Se si vuole fare una radio personalizzabile, le licenze sono altre.
Diritti concessi
Con le limitazioni sopra enunciate , è concesso di :
1. riprodurre all’interno di una banca dati (cd uploading) i file contenenti le opere del repertorio musicale tutelato dalla SIAE (art.13 L.d.A.);
2. comunicare al pubblico tali opere musicali attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione, mettendole gratuitamente a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (art.16 L.d.A.).
Prolissamente, ti viene permesso di creare la web radio! W l’italiano…
Report
Il report analitico delle opere utilizzate deve essere inviato a report.multimedia@siae.it entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Sulla base del titolo delle opere segnalate in tale documento la SIAE effettuerà la ripartizione degli importi incassati.
Bisogna riportare alla SIAE l’esatta sequenza dei brani trasmessi, in modo che vengano ripartiti gli utili pagati dalla radio. Scusate se commento una guida che DOVREBBE essere imparziale, ma tutto ciò è assurdo. Si invogliano i giovani ad essere intraprendenti, e poi li si vincola con normative pesanti. Poi si lamentano che le web radio nascono e si sviluppano illegalmente…
Come vengono corrisposti i diritti
Il compenso deve essere corrisposto tramite bonifico bancario sul conto corrente n. 000004983830 intestato alla “Società Italiana degli Autori ed Editori” presso l’istituto UNICREDIT Banca S.p.a., Agenzia 32, Piazzale dell’Industria 144, Roma; ABI 02008 – CAB 03232-CIN V.
Qui invece viene mostrato come pagare la SIAE. Quando si tratta di come essere retribuiti, Le cose sono stranamente chiarissime!
Istruzioni per la compilazione dell’autorizzazione mod. AWR
Si forniscono sintetiche informazioni per agevolare la compilazione del modello di Autorizzazione:
1. Evidenziare la categoria nella tabella dei compensi (pag. 4 dell’Autorizzazione) sulla base dell’incidenza della musica utilizzata rispetto al totale delle programmazione del numero di pagine visitate/mese (se non si possiedono dati in quanto il sito è di nuova realizzazione si potrà indicare una previsione ed a fine anno si dovranno inviare le statistiche precise).
2. Compilare e firmare l’autodichiarazione in ultima pagina ponendo particolare attenzione all’indicazione della data di inizio attività.
3. Provvedere al pagamento del compenso (il pagamento deve essere contestuale alla sottoscrizione dell’Autorizzazione) n.b.:il mese iniziato si paga per intero.
Ad esempio per web radio commerciali se l’attività inizia il 16.07.2005 ed il Sito appartiene alla tipologia 4 (€130 iva inclusa/mese) il compenso da versare ammonterà ad € 390 (iva inclusa) a copertura del 3° trimestre (lug-sett). Successivamente, entro il mese di Ottobre, verserà € 390 (iva inclusa) a copertura del 4° trimestre 2005.
Per web radio personali il compenso annuo previsto dovrà essere effettuato in un’ unica soluzione; se l’autorizzazione viene sottoscritta ad anno inoltrato, il compenso è dovuto pro quota mensile.
4. Firmare due esemplari dell’Autorizzazione mod. AWR ed inviarli a:
SIAE
UFFICIO MULTIMEDIALITA’
V.LE DELLA LETTERATURA 30
00144 ROMA
5. Dopo che la SIAE avrà ricevuto i due esemplari originali dell’Autorizzazione mod.AWR firmati e compilati in tutte le parti e la copia del Bonifico, verrà restituita una copia firmata dalla SIAE, con indicazione del numero di posizione SIAE e la fattura relativa al pagamento effettuato.
6. Il numero della Licenza dovrà essere riportato in modo visibile nella Home Page del Sito (Aut. SIAE n. / ).
7. Entro il 31.01.2006 dovrà inviare, in formato digitale all’indirizzo report.multimedia@siae.it, il Report delle opere utilizzate nell’anno precedente ed individuate con i seguenti dati: titolo dell’opera, autori ed editori.N.B. Qualsiasi integrazione e/o variazione sopravvenuta in corso di contratto, con espresso riferimento alle tipologie indicate nella premessa dell’Autorizzazione che determinano le condizioni economiche della stessa, deve essere comunicata tempestivamente e comunque entro e non oltre i 30 giorni alla SIAE.
8. Validità dell’Autorizzazione annuale.
Rinnovo automatico di anno in anno in mancanza di disdetta di una delle parti a mezzo A.R. entro il 30 novembre di ciascun anno.
Questa è la parte più importante. Per chi non lo sapesse, la licenza per le web radio, viene chiamata in gergo AWR, ovvero Autorizzazione per le Web Radio, qui si elencano delle informazioni per la compilazione del modulo di licenza, (che linkerò e commenterò in seguito in questa stessa guida)
- Il primo punto parla di una corretta specificazione del quantitativodi musica sul totale della programmazione. Si devono inviare teorie di previsione del numero di pagine visitate al mese. E se si rivelano sbagliate, in ogni caso devono essere corrette inviando un errata corrige alla siae.
- Il secondo punto parla di una corretta identificazione della data di inizio, in modo da farti pagare anche i giorni residui di un mese, come se fosse un mese intero.
- Il terzo punto parla di un corretto pagamento. Le radio commerciali pagano trimestralmente anche le porzioni di mese (come sopra accennato) mentre le radio personali pagano un anno per intero, con pagamenti pro mese, nel caso comincino in date diverse dall’ 1 gennaio, ovvero sempre. (Furbi, ndr).
- Il quarto, il quinto e il sesto punto parlano di come inviare i moduli, sono chiari.
- Il settimo punto parla di come sia ASSOLUTAMENTE NECESSARIO inviare un report alla siae con tutti i titoli, autori, editori, delle canzoni trasmesse durante l’anno, nessunissima esclusa. E qualora cambi qualcosa, deve essere avvisata la SIAE entro 30 giorni
- L’ottavo punto parla di come la licenza viene automaticamente rinnovata, a meno che non inviate una raccomandata con ricevuta di ritorno alla stessa SIAE, dove chiudete elegantemente i rapporti, o li mandate a quel paese.
Adesso tratteremo il modulo di registrazione, in tutte le sue parti. Potete intanto esaminarlo scaricandolo da qui.
AUTORIZZAZIONE PER LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERE MUSICALI
AMMINISTRATE DALLA SIAE UTILIZZATE IN MODALITA’ WEBCASTING RADIOFONICO
n°…….……../…….
TITOLARE DELL’ AUTORIZZAZIONE………………………………………………………………………..………….
(persona fisica o giuridica)
LEGALMENTE RAPPRESENTATO DA……………………………………….……………………………………………
(per le società)
PARTITA IVA …………………………………….…CODICE FISCALE…………………………………………………
NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE O AL REPERTORIO DELLE ATTIVITA’
ECONOMICHE – REA…………………………………………………..……………………………………………………
INDIRIZZO…………………………………………………………….………………………………………………………
CITTA’……………………………………………………………..…………..PROV……………….CAP…………..….….
TEL……….…………………………….e-mail…………………………………………………….………………………….
URL DEL SITO OGGETTO DELL’AUTORIZZAZIONE……………………………. ISP …………………………….
Questa è la parte iniziale, da compilare con i dati del titolare della società che vuole richiedere l’autorizzazione. E’ chiaro, almeno fino a qui. Per la SIAE è obbligatorio che voi forniate un sito dal quale trasmettere la vostra musica.
TIPOLOGIA DELLA WEB RADIO (leggere attentamente le definizioni date nell’allegata tabella):
web radio personale
web radio comunitaria o di organismo pubblico
web radio commerciale
con entrate senza entrate
Qui bisogna indicare la tipologia della vostra web radio e se essa ha o avrà entrate di qualsivoglia genere.
La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con sede in Roma, Viale della Letteratura n. 30, in nome proprio e
per conto e nell’interesse dei propri Associati e Mandanti, ai sensi e per gli effetti della Legge 22 aprile 1941, n. 633
“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (in seguito denominata L.d.A.) e successive
modificazioni,
AUTORIZZA
il titolare della presente Autorizzazione ad utilizzare SENZA POSSIBILITA’ DI DOWNLOADING, il repertorio
musicale da essa amministrato, alle condizioni più avanti riportate.
Qui si evince come con questa licenza tu sei autorizzato a trasmettere ma devi assolutamente impedire che venga scaricato il flusso audio che trasmetti. Chissà se la SIAE sa che esiste un programma chiamato Streamripper e che è praticamente un MUST per chi ascolta le web radio con Linux. Ma questo non è assolutamente un problema di chi apre le web radio, in quanto è sufficiente non offrire APERTAMENTE la possibilità di download dello stream, se poi se lo rippano per i fatti loro, a noi non interessa.
Art.1 – Definizioni
1.1 Per “web radio” si intende il sito o la sezione di portale o di sito che mette a disposizione dell’utente in modalità
streaming, le opere musicali ai soli fini di una programmazione predefinita, senza possibilità per l’utente stesso di
richiedere l’ascolto di una determinata opera o di una successione di opere a sua scelta e senza possibilità di interagire
in alcun modo con le programmazioni offerte.
1.2 Per “utenti” si intendono coloro che accedono alle programmazioni offerte dalla web radio.
Ecco, come dicevo prima, per la SIAE una web Radio è un sito che fa ascoltare qualcosa. Chi mi dice allora che non mi arrivi una multa perchè faccio ascoltare dal mio sito cinque canzoni come “sfondo audio” ma che in realtà non ho nessuna intenzione di fare alcuna web radio? I miracoli della legge…
Come se ciò non bastasse, in teoria vengono escluse tutte le radio che trasmettono ma che non hanno un sito di riferimento.
Art.2 – Diritti concessi.
2.1 La SIAE autorizza il Titolare dell’Autorizzazione a:
a) registrare, direttamente o avvalendosi dell’attività di terzi, le opere appartenenti al repertorio musicale tutelato dalla
SIAE;
b) riprodurre le registrazioni e le riproduzioni delle opere di cui sopra all’interno di una banca dati digitale (cd
uploading);
c) mettere a disposizione del pubblico tali opere, per il solo uso privato e personale, in modalità webcasting
radiofonico (flusso continuo), a partire dal sito oggetto dell’Autorizzazione, in maniera che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (diritto di comunicazione al pubblico).
2.2 La presente Autorizzazione non consente il downloading di opere musicali intere o di frammenti di tali opere,
effettuato a qualsiasi titolo, anche gratuito, e non copre i servizi a richiesta che permettono all’utente di agire sulla
composizione del programma ai fini della sua modifica o personalizzazione o di selezionare parti del programma per
l’ascolto al momento da lui voluto. Per lo svolgimento di questi servizi dovrà essere richiesto alla SIAE altro tipo di
licenza, che sarà rilasciata a condizioni diverse da quelle previste dalla presente Autorizzazione.
2.3 La presente Autorizzazione è limitata al Sito indicato in premessa e non copre la comunicazione e la messa a
disposizione del pubblico delle opere a mezzo di link a tale Sito effettuate da parte di altri siti, i cui titolari dovranno
ottenere a tal fine una distinta e specifica autorizzazione della SIAE.
Riassiumiamo i paroloni: I diritti evidenziati sono 3: registrare i brani soggetti a controllo SIAE, riprodurli e farli ascoltare… ancora con le petizioni di concetto e i pleonasmi.
In più si ricorda al richiedente che non deve permettere lo scaricamento di nulla, e che ogni sito che permetta l’ascolto della web radio e che non sia espresso nella licenza deve richiederne pari autorizzazione. (ovviamente esagero, ma dovrei sentirmi preoccupato perchè ho linkato kissitaly? Quasi quasi domattina passo dalla SIAE e vado a chiedere umilmente perdono…)
Art.3 – Repertorio SIAE
Il repertorio musicale della SIAE oggetto della presente Autorizzazione comprende le opere musicali o i frammenti di
tali opere, con o senza parole, con o senza immagini visive, affidate alla sua tutela durante il periodo di validità
dell’Autorizzazione dai suoi associati e mandanti, e ricompresse nel repertorio della Sezione Musica (composizioni
musicali varie, compresi gli eventuali testi letterari; composizioni sinfoniche, sinfonico corali, da camera o similari;
brani staccati di opere liriche, balletti, oratori, operette, riviste e opere analoghe; musiche di scena o di commento di
opere teatrali, colonne sonore di opere cinematografiche e audiovisive).
In questo articolo vengono elencati i tipi di media disponibili all’avvenuta accettazione della licenza.
Art.4 – Pagamento del compenso
4.1. I compensi dovuti come corrispettivo per il rilascio dell’Autorizzazione sono indicati nell’allegata tabella, che
forma parte integrante dell’Autorizzazione stessa.
4.2. In presenza di entrate relative all’attività di webcasting, per l’attività svolta dal Titolare dell’Autorizzazione
viene determinata, in fase di prima applicazione sulla base dell’allegata dichiarazione in fede, la percentuale prevista
nelle tabelle allegate, da calcolare sugli introiti annui lordi per pubblicità, sponsorizzazioni, abbonamenti, canoni,
tariffe, carte a scalare e simili realizzati attraverso il sito in relazione alla percentuale di musica attualmente utilizzata
dalla web radio commerciale rispetto alla sua programmazione totale. Dai soli introiti lordi per pubblicità e
sponsorizzazioni saranno detratte le commissioni realmente trattenute dalle agenzie pubblicitarie per la loro
acquisizione, fino ad un massimo del 15% delle stesse, purché si tratti di costi effettivamente sostenuti (e
documentabili) e la cui entità verrà dichiarata dal Titolare dell’Autorizzazione.
In attesa di poter effettuare il calcolo del compenso sulla base degli introiti annui lordi del sito, il Titolare
dell’Autorizzazione è tenuto a corrispondere trimestralmente alla SIAE, con valore di acconto sulle maggiori somme
eventualmente dovute e di compenso minimo garantito per l’utilizzo del repertorio SIAE attraverso un canale audio i
compensi mensili anticipati previsti per la tipologia della web radio da lui indicata con apposita dichiarazione in fede. Il
mese iniziato deve essere pagato per intero. Il primo pagamento deve aver luogo contestualmente alla sottoscrizione
della presente Autorizzazione, mentre i pagamenti successivi devono essere effettuati entro il giorno 20 dei mesi di
gennaio, aprile, luglio e ottobre.
Il calcolo definitivo degli importi dovuti e le conseguenti operazioni di conguaglio devono essere effettuati in unica
soluzione, sulla base di apposita dichiarazione in fede relativa agli introiti annui lordi, effettuata dal Titolare
dell’Autorizzazione entro il 28 febbraio di ciascun anno. A richiesta della SIAE il Titolare dell’Autorizzazione è tenuto
a fornire copia dei suoi bilanci consuntivi o delle dichiarazioni IVA.
4.3. Il primo pagamento per le web radio comunitarie o di organismi pubblici deve aver luogo contestualmente alla
sottoscrizione della presente Autorizzazione, mentre i pagamenti successivi devono essere effettuati entro il giorno 20
dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
4.4. Il pagamento del compenso annuo previsto dall’allegata tabella per le web radio personali deve essere effettuato in
unica soluzione, contestualmente alla sottoscrizione della presente Autorizzazione, e deve coprire il periodo fino al 31
dicembre dell’anno in corso, o un periodo inferiore qualora richiesto dal titolare del sito ai sensi dell’Art.10.3. Pertanto
se l’Autorizzazione viene sottoscritta ad anno inoltrato, il compenso è dovuto pro quota mensile. Il mese iniziato deve
essere pagato per intero. Per il rinnovo, il compenso deve essere corrisposto entro il 31 gennaio dell’anno solare per il
quale è effettuato il rinnovo.
4.5. Per tutti i pagamenti effettuati oltre le scadenze sopra indicate viene applicata una penale convenzionale, pari al
10% dell’importo dovuto, in caso di pagamento entro il 60° giorno dal termine previsto, e pari al 20% dell’importo
dovuto in caso di ritardo superiore al 60° giorno. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto della SIAE alla risoluzione per
inadempimento del contratto ai sensi dell’Art.1453 del Codice Civile.
L’articolo dedicato al pagamento è uno dei più importanti e controversi.
Il primo comma parla di una tabella, che studieremo più avanti.
Il secondo comma parla invece delle web radio con entrate. Se queste entrate dipendono dalla pubblicità, allora si può detrarre un 15% massimo dovuto alla spesa sostenuta per la pubblicità.
Per quanto riguarda i pagamenti alla SIAE, essi vengono fatti trimestralmente, in base alla tabella, con un pagamento anticipato in FEDE con annessa errata corrige. I mesi parziali si pagano per intero. Ogni pagamento trimestrale si deve pagare entro giorno 20 del mese in questione.
Le eventuali differenze rispetto al pagamento anticipato e previsto vanno inviate alla SIAE in un unica soluzione, entro il 28 Febbraio.
Il terzo comma regolamenta i pagamenti delle web radio associative e di organismi pubblici che devono effettuare pagamenti trimestrali.
Il quarto comma regolamenta i pagamenti delle web radio personali, che devono pagare in unica soluzione TUTTO l’anno solare o eventuali porzioni, all’atto dell’accettazione della licenza.
Il quinto comma è fin troppo chiaro. Hai fino a due mesi di ritardo nei pagamenti? Paghi il 10% in più. Oltre due mesi? Il 20%.
Art.5 – Diritto morale
E’ fatto salvo il diritto morale spettante agli autori ed ai loro aventi causa ai sensi degli articoli da 20 a 24 L.d.A.
Esiste una regolamentazione morale che non ti permette di trasmettere bestemmie su internet. Sei suscettibile a censura.
Art.6 – Riserva degli aventi diritto
Qualora intervenga una specifica richiesta da parte degli aventi diritto, la SIAE potrà inibire l’uso di alcune o di tutte le
opere ad essi appartenenti, in relazione al loro particolare utilizzo previsto della presente Autorizzazione. La notizia di
tale inibizione sarà data all’indirizzo e-mail comunicato dal Titolare dell’Autorizzazione che immediatamente, e
comunque non oltre 5 giorni dal ricevimento della e-mail, deve escludere dal servizio le opere suddette.
La SIAE si tiene il diritto di impedirti in qualsiasi momento di trasmettere le canzoni di tal de tali, per un qualsivoglia motivo. Se non lo fai entro cinque giorni, diviene inadempienza contrattuale. Incredibile.
Art.7 – Limiti dell’Autorizzazione
7.1 NON SONO COMPRESI nell’oggetto della presente Autorizzazione gli altri diritti amministrati dalla SIAE e
non espressamente indicati nel presente testo ed inoltre quelli spettanti:
a) agli autori e agli editori per l’abbinamento o l’associazione permanente tra opere musicali ed immagini fisse o in
movimento (cd diritto di sincronizzazione), nonché per la riproduzione dei testi letterari e degli spartiti delle opere
musicali;
b) agli autori e agli editori per l’utilizzazione specifica di opere musicali a fini pubblicitari, vale a dire nel caso in cui
le musiche siano inserite in spot pubblicitari e ripetutamente abbinate ad un determinato messaggio o campagna
pubblicitaria;
c) ai produttori di fonogrammi per l’utilizzazione del fonogramma (articoli 72-73 bis e 78-bis L.d.A.) e con
riferimento alla riproduzione, totale o parziale, delle registrazioni e/o delle fissazioni;
d) agli artisti interpreti o esecutori per l’utilizzazione delle loro prestazioni artistiche, rese dal vivo o fissate o
riprodotte nei fonogrammi (articoli 73, 73 bis e da 80 a 85 bis L.d.A.);
e) ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive per l’utilizzo, per intero o frammentario, delle loro opere
(Art. 46 L.d.A), nonché alle imprese di diffusione televisiva e radiofonica per l’utilizzo delle loro emissioni
(Art.79 L.d.A.).
7.2 Ai fini delle utilizzazioni di cui al precedente punto 7.1 il Titolare dell’Autorizzazione deve ottenere
preventivamente l’autorizzazione dai rispettivi aventi diritto qui citati e da qualunque altro eventuale soggetto avente
diritto.
7.3. Resta esclusa dalla presente Autorizzazione la comunicazione al pubblico a mezzo di apparecchi riceventi o
diffusori all’interno di esercizi commerciali, di locali o di ambienti aperti al pubblico o nel corso di pubbliche
manifestazioni.
7.4. Nel caso in cui il Titolare dell’Autorizzazione intenda utilizzare anche opere appartenenti agli altri repertori tutelati
dalla SIAE (opere audiovisive, letterarie e delle arti visive, fotografie etc.) deve chiedere apposita autorizzazione e
corrispondere i relativi compensi.
Nel primo comma, di importante c’è soltanto la lettera E (le altre sono quisquilie…) che con un giro di parole VIETA IL REDIRECT ovvero dice che non è possibile utilizzare nel proprio canale flussi di qualsivoglia tipo appartenenti ad un altra radio. Scordatevi quindi di creare ponti di web radio e di ritrasmettere le principali radio in streaming del web. In teoria non sarebbe fattibile utilizzare PeerCast, o fare dei relay. Io sono pronto a muovere guerra.
Art.8 – Menzione obbligatoria
Il Titolare dell’Autorizzazione si obbliga a riportare o far riportare in modo visibile gli estremi di questa Autorizzazione
(Aut. SIAE n. / ) nelle pagine dei siti Web attraverso cui il servizio di webcasting radiofonico è offerto al
pubblico.
Il numero di licenza SIAE deve essere esposto obbligatoriamente sul sito.
Art.9 – Report delle opere
Il Titolare dell’Autorizzazione è tenuto a fornire alla SIAE, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il report delle opere
utilizzate nell’anno precedente, attenendosi all’allegato modello ed indicando i seguenti dati: titoli delle opere, autori e,
se disponibili, artisti interpreti o esecutori ed editori. Il report deve essere inviato all’Ufficio Multimedialità della SIAE
(programmi.multimedia@siae.it).
Obbligatorio inviare il report dei brani trasmessi all’ufficio multimedialità della SIAE entro il 31/01 di ogni anno.
Art.10 – Termini di validità
10.1 L’Autorizzazione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione da parte della SIAE, a seguito del pagamento del
compenso dovuto ed ha validità fino al 31 dicembre dell’anno in corso. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno in
mancanza di disdetta data da una delle parti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30
novembre di ciascun anno.
10.2. Ciascun rinnovo annuale comporta l’applicazione delle tariffe al momento vigenti. In occasione di ciascun
rinnovo, inoltre, il presente modulo potrà essere sostituito con un altro recante eventuali modifiche alle condizioni di
questa Autorizzazione.
10.3. All’atto del rilascio dell’Autorizzazione il Titolare dell’Autorizzazione può chiedere di limitarne la durata ad un
periodo inferiore.
In soldoni, il contratto ha durata annuale e prende effetto immediatamente, viene tacitamente rinnovato se non si chiede la sospensione della licenza, e al momento del rilascio, si può richiedere che essa duri anche meno di un anno.
Art.11 – Controlli della SIAE
11.1 Fermo quanto previsto dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 per le ipotesi di violazioni della legge medesima, il
Titolare dell’Autorizzazione riconosce alla SIAE la piena facoltà di verificare l’esattezza delle dichiarazioni rese e di
controllare tutti i dati e tutte le operazioni riguardanti gli utilizzi che rientrano nell’oggetto della presente
Autorizzazione, consentendo agli incaricati da essa indicati l’accesso alle documentazioni contabili pertinenti, su
qualunque supporto e in qualsiasi luogo esse si trovino. Il Titolare dell’Autorizzazione consentirà agli incaricati della
SIAE di fare estratti e trarre copia, anche informatica, dei documenti e dati in questione.
11.2 Qualora, a seguito dei controlli effettuati, la SIAE riscontri la debenza da parte del Titolare dell’Autorizzazione di
somme maggiori di quelle corrisposte, procederà nei suoi confronti alla contestazione di tale accertamento. Nei 5 giorni
successivi alla contestazione scritta, il Titolare dell’Autorizzazione potrà replicare per iscritto fornendo i chiarimenti del
caso. Decorso infruttuosamente il termine dinanzi menzionato, ovvero a seguito della comunicazione scritta della SIAE
di non accettazione dei motivi illustrati dal Titolare dell’Autorizzazione, questi è tenuto a corrispondere
immediatamente alla SIAE l’importo, del quale, a seguito dei controlli effettuati, sia stato riscontrato il mancato
pagamento, con salvezza di ogni diritto e azione.
11.3 Qualora i mancati pagamenti imputabili al Titolare dell’Autorizzazione siano superiori al 10% degli importi da lui
corrisposti per il periodo di conto preso in esame, le spese del controllo saranno poste a suo carico.
11.4 Resta inteso che se, a seguito di controlli effettuati dalla SIAE, il sito non risulti in possesso anche di uno solo dei
requisiti richiesti per l’applicazione delle tariffe previste dalla presente Autorizzazione, il Titolare dell’Autorizzazione è
tenuto a corrispondere i compensi dovuti in base alle ordinarie tariffe della SIAE.
Questo articolo con tutti i suoi commi, dice sostanzialmente che devi pagare, con regolarità e se non lo fai sono cavoli tuoi. La SIAE si auto autorizza a fare controlli anche su cosa mangi a pranzo.
Art.12 – Oneri di informativa
Il Titolare dell’Autorizzazione si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre i 30 giorni, alla
SIAE -a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento- ogni eventuale modifica e variazione sopravvenute
in corso di contratto riguardanti i dati relativi alla titolarità, alla ragione sociale e alla denominazione del sito, nonché ai
contenuti del sito rilevanti ai sensi della presente Autorizzazione, con espresso riferimento alle tipologie indicate in
premessa, che determinano le condizioni economiche dell’Autorizzazione.
Sei “invitato” a comunicare tempestivamente alla SIAE a mezzo di lettera raccomandata qualsiasi cambiamento ai dati della licenza.
Art.13 – Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Titolare dell’Autorizzazione venga meno ad una delle obbligazioni relative agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 11
e 12, la SIAE ha facoltà di revocare anche parzialmente la presente Autorizzazione anche prima della scadenza, previa
notifica al titolare con preavviso di 10 giorni, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Qualora si contravviene ad uno degli articoli sopracitati, la SIAE ha il diritto di toglierti la licenza dandoti un preavviso di 10 giorni.
Art.14 – Foro
Per le controversie relative all’interpretazione e/o all’esecuzione della presente Autorizzazione è competente il Foro di
Roma.
Chiarissimo.
Art. 15 – Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’Art.23 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”
Il sottoscritto dichiara di aver preso atto dell’Informativa allegata, fornita dalla SIAE -Titolare del trattamento dei dati-
ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs.196/2003, e fornisce il libero ed espresso consenso al trattamento dei propri dati personali
da parte della SIAE per le finalità ivi indicate.
In questo articolo devi prendere atto del fatto che la SIAE da questo momento ha i tuoi dati e può trattarli a suo piacimento (non si menziona però la legge 675/96, che qualche avvocato mi aiuti a capire se questa è una cosa normale).
Per adesso, con la normativa abbiamo finito. Il prossimo articolo dedicato alla SIAE sarà di commento alle tabelle, quindi riguarderà conti e quozienti in base al tipo di web radio e di programmazione musicale.
Mi resta un solo commento da fare, che è perfettamente soggettivo, ma che mi permetterete.
Dopo avere letto tutta questa guida, AVETE ANCORA VOGLIA DI FARE UNA WEB RADIO REGOLARE?
Se la risposta è no, bene, la pensate come me. Se la risposta è si, forse non avete capito che non solo avete forti limitazioni, ma non avete nemmeno capito la cifra che dovete pagare regolarmente. Per questo secondo punto, vi invito a leggere la guida economica.