
Decimo articolo dedicato alle web radio.
VI ho parlato anche troppo del rapporto che ogni Web Radio regolare deve avere con la siae sia commentando il modulo awr che commentando la tabella di pagamento.
Tutto quello che avete letto però riguarda solo gli autori e gli editori, non abbiamo minimamente parlato dei diritti dovuti ai produttori dei fonogrammi.
I produttori sono tutelati da una società, chiamata SCF, che significa Società Consortile Fonografici ed è raggiungibile qui
Nel loro sito, non c’è spiegato quasi nulla sulle normative per le web radio.
Rimandano ad un numero verde, che ho puntualmente chiamato.
La chiamata è stata molto veloce, mi hanno fatto parlare con una persona, molto cordiale e comprensiva, che mi ha chiesto per prima cosa che tipologia di Web Radio avessi intenzione di creare. Le ho detto senza falsa ipocrisia che non ho intenzione di creare nessuna web radio, ma che ho intenzione di documentare gli italiani (in verità i 4 gatti che mi vengono a trovare qui) su cosa sia necessario fare per aprire una web radio senza che l’indomani arrivi la guardia di finanza… e soprattutto come fare ad evitare le inadempienze contrattuali, che sono anche peggio.
Pensavo riattaccasse il telefono (qualcosa mi dice che la siae lo avrebbe fatto…) ma invece è stata molto comprensiva e si è offerta di documentarmi. Mi ha documentato davvero in pieno, mandandomi una mail con dei documenti e dei chiarimenti general-purpose.
Sto per commentare il corpo della mail qui, se ci sarà il tempo commenteremo anche i 3 allegati.
P.S vorrei fare notare a qualcuno, che io faccio questo non perchè voglio sentirmi bravo a fare l’avvocaticchio del c**** (studio ingegneria informatica), ne perchè voglio guadagnare o non abbia niente da fare. Faccio tutto questo soprattuto perchè la legge italiana non ammette ignoranza, e perchè vorrei evitare che tanti ragazzi e tante associazioni sbaglino dove ho già sbagliato io.
Rendiamo open Source non solo il software, ma anche l’esperienza. Credo si chiami docimologia.
Il testo della mail è qui segmentato:
SCF mette a disposizione tre diversi contratti di Licenza a seconda che si tratti di web radio commerciale, amatoriale o istituzionale.
Meglio cosi, la suddivisione ricorda quella della SIAE.
Il contratto per commerciale prevede un compenso streaming di € 0,0004 a minuto di connessione e un compenso archivio pari al 50% di quanto corrisposto a titolo di compenso streaming.
Confesso che la reazione ad una normativa del genere non è stata delle migliori. A voi sembrerà ridicolo, ma una cifra cosi piccola equivale a circa 250 euro l’anno, se si trasmette 24/7. Più il 50% per una sorta di compenso archivio che sa tanto di “tassa sulle tasse”.
E´ previsto un Minimo Garantito annuo di € 1.500,00 e naturalmente, qualora iniziaste l´attività ad anno iniziato il Minimo Garantito verrebbe calcolato solo sui mesi di effettiva attività.
Quindi una web radio commerciale sborsa alla scf almeno 1500 € all’anno, con la gentil concessione di non pagare il primo anno per intero, ma solo frazionato ai mesi di effettiva trasmissione, ma quanto sono commosso…
Il contratto per amatoriale prevede che il Licenziatario sia una persona fisica, un compenso forfetario annuo di € 350,00, nessun obbligo di rendicontazione, un limite di banda passante di 640 Kbit/sec e il divieto di inserire sul sito banner e sponsorizzazioni.
Questa è la goccia che fa traboccare il vaso, adesso basta. Qui si vincola a non avere più di 640 kbps per la trasmissione, ovvero:
- Massimo 20 ascoltatori a 32 Kbps
- Massimo 10 ascoltatori a 64 Kbps
- Massimo 5 ascoltatori a 128 Kbps
Quindi non è assolutamente possibile per una radio amatoriale aquistare un servizio di hosting!
Assurdo, come se ciò non bastasse il costo per farsi sentire dai 20 amici è di 350 € l’anno. Paghi, e non puoi nemmeno crescere!
Il contratto per istituzionale viene proposto nel caso in cui il Licenziatario sia un Organismo Istituzionale e cioè qualsiasi soggetto che abbia quale oggetto sociale una attività non commerciale, senza scopo di lucro, e che utilizzi il Sito, e conseguentemente la web radio, esclusivamente con la finalità di illustrare la propria attività istituzionale, senza che tale utilizzo generi alcun beneficio di tipo economico e commerciale sia diretto che indiretto (es: associazioni, fondazioni, enti locali, soggetti e istituzioni pubbliche, ONLUS, istituti scolastici ecc..). In questo caso il compenso è di € 750,00 annui senza limiti di banda e obbligo di rendicontazione.
Queta modalità di web radio è limitata ad enti associativi e ad organismi costituzionali senza scopo di lucro. E’ L’unica soluzione fattibile al non commerciale. Il costo è molto più alto, ma almeno non ho le catene ai piedi.
La mail continua con altre informazioni che non sono rilevanti alla guida. In più ci sono 3 allegati che a quanto sembra sono di dominio pubblico e di cui vi darò i link, o che hosterò io.
Se i preamboli sono questi, non penso nemmeno a tutti i cavilli che ci saranno nei 3 contratti. La situazione non è bella.
Sono sempre più convinto che non si possa tassare e vincolare cosi tanto una tecnologia in forte crescita come lo stream di audio e video su internet.
SIAE e SCF devono decisamente cambiare il loro modo di intendere le cose, perchè di PIZZO legalizzato non abbiamo bisogno.

Ma siamo sicuri che oltre a Siae è richiesta l’autorizzazione dalla SCF?
a questo indirizzo:
sul sito di roxy bar trovo una lettera di uno che dice cosi’:
” Offrendo il servizio di podcasting abbiamo scoperto che è necessario pagare anche le varie associazioni dei produttori fonografici, ad esempio la SCF, per ogni download, in quanto copia distribuita,”
insomma quasi dicendo che se non si offre il servizio di podcasting non è necessario pagare la SCF, e poi ho trovato a questo indirizzo:
http://www.ascombelluno.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=45#Anchor-SIAE-33869
alla voce SCF dicono
“i diritti dei fonografici ossia i produttori dei supporti per la riproduzione della musica (compact disc, musicassette, ecc.). ..”
gli mp3 non usano musicassette, no?
vorrei fare stacosa della radio, maale spese sono tante e se si trova il sistem aper risparmiare quantomeno la SCF è tanto!
Insomma dov’è la legge dove si dice che per una webradio, che non usa cd o cassette e che non permette downloads, deve pagare la SCF?
grazie per la risposta, il tuo sito è davvero molto interessante
Ciao Gianni,
grazie per i complimenti al blog.
Certo che sono sicuro che pagare la SCF è necessario. Ho chiamato la società ed ho parlato con il responsabile generale alle web radio, che mi ha mandato non una, ma ben 3 tipologie di contratto per le web radio.
Anche perchè è importante, che la gente sappia che anche questa società va pagata, in quanto molti non lo fanno (soprattutto perchè non lo sanno) e cadono in multe salate.
Il fatto che non usi cd o musicassette, credimi, conta quanto il 2 di coppe, quando la briscola è a denari.
Anzi, è una complicazione! specialmente se sono mp3 ottenuti tramite filesharing.
Mi duole ammetterlo, ma la SCF non si può aggirare.
Per quanto riguarda la legge che dice che si DEBBA pagare SIAE e SCF, mi dispiace, IANAL.
CIAO
anch’io facci oi miei più sentiti complimenti per questo sito.
Avrei una domanda da fare:
se uno ha intenzione di fare una webradio senza sito internet dove c’è soltanto un indirizzo ip x pochi come ad esempio 4-5 persone, quando ha tempo, di farla 1 al max 2 volte la settimana (probabile anche 2 o 3 al mese non di più), deve comunicarlo alla SCF ?????
Grazie del tempo
Ciao Giorgio, grazie mille per i complimenti.
Come già espresso in altri post, se non hai un sito ed hai scarsa visibilità, difficilmente SIAE e SCF verranno mai a disturbarti.
Fin quando trasmetti per poche ore, o per poca gente non vale la pena spendere migliaia di euro per licenze et similia.
Buona trasmissione.
Una domanda. Se uno stabilimento balneare, un parco di divertimento, una palestra, realizza una webradio e diffonde le trasmissioni nei propri spazi, secondo me dovrebbe pagare SCF con il forfait per la webradio e solo la SIAE per la dissusione musicale. Sbaglio?
Se acquisto canzoni su internet, da tiscali, che ha l’ accordo con SCF, e le diffondo nel mio bar, pago solo la siae per la diffusione. Sbaglio?
Grazie e complimenti.
maurizio
Ciao Maurizio,
Probabilmente sbagli. Una web radio è intrinsecamente raggiungibile dall’esterno. Puoi non creare un sito, puoi non dargli visibilità sulle yellowpages, ma sarebbe comunque raggiungibile, a meno che non imposti un numero estremamente basso di ascoltatori massimi, e fai occupare questi “spazi” dai tuoi locali.
Per quanto riguarda le normative SIAE per la diffusione in spazi aperti, IANAL, quindi non saprei aiutarti.
Credo ti convenga chiedere direttamente a loro. Posso solo dirti che anche con un singolo ascoltatore la web radio è considerata web radio e vige alle stesse normative delle altre. Se non si appoggia ad un sito internet, la SIAE entra in confusione, perchè nel contratto è esplicitamente richiesto di inserire un sito.
Puoi provare a porre alla SIAE una domanda. In questo caso si tratta di 1) diffusione localizzata della musica o di 2) radiofonia? Se ti rispondono 1, allora niente tasse di web radio, se ti rispondono 2, allora si.
Mi sa che sbagli anche qui. Tiscali ha una licenza di vendita, ma tu non hai una licenza di trasmissione. Con la licenza di Tiscali puoi acquistare musica da loro, ma la provenienza degli mp3 non ha nessuna importanza sulla trasmissione, non c’entra nulla.
Spero di essere stato chiaro, qualora non fosse cosi, ricommenta, oppure chiama la SIAE e la SCF per maggiori informazioni. Ti ricordo di contattare la sede nazionale della SIAE, quella Romana, è l’unica che si occupa di web radio.
Per la SCF, sul sito c’è un numero verde.
Fammi sapere…
Avevi ragione, anche se io non ho supporti, nè musica registrata, ma diffondo solo trasmissioni radiofoniche, SCF pretende il pagamento dei diritti connessi… è proprio un paese pazzesco, dove siamo riusciti ad inventare una rojalty anche per chi stampa. E’ come se nel mio locale appendessi delle litografie, regolarmente acquistate, e lo stampatore pretendesse non solo il dovuto per l’ acquisto, ma anche una percentuale sugli incassi del bar..
Mi dispiace, a quanto pare questo paese non è libero e si zavorra chi vuole fare radio su internet.
Conoscevate queste recenti ordinanze? Di fatto le copie vengono definite “tecniche” e dunque non esiste il reato penale… mica male.
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Ordinanze di dissequestro del Tribunale di Reggio Emilia n. 396 e 406
……Il Tribunale di Reggio Emilia ha annullato due provvedimenti di
sequestro (uno preventivo, l’altro d’iniziativa) eseguiti dalla Guardia di Finanza nei confronti dell’emittente radiofonica Radioreggio per presunta violazione della legge sul diritto d’autore e in particolare delle norme riguardanti la tutela dei diritti connessi (art. 171 ter lettera a L. 663/41). Il caso rientra nell’annosa questione delle pretese della Società Consortile Fonografici e poiché la REA ha sempre dato ampio spazio all’argomento nei propri bollettini, riteniamo utile segnalarvi questo episodio. Si tratta del “secondo tempo” di una stessa vicenda, iniziata nel 2004, e che aveva visto, già in precedenza, annullare i sequestri operati in seguito al mancato pagamento di una presunta licenza ad SCF, licenza che, per la guardia di finanza, doveva necessariamente essere richiesta alla nota società consortile a pena dell’abusività della riproduzione e diffusione dei brani via radio. Le imputazioni riguardavano la riproduzione e la diffusione di brani musicali ritenute dall’accusa illegali poiché avvenute in mancanza di un contratto di licenza con la SCF. La Guardia di Finanza, giunta nella sede della emittente per operare un nuovo sequestro delegato dall’autorità giudiziaria per materiale già dissequestrato due anni prima, ne aveva effettuato un altro d’iniziativa, avendo constatato che Radioreggio non appariva in regola con la sunnominata SCF, non potendo esibire alcuna licenza stipulata con la medesima . Il Tribunale di Reggio Emilia si è espresso a favore dell’emittente Radioreggio con due ordinanze distinte ma identiche nel contenuto, che annullavano entrambi i provvedimenti cautelari (Ordinanza nr. 39/06 R.G.M.C.R. Tribunale di Reggio Emilia, 27.10.2006 Presidente P.Fanile, relatore G. Ghini. Ordinanza nr. 40/06 R.G.M.C.R. 27.10.2006, Tribunale di Reggio Emilia, Presidente P.Fanile, Relatore G. Ghini). E’ bene rammentare che, per quanto riguarda il sequestro preventivo operato su delega dell’autorità giudiziaria, si tratta –come anticipato –di un nuovo sequestro di materiale già di oggetto di misura reale. Inopinatamente, benché detto sequestro fosse stato già annullato con motivi analoghi a quelli odierni, la Procura della Repubblica aveva deciso di rinnovare la richiesta al GIP di Reggio Emilia in base al “fatto nuovo” che dei brani un tempo sequestrati si era, tramite perizia, individuato la riconducibilità per un certo numero di essi a case discografiche effettivamente associate ad SCF. La difesa, nell’impugnare la misura, oltre a fare valere l’esistenza di un giudicato cautelare sul punto (si erano sequestrati gli stessi brani, nel medesimo procedimento), aveva sottolineato che la riconducibilità o meno dei medesimi a determinate case discografiche era assolutamente irrilevante, in quanto l’esistenza di un monopolio SIAE quale intermediario necessario, anche i materia di diritti connessi imponeva, in ogni caso, che SCF passasse necessariamente attraverso la mediazione dell’ente per ottenere il pagamento dei compensi eventualmente ad essa spettanti. Dopo avere risolto il problema del giudicato cautelare respingendone la rilevanza, dal momento che la natura del sequestro preventivamente annullato (probatorio), rispetto a quello nuovamente disposto (preventivo), non avrebbe consentito di valutare pienamente come identiche le situazioni di fatto poste all’attenzione Tribunale, il Giudice si pronunciava compiutamente nel merito della controversia, per quanto riguarda la sussistenza o meno del fumus delicti. Riguardo alla diffusione di brani musicali (art.73 L.aut.) il giudice ha ritenuto che la legge sul diritto d’autore stabilisca una pretesa patrimoniale per i fonografici, ma non un divieto penalmente sanzionato per i soggetti terzi. Pertanto la diffusione di brani musicali in mancanza di accordo con SCF non costituisce comportamento abusivo e non rientra nella fattispecie punibile ai sensi dell’art. 171 ter. L. 663/41.(“ alla diffusione è dedicato l’art.73 l.aut, il quale crea sì in capo al produttore, e ad altri soggetti, un diritto: ma la posizione giuridica elementare in cui questo diritto si risolve,a ben vedere, è una pretesa patrimoniale –la pretesa ad un compenso –alla quale dal versante passivo corrisponde un’obbligazione, non certo un divieto”.) Nel decidere riguardo alla presunta riproduzione abusiva, il Tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto di dovere affrontare direttamente il tema del monopolio legale della SIAE anticipando che, “se esso si estende ai diritti connessi, la licenza di cui è munito l’indagato costituisce l’autorizzazione richiesta…e viene meno, di nuovo, l’abusività della condotta”. Il Tribunale ha argomentato in favore di una competenza esclusiva della SIAE, anche per i diritti connessi, traendo un “buon indizio”della sussistenza del monopolio dall’art.7 Dlvo 419/1999 ed una prova decisiva dall’art.180 l.aut.: “fonte del monopolio, anche per i diritti connessi, è l’art. 180 l. 633/1941, che contiene una dizione amplissima, come quella di riproduzione delle opere tutelate: riproduzione dalla quale non c’è ragione di distinguere quella prevista dall’art.72, perché ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, e un’esegesi che,nel ricostruire la norma, si allontanasse tanto dal dato testuale, fin quasi a mutilare la disposizione, non sarebbe in assoluto da escludere, ma dovrebbe poggiare su argomenti fortissimi, dei quali non si vede l’ombra” . Particolarmente importante è il capo 10 dell’ordinanza con il quale il Tribunale, accogliendo in pieno al tesi difensiva dell’avv. Matteo Marconi, demolisce una bizzarra impostazione degli inquirenti (più e piu’ volte utilizzata da SCF), secondo la quale l’art.180-bis l.aut sarebbe indicativo della inesistenza del monopolio legale di SIAE in materia di diritti connessi. Al contrario, detto articolo non fa altro che rafforzare detto monopolio, scrive infatti il Tribunale: “ una smentita (del monopolio legale, n.d.r.) non viene dall’art.180-bs l.633/1941, il quale non è in grado di dare sostegno all’argomento a contrario che se ne vorrebbe ricavare: quando si dice che solo qui sono menzionati i diritti connessi, per affidarli all’esclusiva SIAE, e se ne inferisce che, al di fuori della ritrasmissione via cavo, la loro gestione esuli dal monopolio legale, si dimentica che l’art.180-bis non sottrae all’art.180 un caso già regolato, ma ne contempla uno nuovo, sconosciuto alla disposizione precedente. Non solo, perciò, non può trovare applicazione l’argomento a contrario ma – tutto al contrario, se è consentito il gioco di parole –la circostanza che per la ritrasmissione via cavo si sia fatto riferimento ai diritti connessi suggerisce prepotentemente che il legislatore, nell’art.180-bis, non abbia fatto altro che ribadire esplicitamente il principio generale dell’esclusiva in capo alla SIAE, implicito nell’art.180.” Ulteriore conferma di detto monopolio è, oltretutto, lo stesso art.73 L.aut il quale “pur indidoneo, come si è visto, ad integrare la clausola di illiceità speciale ( non contiene cioè un divieto penalmente rilevante, n.d.r.), fornisce pur sempre una descrizione del regime dei diritti connessi: che è a forte impronta pubblicistica. Come si desume dal secondo comma della disposizione, dove è postulato l’intervento di una fonte regolamentare, e si attaglia molto di piu’ ad una situazione di monopolio legale che ad una libera iniziativa di ogni interessato”. Inoltre il Tribunale di Reggio Emilia ha statuito che la registrazione in formato elettronico dei brani musicali necessaria per la loro messa in onda, costituisce copia tecnica e pertanto “non è sussumibile nella condotta di riproduzione incriminata dall’art. 171 ter lett a) l. 633/1941” infatti, “ diventa chiaro che la formazione di una copia, non destinata a vita autonoma, ma indispensabile perché il brano possa, diciamo cosi’, essere immessi negli apparecchi di diffusione della radio, non viola in alcun modo quella privativa, che rappresenta il bene tutelato: i fonogrammi non escono dalla sfera di dispon
ibilità del detentore e non si crea nessuna circolazione dalla quale il produttore possa voler trarre profitto (del resto, se il CD fosse materialmente inserito nell’apparecchio di radiodiffusione, nessuno si sognerebbe di parlare di riproduzione: è evidente, allora, che se, al contrario, al solo scopo di diffondere, sono necessarie operazioni
intermedie, le cose non cambiano). Questi pronunciamenti favorevoli a Redioreggio si aggiungono alla precedente ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia (ordinanza nr. 12/04 R.G.M.C.R. Presidente e relatore A. Scapellato) che aveva disposto l’annullamento del sequestro di brani musicali avvenuto, anch’esso per presunta violazione dell’art. 171 ter lettera a) della l. 633/1941.
Ciao Maurizio, grazie tantissimo per la citazione, ma per rigor di cronaca, da dove hai preso questo spezzone?
Vediamo comunque di interpretarlo.
Partiamo dall’inizio, spiegando cosa è successo.
Intanto chiariamo, Radio Reggio è una radio in FM, e non una web radio, e anche se lo fosse, operebbe in
regime di simulcasting e non di webcasting.
Esaminiamo il testo:
Radio Reggio illo tempore creo licenze solo con la SIAE e non con la società consortile fonografici.
Come si nota dal testo, sono stati effettuati due interventi dalla GDF nei confronti di questa radio, uno nel 2004, e uno preventivo, successivo ad un dissequestro, succesivamente.
E’ davvero incredibile! La difesa ha giustamente fatto notare in “latinorum” qualcosa di assolutamente logico e banale, ovvero che non possiamo pagare 2 volte una tassa, chiamandola diversamente, specialmente se qualcuno ha il monopolio su di essa.
Sono esterefatto. Tutti dovrebbero saperlo. Se questo costituisce un precedente, allora la SCF non ha più diritto a ricevere un centesimo! Ma attenzione, occorre informarsi bene, e sapere se questa è una sentenza definitiva e omnicomprensiva, perchè è facile dire “non dobbiamo più dargli nulla”. Generalizzare preventivamente MAI. Ciò non toglie comunque che come si dice dalle mie parti “mi sono mangiato una bella fetta di carne”
Praticamente si sta affermando che la SCF, non ha basi solide per richiedere un pagamento obbligatorio, dato che i decreti legislativi e le leggi sopraquotate, esprimono l’esistenza del monopolio SIAE, che di per se è sbagliato, ma almeno sappiamo che dobbiamo pagare una cosa sola, e non due.
ATTENZIONE! Si parla di copia, non di possesso illegale di mp3. Ogni radio (anche locale) ormai trasmette tramite regie digitali, e quindi con uso di mp3, si riducono i tempi di lettura dei cd, che sono di parecchi ordini di grandezza superiori alla lettura dal disco di un mp3.
Come ben sai, io non sono un avvocato, anche se mi sto interessando a tematiche di questo tipo, inerenti i rapporti con le società detentrici di diritti sulla musica.
Grazie di cuore per il contributo.
bel commento davvero… l’ ho trovato sul sito della REA http://www.reasat.it. Io ho deciso e consiglio a chi come me fa attività sindacale di categoria di scrivere all’ On.le Folena, presidente della commissione cultura della Camera dei Deputati, che si sta occupando della cosa.
Incredibile! Esiste addirittura un modulo per la disdetta del contratto SCF!
Devo assolutamente parlarne.. ho fatto un nodo al fazzoletto, c’è da cambiare tutto!
Ciao fabrizio,bel sito per chi vuol sapere di piu su’ come regolarizzare una radio web,ho queste intenzioni dato che sono insieme ad altri soci gestore di un sito che conta centinaia di visita al giorno, io sono anche musicista e volevo realizzare sta bella innovazione,ma come dici tu l’unica via di salvezza si fa per dire ,e’ il cotratto per associazioni ecc..ahhhhh750 euro l’ann0 ma almeno sono rateizzabili?in piu ci sono la 250 di siae cioe mille euro tonde,come lo comunico mi picchiano,ma allora posso saltare il contratto con la SCF???cioe risparmiare 750 euro…..e nel caso di denunce il sito che e’ gia esistente e avviato adrebbe incontro a problemi?ciao se puoi fammi sapere,
i oltre nn c’e’ nessuno scopo di lucro ma solo un servizio in piu’ ai nostri iscritti e nessuna publicita’ commerciale.
Ciao Giovanni Verga (…),
Di quale sito parli? Indicami l’url.
Non so se siano rateizzabili in modalità diverse da quelle espresse sopra il post. Se devo dire la verità, penso proprio di no. Se hai intenzione di evitare il contratto con la SCF, ti consiglio di rivolgerti seriamente ad un avvocato, eviteresti di avere problemi.
In caso di inadempienza contratuale, o mancata creazione dello stesso, il sito viene chiuso in maniera cautelativa, a prescindere dal fatto che il sito possa o meno avere contenuti extra-web radio.
Ok ,ma allora diciamo le cose come stanno nn e’ solo un capriccio cio che vorrei creare . skilive.it e’ un sito di ricerca astronomica i collaborazioe diretta co l’uai (Unione Astrofili Italiani)offriamo un servizio particolarmente bello nn solo ai professionisti che fanno ricerca ,ma anche agli appassionati di passaggio ad esempio il 3 marzo i collaborazione con il corriere della sera trasmetteremo in diretta tramite un telescopio collegato su internet una eclissi di luna(luna rossa),se vuoi avvicina virtualmente …..quindi la radio sarebbe un modo per far cultura e trasmettere notiziari astronomicie/o interviste a personaggi di spicco in questa disciplia ecec.. e quanto altro di cui ci occupiamo,e passare un po di musica ,ma dimmi un po’ dato che se trasmettessi solo notiziari ecc ….e musica inedita visto ormai che ci sono tanti musicisti che mettono le opere sul web gratis tipo my space e sarebbero solo contenti a saperlo oppure etichette indipendenti ne sono sicuro dato che suono anche io,,,a cosa andrei incontro?????? scusa se ti faccio tate domande ma e un argomanto povero di informazioni ,,,grazie
Be Giovanni, ho capito qual è il problema. Se vuoi incorrere in meno spese, utilizza musica non coperta da vicoli siae. Una volta fato questo, non hai limiti in niente. Per quanto riguarda trasmissioni e programmi, esistono decine di regie automatiche, anche recensite in questo stesso blog. A voi la scelta e la fantasia.
Fammi sapere qualcosa di più preciso.
Grazie Fabry delle info,si adesso mi metto a lavoro per creare una piattaforma,e comincero a far esperienza dai tuoi consigli,ti aggiornero con piacere ciao!!!
Ciao Fabrizio.
Ho una piccola webradio che al momento trasmette musica podsafe.
Anche io, come tanti altri che hanno una webradio amatoriale, ho l’intenzione di iniziare a trasmettere musica coperta da diritti d’autore.
Contatto la siae: per uso amatoriale 240 euro l’anno fino a 30 ascoltatori, oltre i 30 ascoltatori 480 euro.
Non intendo fare le cose “in grande” e decido per i 30 ascoltatori.
A questo punto contatto la scf: mi dicono che il mio tipo di radio rientra fra quelle amatoriali e che devo pagare 350.
Chiedo se ci sono limiti di banda e mi parlano dei 640kb/s.
Faccio presente che la somma della banda necessaria per 30 ascoltatori ad un bitrate decente sfora abbondantemente i 640kb/s.
La risposta sembra quasi una barzelletta: “se usa il doppio di 640kb/s basta pagare il doppio.”
Ma porc…. se io voglio trasmettere a 64kb/s fino ad un massimo di 30 ascoltatori, ma allora che faccio? Pago 350 euro x 3????
1050 euro?!?!?!?!?! (+ 240 di siae)
Faccio presente che a questo punto conviene il terzo tipo di contratto (quello da 750 euro fissi), ma vengo subito fermato: “quello è solo per enti associativi e organismi costituzionali senza scopo di lucro.”
Morale della favola: una radio amatoriale per trasmettere musica coperta da diritto d’autore per 30 persone a 64kb/s costa all’anno 1400 euro all’anno per i diritti, ai quali vanno aggiunti i costi di noleggio del server per lo streaming, di gestione del sito, dei cd, dell’energia elettrica, di sostituzio e/o manutenzione delle strumentazioni e aggiornamento software… ed il tutto senza avere la possibilità di inserire alcun tipo di sponsorizzazione.
Peggio che in Cina…
Saluti, Andrea.
Effettivamente è davvero incredibile. Devo però farti notare una cosa. Esiste questo modulo, che permette (almeno in teoria) di svincolarsi da SCF in base a delle leggi li espresse.
Leggilo, interpretalo e se vuoi facci sapere cosa ne pensi.
Salutoni
Ho letto con molta attenzione il contenuto del file pdf che hai linkato.
Credo che possa essere utile per chi ha già ricevuto una visita dalla gdf ed è stato costretto a pagare il “pizzo” alla scf per non pagare sanzioni.
Eventualmente facendo qualche modifica si lo potrebbe adattare per chi apre una nuova webradio e vuole comunicare a chi di dovere “non pago la scf perchè le sue richieste sono illegali”, ma potrebbe trasformarsi in un boomerang.
Qualcuno lo ha già utilizzato? e con quale risultato?
Saluti, Andrea.
Perchè potrebbe trasformarsi in un boomerang? Spiegati meglio… Se la SCF viola una legge esistente, non devono essere retribuiti.
Perchè la scf è tuttora convinta di aver diritto a quei soldi e non esiterà a contattare la gdf e fornire i nominativi di coloro che, all’apertura di una nuova radio, avranno inviato questo modulo (o simile), convinti che questa comunicazione sia sufficiente per poter trasmettere con la sola licenza siae.
Ricordiamo che in questi casi (anche se noi sappiamo di avere ragione) il fine di una visita della gdf è comunque la confisca preventiva della strumentazione…
Ciao Andrea, quello che hai detto è scandaloso… La guardia di finanza non può assolutamente fare sequestri preventivi senza che ci sia un fatto compiuto di entità grave. E’ ridicolo ed è sicuramente da segnalare.
Purtroppo in Italia funziona così e non solo con la gdf.
Per farti un esempio faccio un breve off topic.
A Bologna, come in tante altre città d’Italia, esistono i “vigili elettronici” nelle zone a traffico limitato, ovvero delle telecamere che nel caso tu passi in una zona con divieto di circolazione ti fa la foto e dopo circa 2 mesi ti arriva a casa una multa da 90 euro.
Bene, io sono di Ravenna, ed ho il contrassegno per poter circolare anche nelle zone ztl in tutta Italia, mi hanno fatto la multa proprio a Bologna con il vigile elettronico e spedito a casa la multa.
Il risultato è che mi sono dovuto sbattere per dimostrare che avevo ragione spedendo fax e raccomandate e spendendo qua e là una ventina di euro per non pagarne 90 pur avendo pienamente ragione.
Praticamente loro partono dal presupposto che tu sei in torto, poi se hai ragione devi essere tu a dimostrarlo.
Siamo così certi che in questi casi la gdf non si comporti in questo modo?
Se io non pago la scf per la mia webradio commetto un reato?
Si? No? Nel dubbio intanto se alla scf gli girano le balle fanno la segnalazione alla gdf… e secondo voi la gdf intanto che non si chiariscono le cose mi lascia trasmettere? Non scatta la confisca temporanea della strumentazione?
Dopo tutto viviamo nel paese in cui esiste anche la carcerazione preventiva, ma alla fine chi veramente deve essere punito non paga mai…
Ciao, Andrea.
Volevo fare un’osservazione su una parte del commento postato, e precisamente questa:
“La difesa, nell’impugnare la misura, oltre a fare valere l’esistenza di un giudicato cautelare sul punto (si erano sequestrati gli stessi brani, nel medesimo procedimento), aveva sottolineato che la riconducibilità o meno dei medesimi a determinate case discografiche era assolutamente irrilevante, in quanto l’esistenza di un monopolio SIAE quale intermediario necessario, anche i materia di diritti connessi imponeva, in ogni caso, che SCF passasse necessariamente attraverso la mediazione dell’ente per ottenere il pagamento dei compensi eventualmente ad essa spettanti.”
C’è un errore di fondo nella tesi della difesa. Il punto 1 lettera a) dell’art.72 della legge 633/41 svincola la Siae dai diritti connessi al diritto d’autore e li riconosce ai produttori fonografici:
“CAPO I
Diritti del produttore di fonogrammi
Art. 72
1. Salvi i diritti spettanti all’autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione.”
Inoltre il punto 1 dell’art.73 recita:
“Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.”
E non vengono risparmiate nemmeno le webradio amatoriali, infatti il punto 1 dell’art.73 bis recita:
“Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l’utilizzazione di cui all’art. 73 è effettuata a scopo non di lucro.”
Quindi si evince che la Siae riconosce il diritto alla SCF di pretendere il compenso per la diffusione dei brani registrati dalle case discografiche associate nel consorzio, in quanto la società consortile ha per oggetto sociale proprio la raccolta e la successiva ridistribuzione dei compensi per l’utilizzazione delle registrazioni dei brani (fonogrammi) di proprietà delle case discografiche associate.
Non si parla di diritti d’autore per la sola composizione del brano (parole e/o musica), tutelati SOLO dalla Siae, ma dei diritti legati alla REGISTRAZIONE del brano, riconosciuti dalla Siae al produttore fonografico.
Anche nel modulo da inviare alla SCF per comunicare l’astensione volontaria dal pagamento del compenso c’è un errore: viene citato l’art.180 dicendo che la Siae è l’unico ente riconosciuto a cui pagare i diritti d’autore e i diritti connessi, mentre l’art.180 e in particolar modo il periodo“la suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all’autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge” fa capire senza ombra di dubbio che la SCF ha la facoltà di autorizzare direttamente le webradio per quanto riguarda i diritti connessi.
La Siae prende il posto di Imaie ed SCF solamente nel caso di concessione di autorizzazione di ritrasmissione via cavo (art.180-bis)
Per concludere il compenso per i diritti connessi al diritto d’autore è effettivamente da pagare alla SCF, l’unica cosa che si può contestare alla SCF è, a parer mio, la limitazione della banda in streaming: il sopra citato art. 72 dichiara che loro devono solo autorizzare l’utilizzo dei brani senza limitare all’utilizzatore modo e forma, anche perché esistono già delle limitazioni imposte dalla Siae, riferite al numero di ascoltatori in contemporanea e per i quali esistono due tariffe ben distinte e all’assoluta mancanza di scopo di lucro, nelle quali la banda in streaming è stata fortunatamente esclusa.
Per chi volesse consultare la Legge 22 aprile 1941 n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, troverà il testo integrale a questo url: http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#180
Ciao, Sonia
Sonia cosa dire.. Grazie di cuore. Sei stata chiarissima e molto esaustiva in un campo che di certo almeno per noi chiaro non lo è molto.
Sostanzialmente la tua spiegazione non fa che dare forza alla mia volontà di indirizzare le web radio alla musica sotto licenza Creative Commons.
Grazie per essere passata ed averci informati.
Salutoni…
NEWS da La Stampa del 25/6/2007
Copyright musicale, regole troppo ambigue
MILANO
C’è una “obiettiva incertezza” sull’esatta interpretazione della normativa che permette di diffondere musica protetta dal copyright nei negozi, negli esercizi commerciali e nei luoghi pubblici.
Lo sostiene il gip di Milano Luca Pistorelli che, attraverso una specifica ordinanza, ha archiviato il procedimento a carico della Publivale comunicazioni srl, società milanese leader di questo settore. Nel febbraio 2006 la Guardia di Finanza di Modena aveva sequestrato alla stessa società i server contenenti i brani musicali che venivano diffusi negli esercizi commerciali in tutta Italia, contestando il mancato pagamento dei diritti Siae e Scf.
Ad un anno di distanza, il Gip ha dichiarato infondate le accuse, adducendo motivazioni tecnico-giuridiche che faranno discutere. “Gli indagati hanno agito in buone fede”, scrive il magistrato, per sottolineare poi che “l’errore in realtà è provocato dallo stesso ambiguo comportamento di Siae e Scf e dall’obiettiva incertezza sull’esatta interpretazione della normativa di settore”.
Nell’ordinanza si legge anche che spetta agli esercizi commerciali che diffondono musica assolvere gli oneri dei diritti musicali alla Siae. “Diversamente la stessa tassa sarebbe “pagata due volte, una delle quali senza causa”. Il Gip ha infine disposto il dissequestro dei server della Publivale, che non cede i files ai clienti ma effettua una così detta “copia tecnica” dei fonogrammi legittimamente acquistati, “con contestuale assolvimento dei diritti Siae comprensivi anche della percentuale destinata al pagamento dei diritti “connessi.
” Resta il fatto che, ancora una volta, l’attuale normativa sul diritto d’autore e diritti connessi si è dimostrata farraginosa e inadeguata per regolamentare le nuove forme di business musicale rese possibili dall’innovazione tecnologica.
Buongiono a tutti gli amanti delle web radio!
Colgo l’occasione per ringraziare Fabrizio Mondo, in primo luogo per avermi definita “molto cordiale e comprensiva”, e in secondo luogo per la precisione con cui vi sta fornendo informazioni così dettagliate e precise su tutto ciò che concerne questo mondo.
Faccio i miei complimenti a Sonia, ho trovato i tuoi commenti mirati e dettati da una certa competenza sull’argomento….non avrei saputo fare di meglio!
Spero siate tutti contenti di sapere che, anche grazie alle considerazioni fatte su questo blog, SCF ha deciso di rimuovere dai contratti il limite di banda passante…potrete così aprire le vostre web radio e farle “crescere” senza limiti!
Resto comunque sempre a vostra disposizione…spero sempre con cordiale comprensione!
Ciao
Giovanna
Salve Giovanna,
Grazie mille innanzitutto per avere commentato direttamente nel blog questa splendida notizia, che toglie quello che era un pesante vincolo. E’ grande la mia gioia personale, visto che il blog ha dimostrato di essere utile per qualcosa.
La ringrazio anche per i complimenti, che apprezzo notevolmente. Senza falsa ipocrisia posso dire che Lei è stata una delle poche persone che realmente mi hanno aiutato nel mondo delle regolamentazioni per le web radio legate al diritto d’autore.
Non ho citato il suo nome, perchè non pensavo di poterlo fare. Se me lo permetterà sostituirò alla locuzione “una persona” il suo nome e cognome.
Devo ammettere effettivamente che di questa normativa e delle cause ad essa inerenti, non so proprio molto. I commenti antecedenti il commento di Sonia, mi portavano a pensare che la SCF non avesse diritti effettivi, ma a quanto sembra non è cosi.
Il commento di Sonia (che ringrazio tantissimo) è stato davvero illuminante! Adesso mi è chiara la differenza tra le due società (SIAE e SCF) e soprattutto sui diversi campi d’azione.
La mia opinione in merito ai diritti d’autore, prescinde dalle considerazioni inerenti SIAE e SCF. La normativa è regolata, il mio unico consiglio è quello di preferire autori non legati a società. Non solo per motivi economici, ma anche per motivi di principio, morali.
Sono sicuro che il tempo deciderà la questione, e che il tempo obbligherà le società a capire che le normative vanno attualizzate con notevole frequenza. Specialmente sul tema della pirateria, e del p2p, che è considerato il mezzo del diavolo, e che invece è una delle piu grandi invenzioni dell’era internet.
Credo sia ormai da etichettare come un fenomeno di massa, quasi di costume. Ormai è difficile persino riconoscere un mp3 originale (…) da uno rippato tramite streamripper. Perchè negli anni novanta la siae non puniva chi registrava una stazione radio con una musicassetta dallo stereo e la passava agli amici, mentre adesso viene punito chi condivide un mp3? E’ la stessa cosa, ma con tecnologie diverse. Eppure il modus cogitandi è rimasto quello antico, ed è ovvio che non va piu bene. Ecco perchè continuerò a consigliare di aggirare le major. La musica va ascoltata, non pagata, ma questa è solo la mia opinione.
La ringrazio ancora tantissimo per il tempo dedicatomi, spero di rivederla commentare in questo blog, su altri articoli inerenti questo argomento.
Saluti.
ciao
arrivo dritto al punto: riguardo al contratto per il commerciale, forse sto perdendo qualche cosa per strada. Se faccio due conti:
compenso streaming di € 0,0004 a minuto di connessione
€0,024 all’ora
€0,57 al giorno
€210,24 all’ anno
compenso archivio pari al 50% di quanto corrisposto a titolo di compenso streaming:
compenso streaming € 210,24 – 50% = € 105,12
totale: 210,24 + 105,12 = € 315,36 all’anno.
poi si scrive che:
E´ previsto un Minimo Garantito annuo di € 1.500,00
pago 315,36€ o pago 1500€ ???
e se pago 1500€, perche’ non lo dice subito, senza farmi perdere tempo a fare i conti? per quale motivo chiedono un fisso, se danno dei parametri per calcolare quanto devi pagare?
Ciao Manali, i conti che hai fatto sono sbagliati. Tu paghi 4 decimillesimi di euro per ogni minuto di ascolto di una singola persona! Non per i minuti che tu trasmetti.
Mi dispiace per l’errore grave, ma ho controllato adesso i contratti. Per cui, se sei fortunato e ti ascoltano:
solo 10 persone per 5 ore al giorno, 4 giorni la settimana, per 12 mesi, tu paghi:
0,0004 * 10 * 60 * 5 * 4 * 12 = 57,6 euro.
Se le persone decuplicano, passi a 576 euro..
Se hai una cinquantina di persone, ma più costanti nel tempo, avrai:
0,0004 * 50 * 60 * 24 * 7 * 12 = 2419 euro…
Te la sentiresti di pagare cosi tanto?
I miei numeri sono fittizi. Potrebbero essere più alti, e aumentano in proporzione rispetto alla crescita della tua webradio.
I 1500 euro sono dei soldi che tu DEVI dare in ogni caso, perchè si suppone che tu da radio commerciale faccia comunque dei numeri alti, tali da superare la cifra di 1500 euro.
Presto scriverò un articolo interamente dedicato a questo.
Il mio consiglio è quello di non usare musica propietaria. Occorre fare qualcosa.
Se ci sono incongruenze o incomprensione ricommenta.
Ciao!
grazie per la spiegazione, avevo capito che avevo perso qualche cosa per la strada…qualche migliaio di euro…mi sembra…
…se rientro nella fascia di radio commerciale, ma ho un introito inferiore ai 3000€, dalla siae sono considerato radio comunitaria, e per i signori del SCF?
vale sempre lo stesso calcolo che mi hai spiegato prima?
…come possono controllare la quantita’ di utenti giornalieri?
sto considerando di aprire una radio commerciale, rivolta ad un pubblico preciso e selezionato, con un genere musicale preciso, con un territorio di azione altrettanto preciso che non e’ prevalentemente italiano, ma di altri paesi confinanti ( austria, slovenia e croazia ).
Immagino che riusciro’ a trovare qualche sponsor, ma sara’ gia’ tanto se ci scambiamo la pubblicita’, senza lucro, cosi che il mio giro di pubblicita’ non riuscira’ di certo a garantirmi delle entrate alte ( o superiori ai 3000€ )
…il vero guadagno, spero,lo avro’ indirettamente, per mezzo di serate – eventi, svolte da me come artista ( o da miei collaboratori ), nella quale la radio sara’ la promotrice di tali eventi, e io saro’ pagato per la performance effettuata nella serata…spero che questa parte di “guadagno” non sia in qualche modo essere toccata dalla Siae o dal SCF: non come artista, ma come radio che promuove l’ evento…
se hai consigli, fammeli sapere…
Manali
Ciao a tutti gli appassionati di web-radio e dintorni, ed un sentito grazie a Fabrizio per aver raccolto in pochi articoli tutto il necessario per aprire uno streaming.
Da un mese sto cercando di documentarmi su tutti gli aspetti tecnici e amministrativi di una web-radio perchè sto collaborando al progetto di fondare una web-radio di ateneo gestita dagli studenti, a partire dallo spunto offerto da Unyonair di Radio24.
Volevo chiedere dove è possibile rinvenire il contratto della SCF, che cerco da settimane e non trovo nell’articolo qui sopra (tantomeno sul sito della scf…).
Inoltre volevo porre una domanda, quasi esistenziale: anche togliendo i costi dello streaming, i costi di siae e scf sono spaventosi, come è possibile sostenere tali spese SENZA PUBBLICITà?
Per entrambi gli enti la soluzione migliore è la formula della “web-radio istituzionale”, cioè fondata su un ente senza fine di lucro e quindi perfetto per qualsiasi associazione culturale (studentesca o non).
Però i entrambi i casi (ma soprattutto scf) vengono escluse forme di pubblicità o di sponsorizzazioni di qualsiasi tipo:
“senza che tale utilizzo generi alcun beneficio di tipo economico e commerciale sia diretto che indiretto”
Si può parlare in questo caso di beneficio “alla persona”, in modo da consentire il beneficio “all’associazione” (che è senza fine di lucro e proibisce la spartizione degli utili), magari tramite il pagamento di una tessera di socio finanziatore???
@Cyranotrieste: La soluzione è usare creative commons. Non finirò mai di dirlo. I costi sono eccessivi a qualsiasi livello, e per la maggior parte delle tasche.
Il contratto SCF io ce l’ho, ma per ora non ho intenzione di pubblicarlo. Puoi richiederlo chiamando il numero verde di SCF.
Tutti i soldi non connessi direttamente alla web radio non sono calcolabili da scf come introito radio. L’unica cosa a cui devi far attenzione è che non ci siano movimenti pubblicitari nel sito e/o nel flusso audio.
Salutoni, ricommenta se ci sono altre richieste.
Scusa l’ignoranza, ma per i collaboratori del progetto unyonair sono previsti dei compensi, oppure si lavora come volontari??
grazie
@Liberu: contestualizza quanto hai scritto, per favore. Di che collaboratori parli? Considera che questo articolo ha solo lontanamente parlato di unyonair, non è una fonte primaria di informazioni.
Hai perfettamente ragione, ho fatto l’errore di leggere gli stralci finali dell’articolo, in cui era presente unyonair. Parlavo dei collaboratori, intesi quali studenti che si andranno ad occupare di radio.
Grazie comunque scusa l’off topic
@Liberu: Per quanto dici credo di no, Unyonair fornisce solo il corso e gli input necessari alla creazione di una web radio con una determinata configurazione, poi devi essere tu a creare la radio, che penso proprio sia a scopo non di lucro.
ciao fabrizio ho letto tutto complimenti per tutte le info…una domanda sola…se la web radio in questione trasmette da un server fuori italia??? si aggira il tutto o no?? Concludo dicendo E’ ASSURDO STARE SOTTO QUESTO REGIME !!! RIBELLIAMOCI!!
@Cristiano #40: Il problema non si aggira usando un server fuori italia, perchè SCF valuta l’utilizzo delle opere, non la loro sede di partenza. Stessa cosa per la siae.
Vuoi ribellarti.. a chi lo dici…
allora??? cosa consigli di fare permesso radio personale?? e poi fai come cavolccio ti pare?? visto che il loro interesse e’ solo quello di far soldi??? NN aggingo altro ma sto a capo di una family webr a d i o…che ha un buon futuro e nn voglio grane…
@Cristiano #42: Family webradio? Sarebbe? Se non vuoi avere grane, devi semplicemente pagare la licenza.
capito lo stiam facendo pero’ come radio personale…e’ l’unica soluzione!! ?? sai come e dove richiedere sto modulo e se, si puo’ pagare online ? quello da 240 euro all’anno.. 30 32 max utenti! Scusa l’ignoranza….e come mi pongo nello scrivere..ma te lo sto’ chiedendo col cuore in mano ! AIUTAMI TI PREGO!
@Cristiano #44: Il modulo lo trovi per pagare la siae lo trovi qui: http://www.fabriziomondo.com/blog/2007/01/09/normative-siae-per-le-web-radio-in-italia/
Non credo si possa pagare online.
grazie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Che dire… in Italia Siae e le Case discografiche non hanno alcuna intenzione di agevolare la nascita e la crescita di un fenomeno come quello delle piccole webradio.
Oltre 800 euro all’anno di diritti d’autore Siae/Scf senza avere alcuna possibilita’ di recuperare parte delle spese tramite qualche banner e’ una richiesta folle.
Poi come fa la Scf a ripartire i diritti fra i propri soci dato che non chiede alcun report alle radio amatoriale? Forse l’importante e’ incassare, poi si vedra’?
Mettiamo anche di volere buttare via questi 800 euro all’anno, siamo sicuri di poter trasmettere quello che vogliamo? E no….
Forse non tutti voi sapete che trasmettere via web per esempio brani di Celentano , Battisti, le canzoni della Emi del repertorio anglo/americano e parte del repertorio universal non e’ piu’ consentito, ed e’ quindi necessario contattare singolarmente gli autori/editori/ per richiedere (e pagare) una speciale autorizzazione… scaricate il modulo per richiedere l’autorizzazione alla Siae e leggetevi l’ultima pagina.
Notare che questi autori/editori hanno deciso di non essere piu’ rappresentati dalla Siae solo per i diritti che derivano dalle webradio… ci vogliono far chiudere ancora prima d’iniziare facendo ingiuste discriminazioni.
@Fabry
La musica C.C. non porta ascolti in quanto non e’ conosciuta.
E’ brutto ammetterlo, ma e’ cosi’: ho 6 mesi di dati d’ascolto che lo confermano.
Dimenticavo, l’eventuale utilizzo di musica Creative Commons mette si al riparo da eventuali sanzioni Siae, quindi per quanto riguarda i diritti autori/editore, ma potrebbe essere invece sanzionabile per quanto riguarda i diritti connessi, in quanto e’ sufficiente che un qualsiasi brano C.C. venga inserito in una compilation ufficiale per passare dalla parte del torto.
E’ sicuramente un caso limite, ma chi ha troppa fame di soldi…
Ciao
@Andrea Chiari: Ciao Andrea, quel che dici sostanzialmente è vero. E’ davvero scandaloso.
Per quanto riguarda i dati sugli ascolti della creative commons, una soluzione c’è.
So bene che la creative commons attira molto MA MOLTO meno rispetto alla musica maggiormente conosciuta. Per diminuire il gap, prova a fare programmi vocali attraenti, con gruppi, insomma organizza qualcosa di grosso. Proviamoci, aumentiamone il giro. Con il tempo riusciremo a fare qualcosa di importante.
Ti sei mai chiesto cosa succederebbe se TUTTI gli affiliati SIAE, impedissero l’utilizzo dei loro brani per le web radio? Avremmo una licenza valida in cui manca l’oggetto della stessa! Incredibile… ma l’andazzo è quello.
Per quanto riguarda la società consortile fonografici, è difficile che quanto da te detto, sebbene possibile, avvenga. Il file mp3 soggetto a SCF, non deve essere pagato se preso direttamente dalla sorgente (come jamendo o lo stesso autore) ma solo se lo prendessi dalla compilation stessa rippandolo. Cosa che ovviamente non farebbe nessuno.
Grazie per l’intervento, resisti, se hai bisogno d’aiuto, ti darò una mano.
Continua con Creative Commons che Rihanna, Celentano e quanti altri si ficchino la loro inventiva creativa su per il c***…
Grazie per la risposta Fabry.
So bene che la creative commons attira molto MA MOLTO meno rispetto alla musica maggiormente conosciuta. Per diminuire il gap, prova a fare programmi vocali attraenti, con gruppi, insomma organizza qualcosa di grosso. Proviamoci, aumentiamone il giro. Con il tempo riusciremo a fare qualcosa di importante.
Una programmazione 24 ore su 24 di musica C.C. in grado di attirare l’attenzione della gente e’ una vera impresa, inoltre in Italia sono ancora pochissimi i cantanti/gruppi che utilizzano questo tipo di licenza.
Su myspace e’ pieno di gente che mi contatta per chiedermi di inserire i loro brani nelle nostre playlist, ma spesso devo rifiutare in quanto sono opere registrate presso la Siae.
Chiedo: perche’ un giovane autore dovrebbe registrare i propri brani presso la Siae? Nel momento in cui registri la tua opera presso la Siae non sei piu’ padrone di utilizzare liberamente cio’ che tu hai realizzato: per esempio un’autorizzazione scritta e firmata dall’autore e dall’editore di un brano che mi autorizza a trasmettere liberamente uno o piu’ brani vale zero se questi ultimi sono registrati in Siae.
Utilizzate la Creative Commons, in questo modo sarete liberi e risparmierete soldi…
Ti sei mai chiesto cosa succederebbe se TUTTI gli affiliati SIAE, impedissero l’utilizzo dei loro brani per le web radio? Avremmo una licenza valida in cui manca l’oggetto della stessa! Incredibile… ma l’andazzo è quello.
Potrebbe essere la stessa cosa anche per l’Scf, che gia’ ora copre la maggior parte delle case discografiche, ma non tutte.
Cio’ significa che posso anche pagare Siae e Scf, ma nel momento in cui trasmetto un brano coperto dai diritti Siae e non coperto da Scf, perche’ registrato da una casa discografica non associata a Scf, posso essere soggetto a sanzione.
Nella nostra radio ce’ chi stava preparando una trasmissione sulla musica pop/rock giapponese acquistando i cd originali via internet, ma c’e’ troppo casino con i diritti.
Per quanto riguarda la società consortile fonografici, è difficile che quanto da te detto, sebbene possibile, avvenga. Il file mp3 soggetto a SCF, non deve essere pagato se preso direttamente dalla sorgente (come jamendo o lo stesso autore) ma solo se lo prendessi dalla compilation stessa rippandolo. Cosa che ovviamente non farebbe nessuno.
Fra i brani che ho suonato per mesi ce ne’ uno distribuito tuttora gratuitamente su podshow sotto licenza Creative commons che e’ stato inserito di recente fra i brani contenuti in un EP su cd in vendita sia nei negozi che su internet… chi glielo dice alla Scf che io l’ho scaricato regolarmente da podshow?
Ripeto, e’ un caso limite, ma siccome ho l’impressione che non ci sia tutta questa voglia di fare chiarezza su certi argomenti… io butto il sasso.
Un buon inizio per i signori dell’SCF sarebbe sicuramente rendere pubbliche le tariffe inserendole all’interno del proprio sito, come la Siae ha gia’ fatto da tempo.
Ciao.
Salve a tutti
ho letto buona parte dei post, ma non mi è chiara una cosa. Se io trasmettessi con una Web radio all’interno di una LAN privata (es. azienda con circa 100 postazioni PC) sarei sottoposto agli stessi vincoli?
Io sono un insegnante in un istituto tecnico, nei nostri laboratori e nelle aule ci sono PC, se io diffondessi attraverso essi non solo conferenze e lezioni autogestite (per le quli credo nessuno possa vantare pretese di alcun genere) ma anche musica come dovrei comportarmi?
La mia WEB radio non sarebbe raggiungibile dall’esterno in alcun modo, ma gli utilizzatori ci arebbero comunque.
Se io trasmettessi (lezioni, conferenze, ecc.) e solo musica “Creative Commons” sempre e solo su rete interna dovrei comunque dare comunicazione a SIAE e SCF
Ciao e grazie
@Antonio Deta:
No, se trasmetti solo per una LAN con provata sicurezza e dimostrabilità di nessun contatto con l’esterno, non hai vincoli siae, come avviene per i siti con area chiusa tramite password.
Ovviamente ti consiglio di usare creative commons, per una questione morale e pratica. Per questo tipo do canzoni, non devi MAI avvisare la siae o scf.
Grazie Fabrizio della tua risposta
si la rete su cui andremmo a trasmettere è irraggiungibile dall’esterno perchè fisicamente non è connessa ad internet in nessun punto, e non è volutamente connettibile
grazie
Fabrizio complimenti per questo blog, immneso.
Ho deciso di aprire una web radio e seguendo i tuoi consigli userò i commons, scaricandoli da jamendo.com e anamolo.com.
Volevo sapere se i costi che dovrò sostenere sono solo relativi al servizio di hosting (se mi puoi consigliare quale scegliere tenendo presente che potrei superare i 30 utenti, anche di molto), o ci sono altri costi che dovrei sostenere tipo la scf o altro.
Grazie ciao Nicola.
@NicolaMesto:
Se usi brani in creative commons, si. Poi non so che apparecchiature vuoi usare, ma comunque non devi pagare niente a siae e scf. Non paghi nemmeno tasse se non effettui pubblicità.
Per quanto riguarda l’hosting, c’è un marasma di aziende che puoi visionare. Io ho trattato solo mediastreaming.it, ma puoi vedere dove ti pare.
Grazie Fabrizio, ultima cosa come faccio a sapere i costi per la pubblicità.
grazie ancora
salve… cosa pensate del fatto che la Societa’ Consortile Fonografici per Azioni STA INVIANDO in questo periodo a tutti i bar e ristoranti una missiva contenente +/- :”… se diffondete musica nel locale publbico , ( con CD MP3 RADIO TV) dovete pagare anche NOi e non solo la SIAE, anzi precisa che il compenso alla SCF e’ dovuto indipendentemente dal pagamento della SIAE ….” ???? non ho mai letto nulla del genere . La SCF enuncia una sentenza della CASSAZIONE PENALE DEL 2007 a riprova del suo diritto . SALVE ANGELO
@Nicola Mesto: In che senso i costi per la pubblicità?
@Angelo Morandini: Penso che fin quando la legge glielo permetterà senza troppe remore, possono farlo.
Che poi moralmente non è accettabile pagare anche l’usciere del palazzo dove lavora chi produce una canzone che oggi è in voga e domani no, è un altro discorso.
Scusami volevo sapere se effettuo pubblicità quali sono le tasse che dovrei pagare. Grazie.
Ciao!
ottimo blog, ottimo post (10 mesi di commenti è un bel record!!!)
Ho visto che uno dei commenti è passato quasi inosservato, quello riguardante la sentenza del tribunale di Milano riguardo al caso Publivale, pubblicata qui da By: maurizio on Giugno 26, 2007
at 8:12 am. e sulla bocca di tutti i webradiofili et similia da quest’estate in poi..peccato poi non se ne sia più parlato e non si riesca a capire se ha aperto nuove strade o meno.
Volevo sapere se eri a conoscenza di conseguenze e sviluppi di questa sentenza. intanto te ne segnalo uno interessante anche se riguardante solo i diritti conessi e non le licenze: http://www.reasat.it/content/iniziative/disdetta%20SCF.pdf
Per quel che riguarda invece le licenze (anche se in questo caso riguardanti radio in store e non web radio), publivale continua sul proprio sito a non esporre simbolini vari o parlare di adesioni a siae e scf..
se hai news…
ancora una pacca sulla spalla x l’ottimo lavoro.
saludos
@Nicola Mesto: Per la pubblicità devi vedertela con il fisco per le tasse e con le agenzie di pubblicità qualora non fossi tu a realizzare i jingle o le immagini per le aziende da pubblicizzare.
@Nik:
Grazie per i complimenti, ma il file che hai linkato è già stato considerato parecchio, anche se obiettivamente non capisco più quale sia la verità sull’argomento. SCF deve essere pagata per diritti che non sono quelli degli autori e degli editori, ma quelli dei fonografici e di coloro che realizzano effettivamente ciò che senti.
Diciamo che la siae tutela l’idea e scf la concretizzazione dell’idea. E’ tutto molto strano, ma queste sono le leggi. Lo hanno ribadito anche personalità interne alla siae, e del resto è chiaro, cane non mangia cane ma tutti e due mangiano i cittadini.
Vuoi risolvere il problema? Non trasmettere brani tutelati dalla siae, e non prendere in considerazione scf.
Cosi lo capiranno che l’unica persona che deve essere contattata per avere permesso di usufruizione di un opera, è l’autore stesso. Se poi è famosissimo e non riesce a farlo, sono cavoli suoi, del resto, lo ribadisco, non credo che vasco rossi viva di siae o sia una parte imprescindibile della sua vita, lo stesso dicasi per Beyonce, Rihanna e tutti gli altri.
Sono ALTRI che lucrano sui grandi artisti quando paghi la siae! Mentre per scf è tutto ancora peggio, sai già direttamente che non paghi gli artisti, ma chi realizza qualcosa per loro. E allora perchè non li pagano direttamente i cantanti ipermilionari?
ciao fabrizio,sto pensando di farmi una web radio commerciale sono musicista e ho brani miei non registrati e delle cover fatti dal mio gruppo,mi puoi dire se meto le cover a la radio debo pagare siae+scf ? grazie e complimenti per il blog.
@Alfred:
Se la tua radio effettivamente trasmette solo Cover suonate e interpretate da persone diverse dai creatori, allora devi solo pagare la siae, e non scf.
Ti consiglio comunque di informarti direttamente con SCF, non vorrei che di sottecchi sia nato qualche vincolo nuovo.
In generale posso dirti che i fonogrammi non sono gli stessi di quelli prodotti ab ovo e quindi c’è da considerare solo la tutela del testo e delle musiche, che sono cose diverse dai fonogrammi effettivi.
grazie.
Non ci credo….. le 750 per radio comunitaria sono senza Iva! Vanno aggiunte 150 cucuzze!
Vi risulta?
…..mmmm….arrrrrrghhh!!!!
@michele: Di bene in meglio, no?
Comunque eccovi il contratto da cui si deriva l’iva…perchè se chiamate vi dicono il prezzo senza. Da noi si dice fare “gli gnorri”.
CONTRATTO DI LICENZA NAZIONALE PER L’UTILIZZAZIONE DI REGISTRAZIONI FONOGRAFICHE MEDIANTE WEB RADIO ISTITUZIONALE
tra
SCF Società Consortile Fonografici per azioni., con sede in Via Leone XIII, 14, 20145 Milano, capitale sociale pari a Euro 500.000 (cinquecentomila) iscritta al Registro delle Imprese presso la camera di commercio di Milano al n. 6812/2000, Codice fiscale e Partita IVA n. 12925820156 in persona del suo presidente Gianluigi Chiodaroli (nel seguito “SCF”)
e
______________ con sede in ____________, Via ________________, capitale sociale pari a Euro ________ iscritta al Registro delle Imprese presso la camera di commercio di ______ al n. ___________, Codice fiscale e Partita IVA n. _________ in persona del suo _________ (nel seguito “il Licenziatario”)
PREMESSO CHE
A SCF è una società consortile istituita al fine di esercitare in modo collettivo i diritti di utilizzazione relativi alle Registrazioni Fonografiche (come infra definite) di titolarità di ogni casa discografica, persona fisica o giuridica, pubblica o privata che le abbia conferito, o le conferisca in futuro, apposito mandato (nel seguito i “Mandanti”); SCF agisce pertanto in nome proprio e per conto dei propri Mandanti (come infra definiti).
B Il Licenziatario è un organismo istituzionale (così come in appresso meglio definito), titolare del sito web http://www._____________ (nel seguito “il Sito”), tramite il quale, sotto la forma della web radio denominata “________________”, mette a disposizione del pubblico contenuti musicali; il Licenziatario è pertanto responsabile editoriale dell’organizzazione e della creazione di tutti i contenuti del Sito.
C SCF intende concedere in licenza al Licenziatario, che intende acquisirli, alcuni diritti di utilizzazione delle Registrazioni Fonografiche di titolarità dei Mandanti, per consentire al Licenziatario di metterle a disposizione del pubblico tramite il Sito ed entro i limiti del territorio (come infra definito).
Tutto ciò premesso e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene quanto segue.
ART. 1 – DEFINIZIONI
Nel presente contratto (nel seguito “Contratto”) le espressioni che seguono avranno il significato qui di seguito loro attribuito:
“Ascolto”
indica l’attività di fruizione delle Registrazioni Fonografiche effettuata tramite il Sito in modalità Stremino.
“Legge sul Diritto d’Autore”
indica la Legge 22 aprile 1941 n. 633 ed ogni sua successiva modificazione e integrazione (nel seguito L.d.A.).
“Mandanti”
indica i titolari, in via originaria o derivata, dei diritti di utilizzazione delle Registrazioni Fonografiche concessi in licenza, che abbiano conferito a SCF apposito mandato per la gestione e l’esercizio dei medesimi diritti. L’elenco aggiornato dei Mandanti è pubblicato sul sito http://www.scfitalia.it.;
“Organismo Istituzionale”
indica qualsiasi soggetto che abbia quale oggetto sociale una attività non commerciale, senza scopo di lucro, e che utilizzi il Sito, e conseguentemente la web radio, esclusivamente con la finalità di illustrare la propria attività istituzionale, senza che tale utilizzo generi alcun beneficio di tipo economico e commerciale sia diretto che indiretto (es: associazioni, fondazioni, enti locali, soggetti e istituzioni pubbliche, ONLUS, istituti scolastici ecc..).
“Registrazione Fonografica”
indica qualsivoglia registrazione originale di un’opera musicale – per tale intendendosi il singolo brano musicale nonché le singole parti di composizioni di musica classica o di esecuzioni jazz – fissata su qualsiasi supporto fonografico, oggi conosciuto od inventato in futuro (es. compact disc, musicassetta, mini disc, ecc.), regolarmente pubblicata dai produttori fonografici Mandanti e da essi posta in commercio.
“Repertorio”
indica l’insieme delle Registrazioni Fonografiche i cui diritti di utilizzazione siano di spettanza dei Mandanti e debbano essere gestiti da SCF in forza del mandato conferitole dai Mandanti.
“Streaming”
indica la ricezione di dati audio, messi a disposizione via Internet, in modo tale che l’utente possa ascoltare una determinata Registrazione Fonografica, in tempo reale e solo temporaneamente, sotto forma di flusso continuo e senza possibilità di riprodurre, registrare o comunque memorizzare il relativo file audio.
“Territorio”
indica il territorio di Italia, San Marino e Città del Vaticano.
Ai fini del Contratto un sito web s’intende situato sul Territorio quando il server è installato sul Territorio, o quando l’utilizzatore ha il proprio domicilio nel Territorio, o ancora, quando la programmazione del Sito e le principali decisioni economiche sono attuate dall’Utilizzatore nel Territorio.
ART. 2 – OGGETTO
2.1 Con il Contratto, SCF, ai sensi dell’art. 72, lett. a) e lett. d) L.d.A. ed a fronte del pagamento dei corrispettivi meglio indicati al successivo articolo 4, concede in licenza al Licenziatario, che li acquisisce, i diritti, non esclusivi e non trasferibili, a qualsiasi titolo, a terzi, che seguono:
(a) il diritto di riprodurre, tramite caricamento dei relativi file nel proprio server, le Registrazioni Fonografiche facenti parte del Repertorio, all’esclusivo scopo di esercitare il diritto di cui alla successiva lettera (b) del presente articolo;
(b) il diritto di mettere a disposizione del pubblico, attraverso il Sito, le Registrazioni Fonografiche facenti parte del Repertorio, in maniera tale che ciascuno possa fruirne tramite il Sito – solamente in modalità streaming – dal luogo e nel momento scelti individualmente, e senza alcuna possibilità di riprodurre, registrare o comunque memorizzare i relativi file.
2.2 Ogni altro diritto o modalità di utilizzazione del Repertorio, diverso da quelli indicati, è espressamente escluso dalla licenza conferita con il Contratto.
ART. 3 – MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI FONOGRAFICHE
Il Licenziatario si obbliga a:
a) non rendere noto anticipatamente il momento nel quale verranno messe a disposizione del pubblico determinate Registrazioni Fonografiche, indicandone il titolo, o l’album di appartenenza o il nome dell’artista. La presente clausola non esclude peraltro la possibilità di segnalare al pubblico che, in un periodo di tempo futuro ma non specificato, verranno messe a disposizione le registrazioni di un determinato artista;
b) non mettere a disposizione del pubblico in ciascun arco temporale di 3 (tre) ore:
- più di 3 (tre) differenti Registrazioni Fonografiche facenti parte di un unico album, e più di 2 (due) di esse consecutivamente;
- più di 4 (quattro) differenti Registrazioni Fonografiche appartenenti ad un determinato artista, o facenti parte di una qualsiasi compilation di brani, e più di 3 (tre) di esse consecutivamente;
c) non predisporre le sequenze di Registrazioni Fonografiche in modo tale che esse siano parte:
- di una sequenza già registrata e archiviata di durata inferiore a 5 (cinque) ore;
- o di una sequenza già registrata e archiviata di durata pari o superiore a 5 (cinque) ore, che sia messa a disposizione del pubblico per più di 2 (due) settimane;
- o di una sequenza, messa a disposizione del pubblico in modalità continua (looped), di durata inferiore a 3 (tre) ore;
d) non predisporre le sequenze di Registrazioni Fonografiche in modo tale che esse siano parte di un programma, identificabile, nel quale le Registrazioni Fonografiche siano proposte in un ordine predeterminato, a meno che non si tratti di una sequenza già registrata e archiviata, o di una sequenza in modalità continua (looped) che sia messa a disposizione del pubblico:
- più di 3 (tre) volte per un periodo – preannunciato al pubblico – di 2 (due) settimane [nel caso di sequenze di durata inferiore ad 1 (una) ora];
- più di 4 (quattro) volte per un periodo – preannunciato al pubblico – di 2 (due) settimane [nel caso di sequenze di durata pari o superiore ad 1 (una) ora];
e) non utilizzare le Registrazioni Fonografiche, sia da sole che abbinate a immagini visive, in modo tale da provocare confusione, incertezza, errore o comunque indurre il pubblico ad associare stabilmente gli artisti, o i titolari dei diritti d’autore, o i titolari dei diritti connessi con il Licenziatario, o un particolare prodotto o servizio pubblicizzato dal Licenziatario; ovvero ancora in modo tale da indurre il pubblico a ritenere che le attività svolte dal Licenziatario, diverse dalla mera messa a disposizione delle Registrazioni Fonografiche, siano state sponsorizzate o approvate dagli artisti, dai titolari dei diritti d’autore, o dai titolari dei diritti connessi al diritto d’autore relativi alle Registrazioni Fonografiche medesime (c.d. diritto di sincronizzazione);
f) adottare ogni più opportuna misura tecnologica – che sia disponibile sul mercato e non comporti costi irragionevoli – idonea a impedire che:
- l’utente, o ogni altro individuo o entità, possa effettuare la scansione automatica delle sequenze musicali messe a disposizione dal Licenziatario, sia da sole che insieme a sequenze di altre entità emittenti, al fine di selezionare, perché venga messa a sua disposizione, una determinata Registrazione Fonografica e
- che l’utente possa realizzare riproduzioni delle Registrazioni Fonografiche che non siano strettamente temporanee e strumentali alla loro fruizione in modalità streaming.
g) conformarsi alle misure tecnologiche adottate dai titolari dei diritti sulle Registrazioni Fonografiche per identificare o proteggere le opere in esse contenute e che siano tecnicamente adottabili dal Licenziatario senza comportare costi eccessivi o la compromissione della qualità sonora;
h) salvo quanto previsto alla precedente lettera a), fornire al pubblico – in formato di testo, e durante ma non prima della messa a disposizione di ciascuna Registrazione Fonografica – le seguenti informazioni: titolo della Registrazione Fonografica, titolo del disco incorporante la Registrazione Fonografica e nome dell’artista, in modo tale che le informazioni medesime appaiano sull’apparecchio che si sia collegato al Sito. Ove tecnicamente possibile, il Licenziatario sarà inoltre tenuto a rendere disponibili, unitamente alle Registrazioni Fonografiche, le informazioni, del genere ora descritto, che i titolari dei diritti d’autore o dei diritti connessi al diritto d’autore abbiano codificato e inserito nelle Registrazioni Fonografiche medesime;
i) non mettere a disposizione mediante il Sito registrazioni illegali, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, bootlegs o Registrazioni Fonografiche la cui utilizzazione in modalità streaming ovvero in qualunque altra modalità a mezzo Internet non sia ancora stata autorizzata dai Mandanti nel territorio ove il Licenziatario ha sede;
l) non modificare, effettuare il re-mix, adattare, rimasterizzare, restaurare le Registrazioni Fonografiche facenti parte del Repertorio o altrimenti manipolarne in qualsivoglia forma o modo la fissazione dei suoni;
m) non consentire al pubblico che acceda al Sito di programmare le sequenze di Registrazioni Fonografiche. Il Licenziatario, inoltre, non avrà la facoltà di inserire nel Sito alcun comando che consenta un ascolto interattivo delle Registrazioni Fonografiche (quale, ad esempio, il comando del tipo “Skip”, “Pause” o “Back”), né di installare alcuna funzione che consenta al pubblico di personalizzare le sequenze di Registrazioni Fonografiche, o di votare queste ultime mentre vengono messe a disposizione.
ART. 4 – COMPENSO
4.1 Compenso Annuo: A fronte della concessione in licenza, da parte di SCF, dei diritti indicati al precedente articolo 2.1, per il periodo di Durata del Contratto e per l’eventuale ulteriore periodo di rinnovo ai sensi del successivo Art. 9, il Licenziatario verserà ad SCF un compenso annuale pari a € 750,00 (settecentocinquanta/00 Euro).
4.2 Il compenso di cui sopra si intende IVA esclusa ed al netto di qualunque altra imposta, tassa o contributo anche di futura istituzione. Esso sarà inoltre soggetto a rivalutazione di anno in anno, in conformità alle variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati a partire dall’anno 2008.
ART. 5 – TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Al momento della sottoscrizione del Contratto, SCF provvederà ad emettere la fattura relativa al Compenso Annuo, di cui al precedente art. 4.1, che il Licenziatario si impegna a corrispondere entro 30 giorni dalla ricezione della fattura medesima inviata da SCF.
Ben s’intenda che, con riferimento al primo anno di durata del Contratto e qualora la stipula dello stesso sia avvenuta in corso d’anno, il Compenso Annuo dovuto dal Licenziatario sarà pari alla quota (in dodicesimi) di Compenso Annuo corrispondente ai mesi di effettiva attività.
Per gli anni successivi al primo, in caso di rinnovo del Contratto ai sensi del successivo art. 9, il Licenziatario corrisponderà a SCF il Compenso Annuo entro il 31 marzo di ciascun anno, previo ricevimento della relativa fattura emessa da SCF.
ART. 6 – CONTROLLI
In virtù della circostanza che il Compenso, di cui al precedente art. 4, è stato determinato, nella misura ivi indicata, in ragione dell’appartenenza del Licenziatario alla categoria degli Organismi Istituzionali , SCF avrà facoltà di controllare periodicamente, per tutta la durata del Contratto, direttamente o tramite terzi, la sussistenza delle caratteristiche, tecniche e non tecniche, della web radio così come dichiarate da Licenziatario nonché tutti i dati comunicatile da quest’ultimo. Qualora SCF avesse a riscontrare differenze tra le effettive caratteristiche della web radio e le caratteristiche dichiarate dal Licenziatario, SCF avrà facoltà di risolvere il Contratto, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 10.
ART. 7 – ULTERIORI OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO
Il Licenziatario si obbliga:
a) ad acquisire esclusivamente supporti originali recanti le Registrazioni Fonografiche del Repertorio, o i relativi file, procurandosi i predetti materiali presso rivenditori autorizzati dai Mandanti di SCF ovvero, con particolare riferimento ai file, direttamente presso questi ultimi. SCF si riserva la facoltà di verificare tali circostanze in ogni momento, potendo richiedere l’esibizione dei supporti impiegati dal Licenziatario ovvero di poter accertare la provenienza dei file;
b) a utilizzare il Repertorio, acquisito con le modalità di cui sopra, nel rispetto delle leggi vigenti e di quanto convenuto con il Contratto, e, comunque, in modo da preservarne l’integrità ed il valore artistico-culturale ed industriale e da rispettare i diritti morali degli autori ed artisti interpreti, nonché l’immagine e la reputazione commerciale dei Mandanti;
c) ad ottenere le necessarie autorizzazioni, di cui alle vigenti norme in materia di diritto d’autore, dalle competenti società di gestione collettiva dei diritti degli autori e degli editori;
d) a non mettere a disposizione sul Sito, ovvero a rimuovere da esso, eventuali Registrazioni Fonografiche – di volta in volta specificamente indicate da SCF – di titolarità di Mandanti che abbiano espresso la loro volontà di non vedere utilizzate Registrazioni Fonografiche a mezzo webcasting;
ART. 8 – MANLEVE
Il Licenziatario solleva SCF ed i suoi Mandanti da ogni eventuale pretesa di terzi aventi diritto e da ogni responsabilità verso terzi aventi diritto, derivanti da utilizzazioni diverse da quelle regolate dal Contratto.
Fermi restando gli impegni del Licenziatario di cui sopra, SCF solleva il Licenziatario stesso da ogni eventuale pretesa di terzi e da ogni responsabilità verso terzi aventi diritto relativamente a contestazioni concernenti i diritti di utilizzazione concessi in licenza con il Contratto.
ART. 9 – DURATA
La durata del Contratto decorre dall’1 gennaio 2008 sino al 31 dicembre 2008.
Il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato per successivi periodi di 1 (uno) anno ciascuno, a meno che non intervenga disdetta che ciascuna delle parti potrà comunicare all’altra, a mezzo di lettera raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi della prima o di ogni successiva scadenza.
ART. 10 – RISOLUZIONE IN CASO DI INADEMPIMENTO
Senza pregiudizio di ogni diritto al risarcimento di eventuali danni o all’esperimento degli ulteriori rimedi previsti per legge, SCF avrà il diritto di risolvere anticipatamente il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., in caso di inadempimento, da parte del Licenziatario, alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (Oggetto), 5 (Termini e Modalità di Pagamento), 6 (Controlli), 7 (Ulteriori Obblighi del Licenziatario) e 12 (Disposizioni Generali – Cessione del Contratto)
In tali casi, SCF comunicherà al Licenziatario, a mezzo di lettera raccomandata A.R., la propria decisione di risolvere il Contratto nonché la data dalla quale esso dovrà intendersi risolto.
Il Licenziatario avrà il diritto di risolvere anticipatamente il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. in caso di messa in liquidazione volontaria o assoggettamento a procedura concorsuale o fallimento di SCF.
In tale caso il Licenziatario comunicherà a SCF, a mezzo lettera raccomandata A.R., la propria decisione di risolvere il Contratto nonché la data dalla quale esso dovrà intendersi risolto.
ART. 11 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il Contratto è soggetto alla legge italiana. Ogni controversia che in relazione ad essa dovesse insorgere tra le parti sarà sottoposta alla competenza esclusiva del foro di Milano.
ART. 12 – DISPOSIZIONI GENERALI
Modifiche
Qualsiasi modifica al Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla parte nei cui confronti la stessa viene invocata.
Tolleranza
L’eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell’altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.
Cessione del Contratto
Il Licenziatario non potrà cedere, a qualsivoglia titolo il Contratto a terzi o concedere in sub-licenza o a qualsivoglia altro titolo a terzi, in tutto o in parte, i diritti concessi con il Contratto.
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI “DATI PERSONALI”
Il Licenziatario dichiara e garantisce di avere preso visione dell’informativa per la tutela dei dati personali (Allegato A al presente contratto), fornita da SCF, Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), e di averla integralmente compresa ed accettata, in particolare per quanto riguarda i diritti riconosciuti dall’articolo 7 del Codice Privacy.
SCF garantisce il pieno rispetto delle prescrizioni di cui al Codice Privacy. In particolare, SCF si impegna a trattare i dati personali del Licenziatario in esecuzione dei diritti ed obblighi nascenti dal presente contratto e nel rispetto di quanto previsto nell’informativa allegata.
Milano, ……………
SCF Licenziatario
Società Consortile Fonografici per azioni
_________________________________ _____________________
Per espressa approvazione, ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile delle clausole 2 (Oggetto), 4 (Compenso), 5 (Termini e modalità di pagamento) 7 (Ulteriori obblighi del Licenziatario), 8 (Manleve) 9 (Durata), 10 (Risoluzione in caso di inadempimento), 11 (Legge applicabile e Foro competente) e 12 (Disposizioni Generali – Cessione del Contratto) del Contratto.
Licenziatario
____________________
ALLEGATO A
INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs. 196/2003), presente anche sul web all’indirizzo http://www.scfitalia.it .
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy, di seguito, CP), desideriamo informarLa circa le modalità di trattamento dei dati da noi effettuate e dei diritti che, in quanto soggetto interessato, Le spettano.
Titolare del Trattamento è SCF – Società Consortile Fonografici (di seguito, SCF), Via Leone XIII 14, 20145 Milano.
Tutti i dati personali da Lei forniti a SCF, ovvero altrimenti acquisiti preventivamente ed in costanza di rapporto contrattuale, sono trattati in forma elettronica e cartacea, tramite responsabili ed incaricati debitamente autorizzati, nei limiti necessari al servizio di amministrazione dei diritti connessi svolto da SCF e per i pagamenti dei compensi richiesti agli artt. 72, 73 e 73 bis della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941). Rientrano tra gli scopi del trattamento l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie (per cui il conferimento è obbligatorio) e lo svolgimento delle attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale (per cui il conferimento è facoltativo, ma necessario per la conclusione e prosecuzione del rapporto, che in caso di Suo rifiuto non potrà essere concluso o proseguito). I Suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione: – a soggetti cui la legge, regolamenti o normative comunitarie attribuiscano tale facoltà di accesso; – alle società che hanno affidato a SCF la gestione dei loro diritti, che potranno consultare i dati tramite accesso riservato al nostro sito internet (limitatamente a: ragione sociale; indirizzo; emittente; tipo di contratto); – a società, enti o consorzi che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto alla amministrazione dei diritti connessi da parte di SCF, quali ad esempio istituti di credito, società che svolgono servizi di consulenza, elaborazione o postalizzazione, società di recupero crediti, studi legali. Tali soggetti operano quali Responsabili o autonomi Titolari e un loro elenco aggiornato è a disposizione presso la nostra sede. Per garantirLe una adeguata visibilità, i dati relativi alla Sua attività (limitatamente a: ragione sociale o nome e cognome; link al Suo sito, ove presente) saranno resi disponibili senza restrizioni – salvo Suo dissenso – tramite il nostro sito http://www.scfitalia.it. Ove non desideri tale servizio, può segnalarlo in ogni momento: il riferimento sarà cancellato senza pregiudizio per il rapporto contrattuale con SCF. Rientrano fra i Suoi diritti (art. 7 CP) l’accesso, l’aggiornamento e l’integrazione dei Suoi dati, nonché la loro cancellazione o blocco, nel caso di trattamento effettuato in violazione di legge. Può in ogni momento opporsi: – per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano, pur pertinenti allo scopo della raccolta; – in ogni caso, nell’ipotesi di finalità di comunicazioni o ricerche di mercato. Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Responsabile del Trattamento, presso SCF – Società Consortile Fonografici, Via Leone XIII 14, 20145 Milano, telefonando allo 02-4654751, mandando un fax al n. 02-46547500 o inviando una mail a info@scfitalia.it (all’attenzione del Responsabile del Trattamento per i dati personali).
ah dimenticavo…per risparmiare un’pò di iva consigliano di associarsi a http://www.wra.it associazione che peraltro ha una convenzione anche con la siae.
Ciao, Inanzitutto Complimenti per il Blog(molto istruttivo), Avrei bisogno di alcune delucidazioni:
Ho intenzione di aprire una webradio commerciale
con musica per lo più straniera, quindi oltre a pagare la siae devo pagare un ente che mi permette la diffusione?
Ho chiamato l’scf e mi ha risposto che possono solo tassare la musica Italiana, quindi niente scf.
Esiste un equivalente della scf per diffondere musica straniera?
Grazie.
@Dred86:
Sicuramente ci sono altre aziende che tutelano fonografici stranieri, ma purtroppo non le conosco. Se la SCF ti ha chiaramente svincolato dal pagamento perchè trasmetti musica straniera, paga solo la SIAE, che generalmente permette di non pagare le aziende consorelle straniere.
ciao fabrizio, molto carino il tuo sito, ma ancora non mi è chiara una questione. Io ho un albergo ristorante e pago già parecchio di siae mi sembra chiaro che questa SCF non c’entra con la siae ma su che basi bisogna pagare, chi ha un’attività come la mia paga o no???? Qualcosa mi dice che saddà pagà sempre e comunque….BOOO Ti prego di darmi una risposta. Grazie Sara
@Sara:
Per la quota SCF per i locali, posso dirti soltanto di contattare direttamente SCFitalia al sito http://www.scfitalia.it
cmq ci sono parecchie voci differenti in rete e mi hanno creato un po di confusione, ma ho letto che tra siae e scf con 800€ annui ci stai… (webradio amatoriali)
@Daniele:
Probabilmente per web radio amatoriali (e che siano PER LORO, effettivamente tali) il prezzo è addirittura inferiore.
Quello che mi preoccupa è l’obbligo di rendicontazione
Non mi è chiara ancora una cosa: come faccio a sapere se una determinata canzone è registrata presso la Siae o presso la Scf? Nel senso ci possono essere canzoni che non hanno obblighi con nessuna delle due società e quindi è possibile trasmettere senza pagare nulla? ovviamente apparte quelle autoprodotte non registrate da nessuna parte o sotto CC?
E poi siamo sicuri che bisogna pagare anche la SCF? Avevo letto da una parte che non era necessario, anzi che quella della scf era una vera e propria truffa di una spa… ma forse mi sbaglio…
Infine per una webradio amatoriale per quanto riguarda la SIAE basterebbe pagare i 240/480 euro all’anno indipendentemente dalla quantità di musica coperta da diritti trasmessa? senza nessuna ulteriore percentuale?
Grazie
Effettivamente ciò non è molto chiaro:
“Ho già pagato la SIAE. Devo pagare anche SCF? Perchè?
Sì, si tratta infatti di due istituzioni diverse, che gestiscono distinti diritti relativamente a beni tra loro diversi. La Siae gestisce e tutela i diritti degli autori delle composizioni musicali, sia che esse siano eseguite dal vivo sia che esse siano state riprodotte su dischi. SCF invece gestisce e tutela i diritti degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori fonografici sulle registrazioni discografiche. La registrazione discografica non va mai confusa con la composizione musicale anche se entrambe sono protette dalla medesima legge sul diritto d’autore.”
@Massimino:
Ti sei risposto da solo. Per la domanda sulla siae, leggi gli articoli appositi.
Grazie, l’ho letto… ma non ho ancora capito come faccio a sapere se una determinata canzone è registrata presso la Siae o presso la Scf? Nel senso visto che non è obbligatorio iscriversi a queste società un cantante potrebbe non essere iscritto, quindi le sue canzoni utilizzabili? E se sono cantanti stranieri iscritti magari ad altre società dei loro paesi vale la stessa cosa?
Ti ho inviato una mail a: fabrizio.mondo@giovanesicilia.it
@Massimino:
Devi verificare con il singolo cantante o con la singola casa discografica. Solitamente la licenza scf si fa per la web radio in se, e non per i singoli brani.
Se hai intenzione di non farla, devi informarti presso ogni singola casa produttrice dei singoli brani che trasmetterai, o tramite gli stessi artisti.
E’ possibile il caso in cui canzoni tutelate dalla siae non abbiano fonogrammi tutelati da scf, ma non puoi saperlo a priori, devi chiedere a chi di competenza.
ah grazie, in questo caso un’autorizzazione scritta dall’autore stesso in cui dichiara di non essere iscritto a SIAE/SCF e mi autorizza a trasmettere la musica può bastare? sennò a chi dovrei chiedere?
Invece per le canzoni straniere se sono iscritte ad associazioni straniere bisogna comunque pagare la SCF e la SIAE?
@Massimino:
Si, è sufficiente. Altrimenti devi chiedere alle dirette case discografiche.
Per le canzoni estere, se sono iscritte a società consorelle della siae, puoi rivolgerti alla siae italiana, i diritti saranno comunque ripartiti e tu sarai a posto.
complimenti per il blog…mi stai salvando la vita.
Con dei miei amici stiamo cercando di mettere in piedi una web radio amatoriale, per quanto riguarda i programmi e tutte le impostazioni del caso ci affideremo ad un nostro amico, una specie di “hacker”. Il problema è ovviamnete quello di SIAE e Scf!!! Vorremmo trasmettere un pò tutti i generi musicali con prevalenza 80′s…mi chiedevo se pago i diritti alla Siae di 240 euro( anche se faremo più di 30 ascoltatori) e nn pago la Scf, quest’ultima agisce attraverso la guardia di finanza? Premetto che andremo in onda in media non più di 3-4 giorni a settimana per non più di 2-3 ore al giorno….ci beccano lo stesso????
@James:
In base al numero di ore che trasmettete, e considerando che non hai una visibilità cosi ampia, la probabilità di essere beccati è molto bassa.
in effetti quello di essere beccati è un dubbio amletico che assale tutti noi…
ma se effettivamente leggete sul sito della scf:
” Cosa succede se non pago la SCF?
Quando gli uffici di SCF rilevano utilizzatori di musica registrata che non hanno ancora provveduto a pagare i compensi dovuti, invitano normalmente a provvedere al saldo e, in caso di rifiuto, si riservano di agire in giudizio.
Nel caso di un controllo da parte di pubblici ufficiali (ad esempio della guardia di finanza), se viene accertata l’illecita diffusione di musica, possono essere applicate sanzioni amministrative o penali. ”
QUINDI:
- se ti becca la scf ti dovrebbe prima chiedere di pagare e solo se ti rifiuti agisce tramite finanza… tanto vale non pagare da subito…
- ma se ti becca la finanza… ti fa la multa…
ora chiedo a fabrizio se sa a quanto ammonta la multa…
Qualche altra domanda al gentilissimo Fabrizio:
- con la radio giovane sicilia pagate siae+scf o trasmettete solo musica copyleft…?
- la siae non ha un database pubblico degli autori associati così come la scf? insomma c’è un modo per sapere a priori se per quella canzone dovrai pagare?
- per la licenza amatoriale siae basta pagare 240/480 euro senza poi i diritti sulle singoli canzoni? e lo stesso per quella scf?
- ho letto che la nuova normativa scf ha abolito le limitazioni di banda per la licenza amatoriale, è vero?
- se il plugin della radio è hostato su un sito che ha dei banner commerciali è da intendere una radio commerciale???
@Massimino:
- L’ammontare preciso della multa non saprei proprio dirtelo.
- Radio Giovane Sicilia ha trasmesso in copyleft, adesso ha musica commerciale previo un contratto con siae e scf (ma radio giovane sicilia non è solo mia, quindi non dirò altro a riguardo)
- Considera che la totalità della musica che ascolti nei negozi, in radio o puoi comprare, è legata alla siae. Siae ha un suo elenco di artisti iscritti e brani tutelati che possono fornire a richiesta o che puoi trovare comunque facilmente.
- Per le radio amatoriali ci sono dei costi fissi,piuttosto che proporzionati ad introiti come per le commerciali. Questo è valido sia per siae che per scf. Il blog che stai leggendo, ha contribuito (tra gli altri, che io comunque NON ho trovato.. ma suppongo ci siano) a fare togliere questo pesante vincolo. Anche se è una vittoria minima, è pur sempre qualcosa.
- L’ultima domanda devi chiederla alla siae. COsa intendono loro per introiti derivanti dalla web radio, non l’ho ancora capito. In teoria dovrebbe parlarsi solo del flusso audio, ma cmq, se tu vuoi creare una radio amatoriale, non sarebbero consentiti nemmeno gli ad-sense di google, in quanto forma di guadagno.
Grazie mille.
Allora scusa se mi permetto, ma per la Radio Giovane Sicilia dovreste mettere in home il numero di autorizzazione siae, o sbaglio?
Ricapitolando il minimo da pagare per avere una webradio regolare sono 240(siae) + 350 (scf) euro + iva?
Ho letto che la nuova normativa scf ha abolito le limitazioni di banda per la licenza amatoriale, è vero?
Ah, scusa ancora il disturbo:
ma se un cantante iscritto alla SIAE ci firma un’autorizzazione per trasmettere liberamente la propria musica sulla webradio… è valida lo stesso?
Io avevo capito di no, ma allora come fanno molti cantanti iscritti alla SIAE a pubblicare liberamente le loro canzoni su siti come Myspace?
In effetti sul regolamento di Myspace viene detto:
“l’Iscritto è il proprietario dei Contenuti pubblicati su o tramite i Servizi MySpace, o comunque ha il diritto di concedere la licenza di cui al presente art.”
Grazie ancora
@Massimino:
Per quanto riguarda Radio Giovane Sicilia, hai ragione. Ma ho detto che non ne parlo, non perchè abbia qualcosa da nascondere, ma perchè l’iter di costruzione e regolarizzazione dell’emittente R.G.Sic, non rientra nel contesto dell’articolo.
Il minimo calcolalo in base a tutti i parametri necessari, per amatoriale è appunto 490 euro piùiva, ma l’ultima parola non è mia a riguardo.
SCF ha tolto i vincoli di banda passante, forse anche per questo articolo (leggi i commenti)
Per quanto riguarda myspace, io ripeto ancora una volta, NON SONO UN AVVOCATO. La siae dice chiaramente che chi si iscrive delega la pretesa economica dei diritti d’autore alla società stessa.
Se qualche autore mette i propri brani su myspace, non crea una web radio, sono cose diverse. Non ti è sufficiente chiedere autorizzazioni agli artisti, in quanto non hanno più il diritto di permettere l’usufruizione delle proprie opere, dal momento in cui si sono iscritti alla siae.
Ciao Fabrizio un’ultima domanda, mi sono letto tutto il tuo Blog, correggimi se sbaglio.
Allora, immaginiamo io voglia aprire una Web Radio Personale, magari 50% Parlata 50% musica di Pubblico Dominio.
Io, non devo pagare NULLA ? nel senso di Siae, mica Siae.. Non devo denunciare la mia web Radio, trasmetto e basta ?
pago solo supponiamo il mio server esterno ( tipo lewebradio / serrverum.us.. ), per la Playlist virtuale..
Quindi Io, non faccio nulla ? Ovviamente, la radio non ha nessun Utile, entrate..ecc Mi piaceva passare spot di Onlus, tipo Amnisty, Medici Senza Frontiera, caritas..ecc , magari qualche Messa, Rosari, ecc ma mi rendo conto nn sia possibile..
Grazie ancora x l’aiuto e Complimenti x il Blog.
Andrea
@Andrea:
No, non devi pagare nulla in questo caso. La Siae ed SCF tutelano i loro clienti e/o associati ma non vincolano una tecnologia.
Bene ! Grazie caro Fabrizio allora inizio l’avventura, tra l’altro ti segnalo che ho contattato SIAE e SCF … La prima, mi ha risposto come tu mi hai scritto, invece la SCF è stata ancora più gentile la persona che si occupa di Web Radio mi ha dato un numero e mi ha detto di contattarlo, forse x la questione Spot No profit e Messe.
Domani lo chiamo! In ogni modo, sono felice che almeno in Italia ci sia ancora la libertà di parola.
Andrea . Grazie Fabrizio
Ciao Fabrizio e complimentissimi x il tuo blog unico nel suo genere ho un quesito al quale penso solo tu possa rispondermi se volessi creare un servizio di musica all’interno di un locale usando musica C.C. scaricata per esempio da jamendo per intenderci quella con licenza per uso commerciale addirittura modificabile purchè rilasciata sotto stessa licenza (almeno così recita una delle 6 tipologie di licenze sul loro sito) posso evitare di pagare siae e scf??? è vero che se anche volessi farlo mi metterebbero i bastoni tra le ruote??? potrei rischiare qualcosa??? potrebbero sequestrarmi tutto o posso arrabbiarmi io se solo ci provano??? se fosse possibile ti prego di aiutarmi dandomi uno dei tuoi preziosi consigli su come muovermi oltretutto verrebbe data luce ad artisti non famosi che ho ascoltato e che non sono poi così malaccio
Ciao Fabrizio….a questo proposito or ora Girando per il net cercando il modo come ti ho precedentemente scritto di realizzare legalmente una radio “interna” base pc con files common creative a licenza commerciale ho scoperto che qualcuno lo ha gia fatto, ma che, pare, si debba chiedere una licenza della siae “multimediale” attestante che la musica usata (C.C.) è estranea al loro controllo e quindi esente da ogni tipo di pagamento e confermandomi che sia molto difficile ottenerla dato che, chi l’ha fatto, pare abbia dovuto richiedere l’ausilio di un Legale per la transazione con i loro uffici….ma come??? dovrebbero autorizzarmi per una cosa che non è affidata a loro??? ma la musica common creative non è libera??? non parliamo di Artisti “indipendenti” volutamente liberi da ogni organizzazione??? non potrei usarla caricandola sul pc senza tanti fronzoli conservando semplicemente per i controlli a lato tutte le licenze C.C. in cartaceo dei brani caricati??? ancora di più necessito di una Tua autorevole risposta….Grazie e ancora complimenti per il tuo blog.
Mario
@mario:
Infatti non si deve chiedere.
La SIAE non può comandare a casa degli altri. Se usi file e produzioni dei suoi clienti/associati o chi dice lei, ok.. ma altri NO.
Idem dicasi per SCF.
Basta potere certificare che i brani non siano di loro tutela, e sei apposto. Se poi la guardia di finanza fa abuso di potere, purtroppo alzo le braccia.
Ciao Fabrizio anche la SCF mi ha dato l’OK per la Web Radio Personale..
Ora spetto con ansia le prossime manovre x bloccare anche la semplice diffusione di programmi parlati + Musica CC.
In ogni modo, hai ragione i regolamenti vanno rispettati e la SIAE e SCF va pagata, almeno chi ha le possibilità econominiche. CMq hai ragione anche gli artisti sotto licenza CC sono molto bravi e non hanno nulla d’invidiare a chi è iscritto alla SIAE e SCF.
Grazie ancora per tutte le dritte che ci dai e scusa in disturbo.
Andrea
Grazie Fabrizio e ok per tutte le info sulla musica CC che non fanno altro che dare una conferma ai miei dubbi sulla questione per dirla in breve: un amico per farsi conoscere mi regala della musica da lui autoprodotta ed autocertificata sulla quale qualcun’altro poi pretenderebbe senza averne diritto un compenso per l’uso mostrando i muscoli?? alla faccia dell’abuso, sarebbe gravissimo credo quanto una estorsione. concordo con Andrea quando scrive sopra che i compensi vanno sempre pagati, laddove però non ne sussistano i presupposti, diciamo pure: date a Cesare solo ciò Cesare può pretendere.
ancora complimenti per il tuo blog precisissimo ed unico nel suo genere.
Ciao Mario
E’ la prima volta che scrivo per complimentarmi,ma tu lo meriti veramente.
Ho letto TUTTI i post sull’ argomento :chiari,esaustivi,scritti in ITALIANO (che non guasta!) e molto corretti come ha sottolineato la sig.ra Giovanna della SCF.
Grazie.edoardo
io fabrizio vorrei capire una cosa, insomma paggio alla siae 500 euro circa alla scf 350 euro e non posso far ascoltare a chiunque la mia radio?? per fare cio che devo fare?
@Simone: che intendi per chiunque?
@Fabrizio: chiunque intendo tutti!!! acquistando un hostng streaming che mi dia la possibilita’ di far ascoltare a moti utenti…
@Simone: La siae non te lo impedisce, per questo chiedevo spiegazioni.
La musica licenziata Creative Commons si può trasmettere senza dover pagare SIAE e SCF? In questo modo, se è così, si risparmierebbe molto denaro e possibili inghippi giuridici. Ci sono altre licenze o modi che permettono di evitare il pagamento di SIAE e SCF?
E ad esempio, chi avesse le canzoni dell’album dei Radiohead intitolato In Rainbows (che non ha etichetta, ma è self released), le quali canzoni potevano essere scaricate “ad un prezzo a libera scelta del compratore” (Vedi la voce In Rainbows su wikipedia), anche gratuitamente (è questo il punto), deve pagare SIAE e SCF?
P.s quello dei Radiohead è un esempio, ma mi riferisco al metodo di distribuzione digitale in generale.
@Tanz333:
Per quanto riguarda i radiohead, non saprei dirti, dovresti vedere se l’album è semplicemente gratuito da scaricare o se è proprio rilasciato in pubblico dominio.
Per quanto riguarda la trasmissione di brani CC, puoi stare tranquillo. La siae non ha niente da chiedere nel caso in cui un artista non si avvalga di questa società, cosa che ovviamente avviene per tutti i brani in CC.
Scf, a maggior ragione non può chiederti nulla.
Grazie per la risposta. Ho un’altra domanda. Girando su internet ho trovato il sito http://italiasempre.com/verita/mp31.htm che permette l’ascolto di alcune canzoni italiane. Cliccando su “Informazioni importanti” al punto 2 si legge che “nessuna canzone è stata composta dopo l’anno 1976″ (http://italiasempre.com/verita/info1.htm). Quindi le canzoni che sono state composte prima del 1976 si possono utilizzare liberamente? Cosa ha di particolare quella data?
CIAO Fabrizio e grazie al tuo immenso lavoro! ma tempo per dormire lo trovi?? ahaha…. cmq, volevo porgerti una domanda, e non so se questa è la sede adatta, se no, mi scuso. Volevo sapere,se una web radio commerciale costituisce a tutti gli effetti una sorta di attività; se si, questa attività va registrata? bisogna formare una società? il licenziatario è anche amministratore e quindi imprenditore? Si dovranno pagare tutte le tasse a cui sono sottoposte tutte le attività? bisogna avere registri fatturati ecc..ecc.??e se si a chi rivolgersi? grazie in anticipo
Il tempo per dormire lo trovo.. dovrei trovare quello per studiare…
Si, una web radio commerciale che ricava introiti dalle trasmissioni è un attività soggetta alle regole dello stato e dell’erario.
Io non sono un commercialista o un avvocato, posso consigliarti di rivolgerti a figure più esperte sia nel diritto commerciale che nel disbrigo pratiche per l’apertura di una società.
Io posso aiutarti nel risolvere il problema creazione emittente e sua regolamentazione in base all’assetto societario-associazionistico che vi è alla base, ma la creazione di una società non è troppo di mia competenza…
Ciao Fabrizio, intervengo perchè mi sembri molto ferrato sulla faccenda web radio. Brevemente il mio dubbio, io vorrei metter su una web radio senza avere un sito, utilizzerei i server gratuiti di listen2myradio facendo lo stream da casa, sarebbe una radio senza scopo di lucro. Domanda, sono soggetto a pagare la siae e l’scf non avendo un sito? Cioè, io non avrei costi e non avrei ricavi, farei solo uno stream su un server gratuito per il mio diletto. Cosa ne pensi? Grazie in anticipo per le risposte che vorrai darmi.
Massimo
Ciao Massimo, grazie per i complimenti.
A quanto ne so io, per la SIAE e per SCF è fondamentale che la tua radio abbia un sito, considerato che tu lo fai per diletto personale e non sei in cerca di pubblico, il problema è relativo, la SIAE non ti verrà mai a cercare.